La competenza per materia del Tribunale delle imprese

Illustrazione concettuale della competenza per materia del Tribunale delle imprese raffigurata come uno scudo-filtro in ocra e azzurro.

La competenza per materia del Tribunale delle imprese

I confini sistematici tra inerenza funzionale e tassatività formale alla luce della recente giurisprudenza di legittimità e merito

Attilio Taverniti
Diritto Civile & Diritto Societario & Diritto Commerciale
13 Giugno 2026
Lettura 18 min

Aggiornato al 13 giugno 2026. Orientamento consolidato sulla revocatoria di scissioni societarie dopo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 5089/2025.

Abstract (Italiano)

L’articolo esamina i confini della competenza per materia del Tribunale delle imprese (sezioni specializzate) alla luce del D.Lgs. 168/2003 e dei più recenti arresti della Corte di Cassazione, comprese le Sezioni Unite. L’analisi si concentra sulla tensione dialettica tra il principio di inerenza funzionale del rapporto societario — che attira controversie come la revocatoria di scissioni, contratti preliminari di quote e cessioni di crediti da finanziamenti — e il principio di tassatività formale dell’elenco normativo, che esclude consorzi, fideiussioni antitrust eccepite in via incidentale, compensi dei sindaci e società di persone. Si forniscono indicazioni pratiche per il professionista nella qualificazione del petitum sostanziale.

Abstract (English)

The article analyzes the boundaries of the subject-matter jurisdiction of the Specialized Enterprise Courts under Legislative Decree 168/2003, in the light of the latest rulings of the Italian Supreme Court (Corte di Cassazione), including the Joint Sections. The study focuses on the dialectical tension between the principle of functional connection to corporate relations — which attracts disputes such as demerger revocatory actions, preliminary share sales, and shareholder loan transfers — and the principle of strict textuality of the legislative list, which excludes consortia, antitrust guarantees raised as a defense, auditors’ fees, and partnerships. Practical guidance is provided for legal professionals to identify the correct forum.

Introduzione

La questione afferente alla competenza per materia del Tribunale delle imprese costituisce, fin dall’istituzione delle sezioni specializzate operata con il d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, uno dei nodi cruciali del diritto commerciale processuale, atteso che la corretta individuazione del plesso giudiziario deputato a conoscere della lite risponde non soltanto a mere esigenze di ordine tabellare interno, bensì a inderogabili finalità di celerità, concentrazione e specializzazione delle controversie di rilievo economico strategico. L’evoluzione ermeneutica della Suprema Corte di Cassazione, culminata in recenti e significativi arresti, testimonia invero la costante ricerca di un equilibrio tra l’esigenza di concentrare dinanzi a un organo specializzato le controversie causalmente collegate alla vita societaria e, per converso, la necessità di rispettare rigorosamente il dato normativo letterale per evitare indebite espansioni di giurisdizione.

In tale quadro, la delimitazione dei confini della competenza delle sezioni specializzate si articola lungo una linea di faglia che separa il principio di inerenza funzionale dall’opposto canone di tassatività formale del catalogo normativo. Se, sotto il primo profilo, si assiste a una attrazione di azioni tradizionalmente ritenute estranee alle dinamiche societarie in senso stretto — quali le azioni revocatorie avverso operazioni straordinarie o i contratti preliminari di cessione di quote —, sotto il secondo aspetto la giurisprudenza di legittimità ribadisce la natura eccezionale delle disposizioni in tema di competenza per materia, escludendo recisamente dall’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del d.lgs. n. 168 del 2003 le fattispecie prive di un espresso referente normativo o di un nesso causale diretto.

Ne consegue che, nell’odierno contesto di diritto vivente, la corretta declinazione della domanda e la precisa individuazione del petitum sostanziale assumono una valenza determinante per il difensore, il quale deve misurarsi con una casistica giurisprudenziale estremamente rigorosa. L’esame delle singole questioni di competenza non si esaurisce pertanto in una ricognizione formale degli elementi soggettivi, ma impone un’attenta analisi della causa petendi e del momento in cui la pretesa viene azionata in giudizio, stante l’intangibilità delle regole di riparto che presiedono al corretto funzionamento della macchina giudiziaria commerciale.

La competenza per materia del Tribunale delle imprese nel quadro normativo

La ratio dell’art. 3 del D.Lgs. 168/2003

La comprensione dei meccanismi che regolano la competenza per materia del Tribunale delle imprese presuppone un’attenta disamina dell’impianto precettivo configurato dall’art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003. La disposizione in parola risponde a una precisa scelta di politica legislativa, volta a sottrarre alla giurisdizione civile ordinaria generica quelle controversie caratterizzate da un elevato tasso di tecnicismo e idonee a incidere sullo sviluppo del mercato. L’intento di garantire una tutela giurisdizionale specializzata e celere si traduce, sul piano dogmatico, nell’attribuzione alle sezioni specializzate di competenze per materia a carattere funzionale ed inderogabile, le quali si sovrappongono alle tradizionali regole di riparto territoriale ed ordinario.

Nell’esegesi del dettato normativo, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente evidenziato che la competenza delle sezioni specializzate si determina non sulla base del mero criterio soggettivo — ossia della semplice qualità di società delle parti in causa —, bensì in relazione all’oggetto del contendere, valutato alla stregua del petitum sostanziale. Come ribadito dalla Suprema Corte, segnatamente nella pronuncia della Prima Sezione n. 12610 del 20251, per radicare la competenza del giudice specializzato occorre che la controversia sia causalmente connotata dall’inerenza al rapporto di società e all’esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni sociali. Ne consegue che non è sufficiente una qualsivoglia attinenza di fatto, ma è necessario che la pretesa tragga il proprio titolo giuridico costitutivo direttamente dalle dinamiche societarie interne.

Peraltro, la giurisprudenza esclude che la competenza specializzata possa operare in via generalizzata per il solo fatto che una delle parti sia una società commerciale. L’inerenza deve estrinsecarsi in una relazione biunivoca tra l’azione proposta e il nucleo organizzativo dell’ente, escludendo tutte quelle vicende che, pur coinvolgendo il patrimonio societario o i suoi esponenti, abbiano la propria causa in contratti o illeciti di diritto comune privi di specifica rilevanza societaria. Si delinea, in tal modo, un sistema a doppio binario in cui la specializzazione dell’organo giudicante viene preservata da ingolfamenti causati da liti ordinarie, mantenendo la competenza entro i rigorosi binari segnati dalla inerenza funzionale e dal catalogo normativo di cui al d.lgs. n. 168 del 2003.

Il petitum sostanziale e il trasferimento delle partecipazioni sociali

Un’applicazione emblematica del criterio dell’inerenza funzionale si riscontra nelle controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ai negozi aventi ad oggetto quote societarie, contemplate dall’art. 3, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 168 del 2003. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’attrazione operata da tale norma si estende anche ai contratti preliminari aventi ad oggetto la compravendita di quote societarie, atteso che il contratto preliminare rappresenta lo strumento programmatorio ad effetti obbligatori diretto al trasferimento mediato delle partecipazioni medesime. Ne consegue che la domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c., ovvero le domande di risoluzione e risarcimento del danno derivanti dall’inadempimento del preliminare di cessione di quote di S.r.l., sono devolute alla cognizione inderogabile del Tribunale delle imprese.

Tuttavia, come precisato dalla citata ordinanza n. 12610 del 2025, il principio di inerenza impone una scomposizione del cumulo oggettivo di domande qualora vengano proposti in giudizio rapporti autonomi privi del nesso societario. Nella specie decisa dalla Suprema Corte, a fronte della domanda proposta dal promissario acquirente nei confronti dei promittenti venditori forzando la risoluzione del preliminare di quote, era stata avanzata altresì una domanda risarcitoria nei confronti del professionista legale che aveva agito quale intermediario e depositario delle quote. Ebbene, i giudici di legittimità hanno statuito che, mentre la causa principale tra le parti contrattuali appartiene alla sezione specializzata, la domanda di responsabilità professionale promossa nei confronti del terzo professionista esula dall’ambito oggettivo della competenza per materia del Tribunale delle imprese, restando devoluta al giudice ordinario.

Tale impostazione esegetica trova riscontro speculare nelle controversie che concernono l’acquisto di azioni tramite intermediari abilitati. Sul punto, l’insegnamento della Suprema Corte, enunciato nell’ordinanza della Sesta Sezione n. 8738 del 20172, è nel senso che l’azione volta a far valere l’invalidità del contratto quadro di investimento e del relativo ordine di acquisto azionario spetta alla competenza del giudice ordinario civile, e non al Tribunale delle imprese. La Corte ha escluso la competenza delle sezioni specializzate rilevando che il petitum sostanziale riguarda la nullità del mandato all’intermediazione e la conseguente restituzione del prezzo, incidendo sul trasferimento delle partecipazioni societarie solo in via mediata e consequenziale, mancando quell’inerenza diretta richiesta dall’art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003.

Si rende evidente, pertanto, che il discrimine risiede nella causa petendi della pretesa: laddove l’azione sia volta a incidere sulla circolazione delle quote o sulla titolarità dei diritti corporativi, la competenza resta saldamente radicata in capo all’organo specializzato; laddove, invece, si discuta di rapporti di mandato o di responsabilità professionale regolati dal diritto comune, la competenza ordinaria riesplode nella sua interezza, non potendo operare alcuna forza attrattiva per ragioni di mera connessione soggettiva o di convenienza istruttoria.

L’espansione della competenza: operazioni straordinarie e cooperative

La revocatoria ordinaria della scissione societaria

La forza espansiva della competenza per materia delle sezioni specializzate trova un terreno d’elezione nelle controversie relative alle operazioni societarie straordinarie. Al riguardo, un contrasto interpretativo di particolare rilievo ha riguardato l’attribuzione della competenza sull’azione revocatoria ordinaria, proposta ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 L.Fall., avente ad oggetto un atto di scissione societaria. La questione, incentrata sulla riconducibilità di tale azione nell’alveo delle cause “relative a rapporti societari” di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 168 del 2003, è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5089 del 20253.

Nell’enunciare il principio di diritto, il Supremo Collegio ha evidenziato che la scissione societaria non si risolve in un mero fatto traslativo del patrimonio da un ente all’altro, ma configura una modificazione strutturale e organizzativa dell’ente societario, incidendo in modo diretto sul rapporto sociale e sulle garanzie patrimoniali interne. Ne consegue che l’action revocatoria, pur perseguendo una finalità di conservazione della garanzia patrimoniale generica a beneficio del creditore istante, ha come oggetto immediato e diretto la declaratoria di inefficacia relativa di una delibera societaria modificativa dell’assetto statutario. L’esigenza di una trattazione uniforme e specializzata di tali vicende straordinarie impone, dunque, l’attrazione della controversia alla competenza esclusiva del Tribunale delle imprese.

Tale statuizione consolida un orientamento estensivo fondato sulla stretta inerenza funzionale dell’operazione, superando i dubbi di parte della giurisprudenza di merito che riteneva competente il giudice ordinario in forza della natura prettamente di diritto comune dell’azione revocatoria. Le Sezioni Unite hanno invece posto in luce come l’effetto dell’azione — pur confinato all’inopponibilità relativa del trasferimento patrimoniale — interferisca in modo così significativo con le vicende societarie e la riorganizzazione dell’impresa da non poter essere scisso dalla competenza specialistica, confermando la centralità del Tribunale delle imprese nel governo delle patologie connesse alle riorganizzazioni societarie complesse.

Azione revocatoria in materia di scissione societaria

Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 5089/2025) attribuiscono al Tribunale delle imprese la competenza sull’azione revocatoria promossa contro la scissione societaria. La natura modificativa dell’atto di scissione attrae l’azione nell’alveo dei rapporti societari ex art. 3 del D.Lgs. 168/2003, superando l’obiezione sulla natura creditoria ordinaria del rimedio conservativo.

Il duplice volto del rapporto mutualistico nelle cooperative

Un’ulteriore manifestazione della forza espansiva della competenza per materia si coglie nell’alveo delle società cooperative, caratterizzate strutturalmente da un collegamento tra il rapporto associativo societario e il rapporto mutualistico di scambio. La complessità di tale legame ha ingenerato incertezze circa la devoluzione delle liti vertenti su profili esecutivi o risarcitori connessi all’assegnazione dei beni prodotti o realizzati dal sodalizio cooperativo, come nel caso tipico della prenotazione e della determinazione del costo di alloggi realizzati da cooperative edilizie. La questione è stata definita dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 19882 del 20194, la quale ha composto il relativo contrasto giurisprudenziale.

Il Massimo Collegio ha sancito che la controversia tra il socio prenotatario e la cooperativa, avente ad oggetto l’accertamento del costo dell’alloggio e la condanna alla restituzione delle somme pagate in eccedenza, appartiene alla competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la pretesa, pur azionando un diritto di credito derivante da un rapporto di scambio ad effetti obbligatori, trova il suo presupposto logico-giuridico indefettibile nel rapporto societario e nello status di socio del prenotatario. L’assegnazione dell’alloggio rappresenta invero lo strumento di attuazione dello scopo mutualistico tipico della società, determinando una indissolubile interdipendenza tra la fase organizzativa interna e la fase esecutiva esterna, la quale attrae l’intera controversia dinanzi al foro specializzato.

I limiti invalicabili: la tassatività formale dei soggetti e delle azioni

L’esclusione delle società di persone e dei consorzi

A fronte dell’apertura estensiva operata dalla giurisprudenza nei casi di inerenza causale, la Suprema Corte ripristina un rigoroso canone di tassatività formale con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione della disciplina speciale. L’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 168 del 2003 elenca invero in modo analitico e tassativo le tipologie societarie per le quali opera la competenza per materia delle sezioni specializzate, richiamando esclusivamente le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative. Da tale impianto normativo discende la radicale esclusione delle società di persone dall’alveo della competenza oggettiva per i rapporti societari interni, i quali restano devoluti alle sezioni civili ordinarie.

La medesima esigenza di tassatività formale presiede all’esclusione delle controversie concernenti i consorzi con attività esterna. La Suprema Corte, con la sentenza n. 23371 del 20245, ha chiarito che il consorzio, pur integrando un’organizzazione comune tra imprenditori per la disciplina o la conduzione di determinate fasi delle rispettive imprese, mantiene una propria e distinta identità causale rispetto alle società commerciali. I giudici di legittimità hanno statuito che la competenza funzionale e inderogabile del Tribunale delle imprese ha natura eccezionale e non ammette applicazione analogica. Ne consegue che le impugnazioni di delibere dell’assemblea consortile — aventi ad oggetto l’approvazione del bilancio, del conto economico o il recesso di consorziati — appartengono alla competenza del tribunale ordinario, a nulla rilevando che lo statuto del consorzio richiami espressamente le normas codicistiche regolatrici delle società di capitali.

La pronuncia in esame riafferma con fermezza la prevalenza del criterio formale-soggettivo: l’assenza del consorzio dal catalogo tipologico dei soggetti indicati dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003 impedisce qualsiasi attrazione per connessione o assimilazione funzionale. L’interprete deve pertanto arrestarsi dinanzi alla lettera della legge, evitando che la ricerca di una presunta inerenza commerciale finisca per alterare surrettiziamente le regole sul riparto di giurisdizione e competenza, rigidamente predeterminate a livello ordinamentale.

Il riparto temporale e la trasformazione societaria

La rigorosa applicazione del criterio soggettivo-tipologico rileva altresì sotto il profilo temporale, determinando delicate questioni di riparto nelle ipotesi di trasformazione della forma sociale in pendenza di controversie o prima della loro introduzione. Ai sensi dell’art. 5 c.p.c., la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione della domanda, restando insensibili ai mutamenti successivi. Tale regola, combinata con l’esclusione delle società di persone dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003, impone di verificare lo stato organizzativo del soggetto passivo all’atto della notifica della citazione o del ricorso monitorio.

La rilevanza di tale principio è emersa con evidenza nell’ordinanza della Terza Sezione n. 32585 del 20246, vertente su una richiesta di rimborso di finanziamenti erogati da un socio a favore di una società per azioni. Successivamente all’effettuazione dei finanziamenti e alla cessione del relativo credito a terzi, la società debitrice si era trasformata da S.p.a. in società in accomandita semplice (S.a.s.). Allorché la cessionaria del credito aveva adito in via monitoria il tribunale civile, la debitrice trasformata aveva eccepito l’incompetenza della sezione ordinaria a favore di quella specializzata, sul presupposto che il credito traesse origine da un rapporto di finanziamento soci nato in costanza del regime di società di capitali.

La Suprema Corte ha disatteso tale prospettazione, confermando la competenza del tribunale ordinario. Nel percorso argomentativo, i giudici di legittimità hanno ribadito che, trattandosi di competenza per materia delle sezioni specializzate, la determinazione del foro deve guardare esclusivamente al tipo sociale esistente al momento in cui la domanda viene proposta. Poiché le società di persone sono tassativamente escluse dal perimetro dei rapporti societari ex art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, la intervenuta trasformazione in S.a.s. prima dell’introduzione del giudizio preclude la devoluzione della causa al Tribunale delle imprese, a nulla rilevando la natura originaria del credito da finanziamento soci né la causa genetica del medesimo.

Ne consegue che il professionista legale deve compiere un prelimine riscontro storico sulla visura camerale aggiornata dell’ente prima dell’introduzione della lite: qualora la società, originariamente qualificabile come capitali, abbia mutato la propria veste in società di persone prima dell’instaurazione del giudizio, la causa andrà incardinata dinanzi alle sezioni civili ordinarie. La trasformazione opera, infatti, come uno spartiacque procedurale insuperabile, in forza del quale le regole tabellari speciali arretrano di fronte alla sopravvenuta carenza del requisito soggettivo normativamente imposto.

Fideiussioni e pretese individuali: i confini della competenza

La fideiussione antitrust tra azione ed eccezione

Un ulteriore profilo di complessa delimitazione della competenza per materia riguarda le controversie in tema di fideiussioni redatte su schemi contrattuali uniformi predisposti dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI), dichiarati parzialmente nulli dall’Autorità Garante per violazione delle norme sulla concorrenza. La sussistenza della competenza delle sezioni specializzate imprese in materia antitrust — introdotta dall’art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 e trasfusa nell’art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003 — è stata oggetto di approfonditi chiarimenti intesi a tracciare la linea di demarcazione procedurale a seconda del mezzo processuale prescelto dal garante per far valere il vizio contrattuale.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza della Prima Sezione n. 32993 del 20237, ha composto le incertezze circa il riparto di competenza nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo sollevati dai fideiussori. Il Supremo Collegio ha statuito che la competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia antitrust attrae le controversie concernenti i contratti “a valle” di intese anticoncorrenziali solo ed esclusivamente qualora la nullità della garanzia sia fatta valere in via di azione, ossia mediante la proposizione di una domanda autonoma di accertamento dell’invalidità con efficacia di giudicato. Al contrario, qualora il fideiussore si limiti a eccepire la nullità parziale della fideiussione omnibus in via incidentale, al solo fine di paralizzare la pretesa creditoria della banca e ottenere la revoca del decreto ingiuntivo, il giudice dell’opposizione ordinaria è pienamente competente a conoscere del vizio.

La distinzione tra azione ed eccezione poggia sulla circostanza che l’eccezione riconvenzionale non amplia il thema decidendum del giudizio di opposizione, esaurendosi in un mero mezzo di difesa volto a neutralizzare l’efficacia del titolo esecutivo senza richiedere una pronuncia con autorità di cosa giudicata sull’intesa anticoncorrenziale a monte. Ne consegue che, laddove l’opponente formuli una mera eccezione di nullità delle clausole ABI, la competenza a decidere sulla totalità dell’opposizione appartiene al tribunale ordinario originariamente adito, escludendo qualsiasi translatio iudicii verso la sezione specializzata ed evitando inutili duplicazioni o sospensioni processuali.

La tutela del consumatore garante e i crediti dei sindaci

La materia delle garanzie fideiussorie, in particolare nell’ambito delle tutele apprestate a favore del garante, si arricchisce di un ulteriore coordinamento di competenza nell’ipotesi in cui venga dedotta la nullità per violazione della normativa antitrust delle fideiussioni riproduttive dello schema ABI. Sul punto, l’insegnamento della Suprema Corte, confermato dall’ordinanza della Terza Sezione n. 539 del 20258, stabilisce che la controversia concernente la declaratoria di invalidità del contratto a valle dell’intesa anticoncorrenziale è devoluta alla competenza funzionale ed inderogabile del Tribunale delle imprese, segnatamente della sezione specializzata territorialmente competente ex art. 4 del d.lgs. n. 168 del 2003, a condizione che l’invalidità medesima sia fatta valere in via di azione, e non quale mera eccezione incidentale. Peraltro, per converso, qualora vengano proposte congiuntamente altre domande di liberazione o decadenza del garante fondate sulla disciplina civilistica comune, operanti in virtù del foro convenzionale esclusivo o di quello speciale del consumatore, queste non rimangono attratte dal giudice specializzato, imponendosi in tal caso la separazione delle cause, con la precisazione che la connessione di cui all’art. 40 c.p.c. non può superare la deroga di competenza per le liti non riservate.

Parimenti, l’attrazione operata dal Tribunale delle imprese si estende alle controversie che concernono le pretese creditorie dei componenti degli organi sociali, superando i dubbi ricostruttivi legati alla natura contrattuale del compenso. L’insegnamento della giurisprudenza di merito, espresso nella sentenza del Tribunale di Salerno n. 3708 del 20259, si conforma all’orientamento consolidato che devolve alla sezione specializzata la domanda volta a ottenere l’adempimento delle spettanze professionali formulate dai membri del collegio sindacale nei confronti della società. I giudici salernitani hanno invero ribadito che la nozione di rapporti societari di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 168 del 2003 riveste carattere oggettivo e comprende la totalità delle liti che vedano coinvolti la società e i componenti dei suoi organi, in quanto riconducibili al rapporto organico de quo. Ne consegue che la controversia sul compenso del sindaco, non diversamente da quella dell’amministratore, appartiene alla competenza funzionale ed inderogabile del giudice specializzato, a nulla rilevando che l’azione concerne il mero pagamento di somme predeterminate o l’eccezione di pattuizioni stragiudiziali.

Infine, restano del tutto estranee alla sezione specializzata le pretese restitutorie basate su rapporti contrattuali di fatto o fraudolenti che siano privi di qualsiasi inerenza causale o reale con la struttura di un’impresa societaria. Al riguardo, il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 924 del 202610, ha ritenuto devoluta alla sezione ordinaria la domanda volta a ottenere la restituzione di somme versate da un privato nell’ambito di una relazione sentimentale a titolo di asserito finanziamento per la costituzione di una società estera, rivelatasi poi una mera operazione di raggiro personale. In assenza di un sodalizio societario effettivamente costituito e operante, l’azione si qualifica come ordinaria pretesa di ripetizione di indebito oggettivo, escludendo in radice la competenza del Tribunale delle imprese.

Conclusioni

In conclusione, la ricognizione del quadro giurisprudenziale recente evidenzia come la determinazione della competenza per materia del Tribunale delle imprese non risponda a criteri elastici di mera opportunità o connessione fattuale, ma si collochi all’interno di un sistema di regole predeterminate e rigide. Il baricentro del riparto risiede nell’applicazione coordinata e rigorosa di due direttrici ermeneutiche: l’inerenza causale-funzionale del rapporto all’organizzazione dell’impresa e la tassatività formale-soggettiva dei modelli organizzativi contemplati dal d.lgs. n. 168 del 2003.

Ne consegue che la dilatazione oggettiva riscontrata in ordine ad azioni revocatorie su scissioni societarie o a contratti preliminari di cessione di quote trova il proprio necessario e invalicabile limite nella formale veste del soggetto convenuto al momento della domanda (come nel caso delle società di persone) o nella natura tassativa dell’elenco dei soggetti beneficiari della tutela speciale (come per i consorzi). Parimenti, le garanzie fideiussorie si sottraggono all’attrazione specializzata laddove il garante agisca in qualità di consumatore o laddove la nullità antitrust sia dedotta quale mera eccezione difensiva incidentale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ordinario.

Per il professionista, la corretta declinazione dell’azione impone pertanto un’analisi preventiva estremamente rigorosa del petitum sostanziale e della causa petendi, al fine di evitare le gravi conseguenze processuali della declaratoria di incompetenza. L’insegnamento che emerge dagli arresti in rassegna suggerisce che la specializzazione del Tribunale delle imprese si consolida non per accumulo caotico di materie adiacenti, bensì attraverso la rigorosa perimetrazione dei suoi confini, preservando il delicato equilibrio tabellare tracciato dal legislatore delegato.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Giurisprudenza citata

  1. 1.
    Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Ordinanza 12 maggio 2025, n. 12610 — La pronuncia definisce la competenza del Tribunale delle imprese sui contratti preliminari di compravendita di quote di S.r.l., escludendo le connesse domande di responsabilità professionale contro il legale intermediario.
  2. 2.
    Corte di Cassazione, Sezione VI-1 Civile, Ordinanza 4 aprile 2017, n. 8738 — La Corte esclude la competenza delle sezioni specializzate sull’azione di nullità dei contratti di acquisto di azioni e dei contratti quadro di intermediazione finanziaria, rilevando la natura mediata dell’effetto traslativo.
  3. 3.
    Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza 26 febbraio 2025, n. 5089 — Le Sezioni Unite sanciscono l’attrazione dell’azione revocatoria ordinaria promossa contro un atto di scissione societaria nell’ambito delle controversie societarie ex art. 3 del D.Lgs. 168/2003.
  4. 4.
    Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza 23 luglio 2019, n. 19882 — La decisione attribuisce alle sezioni specializzate le controversie sul costo e sull’assegnazione di alloggi tra soci e cooperative edilizie, evidenziando il nesso mutualistico.
  5. 5.
    Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 29 agosto 2024, n. 23371 — L’arresto nega che la competenza per materia del Tribunale delle imprese si estenda ai consorzi, stante il carattere tassativo ed eccezionale dell’elenco dei soggetti di cui all’art. 3 del D.Lgs. 168/2003.
  6. 6.
    Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Ordinanza 14 dicembre 2024, n. 32585 — La pronuncia esclude la competenza del Tribunale delle imprese sulla domanda di rimborso finanziamento soci se, prima della notifica dell’atto, la società debitrice si sia trasformata in Sas.
  7. 7.
    Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Ordinanza 28 novembre 2023, n. 32993 — La Corte rileva che la nullità di una fideiussione antitrust rientra nella competenza delle sezioni specializzate solo se proposta via azione principale, rimanendo al giudice ordinario se formulata come eccezione.
  8. 8.
    Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Ordinanza 9 gennaio 2025, n. 539 — La pronuncia attribuisce alla Sezione specializzata per le imprese la competenza sulla domanda di nullità della fideiussione a valle per violazione delle norme antitrust, disponendo la separazione delle altre domande estranee alla competenza speciale.
  9. 9.
    Tribunale di Salerno, Sezione III Civile, Sentenza 21 settembre 2025, n. 3708 — Il Tribunale attribuisce al Tribunale delle imprese (Sezione specializzata di Napoli) la competenza sulla controversia promossa da un sindaco per il pagamento dei compensi professionali, qualificandola come rapporto societario organico ex art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. 168/2003.
  10. 10.
    Tribunale Ordinario di Napoli Nord, Sezione II Civile, Sentenza 17 marzo 2026, n. 924 — Il giudice esclude dal perimetro della competenza societaria le pretese restitutorie derivanti da sentiment scam e asseriti finanziamenti per una S.a.s. estera inesistente.
Attilio Taverniti

Responsabile Affari Legali di Confcommercio Piacenza

Si occupa di diritto commerciale. Per Metodo Giuridico ricostruisce gli orientamenti giurisprudenziali in materia commerciale e d’impresa.

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