Sequestro preventivo per confisca ed onere di periculum

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Sequestro preventivo per confisca ed onere di periculum

Inoperatività degli automatismi motivazionali nei sequestri obbligatori ex art. 321, comma 2-bis, c.p.p. secondo la Cassazione n. 18369/2026.

Attilio Taverniti Diritto Penale 10 Agosto 2026 Lettura 11 min
Stato della questione

La controversia riguarda l’onere motivazionale sul sequestro preventivo confisca periculum in mora nei reati contro la P.A. ed in materia finanziaria ex art. 321, comma 2-bis, c.p.p. Con la sentenza n. 18369/2026, la Sezione VI Penale della Cassazione ha ribadito che l’obbligatorietà della confisca non esonera il giudice dal dimostrare concretamente il pericolo di dispersione patrimoniale, pena l’annullamento della misura cautelare reale.

Abstract (Italiano)

Il presente articolo analizza la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, 21 maggio 2026, n. 18369. La Suprema Corte ha riaffermato che l’adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2-bis, c.p.p. richiede una rigorosa ed autonoma motivazione sulla sussistenza del periculum in mora. L’astratta confiscabilità del bene ed la mera natura fungibile delle somme sequestrate non consentono di abdicare alla dimostrazione del pericolo concreto di dispersione o depauperamento patrimoniale nelle more del giudizio.

Abstract (English)

This commentary examines Supreme Court judgment no. 18369 of 21 May 2026 regarding asset freezing orders. The Court established that preventive seizure aimed at mandatory forfeiture under Article 321, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure requires explicit judicial reasoning on the periculum in mora. The abstract confiscability of assets does not exempt courts from demonstrating a concrete risk of asset dissipation during proceedings.

Punti Chiave della Sentenza
  • Assenza di automatismi: L’obbligatorietà della confisca non esime dal motivare il pericolo di dispersione.
  • Prognosi di depauperamento: Occorre dimostrare condotte concrete volte ad alterare la garanzia patrimoniale.
  • Tutela costituzionale e CEDU: La cautela reale è sottoposta ai canoni di proporzionalità ed all’art. 42 Cost.
Massima Redazionale / Principio di Diritto

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 321, comma 2-bis, c.p.p., la natura obbligatoria della misura ablativa finale non dispensa il giudice dall’onere di motivare espressamente in ordine alla sussistenza del periculum in mora. Non è sufficiente l’astratta confiscabilità del bene né la mera natura fungibile delle somme depositate, occorrendo la dimostrazione di elementi concreti ed oggettivi che evidenzino il pericolo attuale di depauperamento, dispersione o sottrazione del patrimonio nelle more del giudizio, in conformità agli artt. 27 e 42 Cost. ed all’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU.

01. Fatto e vicenda processuale: la richiesta di sequestro ed il vaglio del riesame

La rilevante questione giuridica affrontata dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, 21 maggio 2026, n. 183691, trae origine da una complessa indagine penale in materia di reati contro la pubblica amministrazione e truffa aggravata ai danni dello Stato. Nel corso delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero aveva avanzato richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente ex art. 321, comma 2-bis, c.p.p. avente ad oggetto ingenti disponibilità finanziarie e beni immobili degli indagati.

Il Tribunale del Riesame, adito su istanza della difesa, annullava il decreto cautelare reale rilevando l’assoluta assenza di motivazione in ordine al periculum in mora. I giudici del riesame evidenziavano che il decreto impugnato si limitava a richiamare la mera natura obbligatoria della confisca finale, senza offrire alcuna indicazione su condotte dissipative, tentativi di alienazione o pericoli concreti di dispersione del patrimonio nelle more del processo.

Contro il provvedimento di annullamento proponeva ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, sostenendo che, nelle ipotesi di sequestro funzionale alla confisca obbligatoria, il pericolo di dispersione debba ritenersi presunto in re ipsa dalla legge, risultando superfluo un autonomo ed analitico accertamento sul periculum.

La Sesta Sezione Penale ha rigettato il ricorso della pubblica accusa, cogliendo l’occasione per riaffermare con fermezza i principi di diritto in materia di sequestro preventivo confisca periculum in mora e garanzie difensive del terzo e dell’imputato.

La vicenda cautelare trae origine da una vasta indagine condotta dalla Guardia di Finanza in materia di illeciti contro la Pubblica Amministrazione ed indebita percezione di erogazioni pubbliche. Il Pubblico Ministero aveva ipotizzato l’esistenza di un articolato disegno criminoso volto ad ottenere illecitamente finanziamenti europei e contributi regionali tramite l’emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti e la predisposizione di quadri contabili fittizi.

Nell’avanzare richiesta di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2-bis, c.p.p., la pubblica accusa aveva chiesto l’asservimento cautelare dell’intero compendio patrimoniale degli indagati sino a concorrenza del presunto profitto dell’illecito. Il GIP recepiva acriticamente la richiesta, disponendo la misura reale. Tuttavia, in sede di riesame ex art. 322 c.p.p., il Tribunale collegiale annullava integralmente il provvedimento per vizio di motivazione apparente, evidenziando che l’organo giudicante non aveva speso alcuna parola in ordine alle ragioni d’urgenza ed al concreto pericolo di dispersione delle garanzie patrimoniali.

02. L’onere motivazionale sul periculum in mora nel sequestro per confisca

2.1 — L’inoperatività degli automatismi cautelari ex art. 321 comma 2-bis c.p.p.

Il punto centrale della motivazione della sentenza n. 18369/2026 risiede nello smantellamento di qualsiasi automatismo motivazionale in materia di cautele reali. La formulazione letterale dell’art. 321, comma 2-bis, c.p.p., che prevede la possibilità di disporre il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca, non autorizza l’organo giudicante ad omettere l’accertamento del pericolo concreto ed attuale di dispersione del patrimonio2.

La Corte di Cassazione chiarisce che la sola confiscabilità del bene attiene al profilo del fumus commissi delicti e della sequestrabilità in astratto del profitto del reato. Distinto da questo rimane il periculum in mora, il quale richiede la dimostrazione di elementi oggettivi che facciano fondatamente temere che nelle more della definizione del giudizio di merito il patrimonio dell’indagato possa subire depauperamenti o modificazioni tali da rendere inefficace la successiva confisca.

2.2 — La prognosi di depauperamento e dispersione patrimoniale

Ne consegue che il giudice della cautela reale non può adempiere all’obbligo motivazionale richiamando genericamente l’ammontare delle somme evase o la gravità della condotta contestata. Tali elementi costituiscono l’ossatura dell’imputazione penale ma non provano la necessità dell’anticipazione dell’effetto ablativo prima della sentenza di condanna irrevocabile3.

La ricostruzione operata dalla Sezione VI Penale si colloca nel solco del fondamentale insegnamento nomofilattico espresso dalle Sezioni Unite Ellade. Nel sistema delle cautele reali penali, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente superato la fuorviante teoria secondo cui, laddove la legge preveda la confisca obbligatoria del profitto del reato (es. art. 321, comma 2-bis, c.p.p. o art. 12-bis D.Lgs. 74/2000), il periculum in mora debba considerarsi in re ipsa o presunto per legge.

La natura obbligatoria della confisca condiziona l’esito finale del giudizio di merito, imponendo al giudice della sentenza di condanna di disporre l’ablazione dei beni. Ma nella fase delle indagini preliminari, la misura cautelare del sequestro preventivo mantiene la sua natura servente e provvisoria: l’espropriazione provvisoria del bene non può prescindere dalla dimostrazione di condotte concrete di occultamento, svuotamento di conti correnti, trasferimento di immobili o condotte dissipative da parte dell’indagato, tali da rendere verosimile che, nelle more del processo, i beni possano essere sottratti all’esecuzione della confisca.

03. Il quadro normativo ed il panorama giurisprudenziale sulle misure reali

3.1 — Gli artt. 321, 322-bis, 325 c.p.p., art. 240 c.p. ed il Regolamento UE 2018/1805

La disciplina del sequestro preventivo si inserisce nel sistema del codice di rito di cui agli artt. 321 e ss. c.p.p. L’art. 321 c.p.p. contempla sia il sequestro preventivo impeditivo (comma 1) sia il sequestro funzionale alla confisca (comma 2 e 2-bis). Con l’introduzione delle forme di confisca obbligatoria per equivalente nei reati societari, tributari e contro la P.A., il legislatore ha rafforzato l’efficacia dell’ablazione del profitto illegittimo4.

A livello europeo, il Regolamento UE 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca impone che l’adozione delle misure reali rispetti rigorosi canoni di proporzionalità ed adeguatezza, garantendo la tutela dei diritti dei terzi in buona fede e del diritto di proprietà5.

3.2 — La Tabella dei Precedenti ed il panorama delle pronunce correlate

La seguente tabella illustra i principali orientamenti della giurisprudenza di legittimità sulla motivazione del sequestro preventivo:

PRONUNCIA ED ANNO OGGETTO DELLA DECISIONE PRINCIPIO RILEVANTE AFFERMATO
Cass. Pen. n. 18369/2026 Sequestro per confisca nei reati contro la P.A. Doverosità della motivazione sul periculum in mora anche se la confisca è obbligatoria.
Cass. Pen. n. 2689/2026 Reati tributari e Sezioni Unite Ellade. Inammissibilità del ricorso del PM per sola illogicità della motivazione cautelare.
Cass. Pen. n. 5437/2026 Patteggiamento e confisca ex art. 12-bis. La confisca obbligatoria non è concordabile e va applicata sull’intero profitto.
Cass. Pen. n. 22544/2026 Sequestro d’urgenza e pertinenzialità del denaro. Il vizio di motivazione apparente è unico motivo ammissibile ex art. 325 c.p.p.

Sotto il profilo sistematico, il quadro normativo delineato dagli artt. 321 e ss. c.p.p. richiede una netta separazione tra le diverse tipologie di sequestro. Mentre il sequestro probatorio ex art. 253 c.p.p. risponde all’esigenza di assicurare la prova del reato, ed il sequestro preventivo impeditivo ex art. 321, comma 1, c.p.p. mira ad impedire l’aggravamento delle conseguenze del reato, il sequestro preventivo per confisca (comma 2 e 2-bis) anticipa l’effetto ablativo sanzionatorio.

La sentenza n. 18369/2026 richiama altresì le fonti sovranazionali ed in particolare il Regolamento UE 2018/1805 sulla circolazione dei provvedimenti di congelamento e confisca nell’Unione Europea. La normativa eurounitaria subordina l’esecuzione dei provvedimenti reali d’urgenza all’osservanza dei principi generali di necessità, adeguatezza e proporzionalità, escludendo l’ammissibilità di blocchi patrimoniali sproporzionati od automatici non sorretti da specifica motivazione cautelare.

04. I parametri costituzionali e convenzionali della tutela patrimoniale

4.1 — La proporzionalità del vincolo ed la garanzia dell’art. 42 Cost.

L’affermazione della doverosità della motivazione sul periculum in mora trova solido fondamento nella tutela della proprietà privata sancita dall’art. 42 Cost. Il sequestro preventivo, pur avendo natura cautelare ed interinale, comporta la privazione della disponibilità dei beni del cittadino prima di un accertamento definitivo di colpevolezza.

In linea con il rigore argomentativo riscontrato nelle recenti pronunce delle Sezioni Civili ed in materia di inadempimento, restituzioni e garanzie sui beni, la Corte di Cassazione sottolinea che la misura reale non può trasformarsi in uno strumento di indebita pressione patrimoniale, dovendo sempre rispettare il principio di proporzionalità tra l’interesse pubblico al soddisfacimento della pretesa ablativa ed il diritto del singolo a non essere privato della propria sfera patrimoniale senza una concreta giustificazione cautelare.

L’obbligatorietà del sequestro per confisca non elimina l’onere motivazionale sul pericolo di dispersione patrimoniale ex art. 321 c.p.p.

4.2 — La presunzione d’innocenza ex art. 27 Cost. ed art. 1 Prot. 1 CEDU

Il secondo parametro decisivo è costituito dal principio di presunzione d’innocenza di cui all’art. 27, comma 2, Cost. ed all’art. 6, par. 2, della CEDU, letto in combinato disposto con la garanzia del rispetto dei beni di cui all’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU6.

Tollerare un sequestro preventivo ad libitum privo di indicazioni sul periculum significherebbe erogare una sanzione patrimoniale anticipata ed indiretta. La sentenza n. 18369/2026 ristabilisce la piena aderenza del rito cautelare penale agli standard internazionali di protezione dei diritti fondamentali7.

La lettura costituzionalmente orientata propugnata dalla Suprema Corte trova il suo cardine nel rispetto della garanzia del diritto di proprietà privata sancito dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU. Consentire la compressione della disponibilità dei beni di un soggetto sottoposto ad indagini senza una concreta ed oggettiva dimostrazione della necessità cautelare significherebbe anticipare l’effetto punitivo della sanzione in aperta violazione della presunzione di non colpevolezza ex art. 27, comma 2, Cost.

Il principio di proporzionalità della cautela reale impone al giudice di valutare non soltanto la sussistenza del pericolo, ma anche la misura del vincolo da apporre sui beni. Il sequestro non può mai eccedere la stima del profitto netto del reato, ed il Pubblico Ministero è tenuto a privilegiare le modalità di esecuzione meno gravose per la continuità aziendale e per le esigenze di vita dell’indagato e della sua famiglia.

05. Rilievi critici e riflessi sulla difesa tecnica dell’indagato e del terzo

5.1 — Il sindacato di legittimità ex art. 325 c.p.p. per motivazione apparente

Un profilo di estremo interesse pratico per l’avvocato penalista riguarda i limiti del ricorso per cassazione avverso le ordinanze cautelari reali ex art. 325 c.p.p. Com’è noto, l’impugnazione in sede di legittimità è ammessa unicamente per violazione di legge, nella quale si riconducono l’omessa motivazione ed la motivazione meramente apparente8.

La pronuncia n. 18369/2026 chiarisce che il decreto cautelare o l’ordinanza del riesame che ricorra a clausole di stile o che motivi sul periculum attraverso la semplice affermazione “trattandosi di confisca obbligatoria” incorre precisamente nel vizio di motivazione apparente, risultando radicalmente nullo ex art. 125, comma 3, c.p.p. e censurabile ai sensi dell’art. 325 c.p.p.

5.2 — Tutela del contribuente, garanzie difensive e strategie cautelari

Sul piano delle strategie difensive, i difensori degli indagati e dei terzi interessati debbono eccepire in sede di riesame ex art. 322 c.p.p. il difetto di motivazione sulla concretezza del periculum, dimostrando l’assenza di qualsiasi atto dispositivo o distrattivo del patrimonio e la piena capienza dei beni residui a soddisfare le ragioni dell’Erario o della P.A.9.

La tempestiva produzione di consulenze di parte ed attestazioni patrimoniali idonee a provare l’assenza di condotte dissipative precostituisce la prova per ottenere il dissequestro dei beni, costringendo il Pubblico Ministero ad operare nel rispetto dei limiti di proporzionalità sanzionatoria.

In sede di ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal Tribunale del Riesame in materia di sequestri reali, il perimetro del sindacato di legittimità è circoscritto dall’art. 325 c.p.p. ai soli vizi di violazione di legge. Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, tra le violazioni di legge rientra l’omessa motivazione ed la motivazione apparente o contraddittoria in modo radicale.

La sentenza n. 18369/2026 chiarisce che la decisione del riesame che si limiti ad affermare in modo assertivo la sussistenza del pericolo di dispersione senza indicare alcun elemento di fatto o condotta concreta dell’indagato incorre nel vizio di motivazione apparente. Tale approccio offre al difensore tecnico una solida leva processuale per ottenere in sede di legittimità l’annullamento con rinvio o senza rinvio delle ordinanze cautelari ingiustificate.

Un ulteriore profilo di analisi riguarda la qualificazione del profitto nei reati di frode fiscale e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente affinato il concetto di profitto confiscabile, chiarificando che per i reati omissivi ed elusivi il beneficio economico risiede nell’ammontare dell’imposta o della sanzione sottratta a riscossione. Tuttavia, proprio perché il denaro è un bene fungibile per eccellenza, la sua sola presenza su conti bancari aziendali o personali non consente di presumere che l’indagato intenda disperderlo o trasferirlo all’estero.

Il Pubblico Ministero che richieda il sequestro preventivo ha l’onere di allegare specifici indici sintomatici della minaccia di dispersione, quali l’apertura di conti in paesi non cooperativi, la costituzione di trust schermanti, il compimento di operazioni simulate o la sistematica spoliazione dei beni aziendali. In assenza di tali elementi concreti, il vincolo cautelare si rivela illegittimo per difetto del presupposto fondamentale del periculum in mora.

06. Conclusioni ed prospettive di riforma della cautela reale

La sentenza n. 18369 del 21 maggio 2026 della Sezione Sesta Penale della Corte di Cassazione consacra la centralità delle garanzie costituzionali nell’applicazione delle misure cautelari reali. Riaffermando il principio per cui l’obbligatorietà della confisca ex art. 321, comma 2-bis, c.p.p. non elide l’onere di specifica motivazione sul periculum in mora, la Suprema Corte impedisce l’insorgere di scorciatoie procedurali dannose per la tutela dei beni del cittadino.

L’insegnamento di legittimità richiama i giudici di merito e la pubblica accusa ad un elevato rigore istruttorio: il vincolo preventivo sul patrimonio deve sempre trovare fondamento in un pericolo concreto ed attuale di dispersione, garantendo la piena rispondenza del processo penale ai principi della Carta Costituzionale ed alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Giurisprudenza citata

  1. 1. Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 21 maggio 2026, n. 18369 — Sentenza in commento: doverosità della motivazione sul periculum in mora nel sequestro per confisca obbligatoria ex art. 321 c.p.p.
  2. 2. Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 23 gennaio 2026, n. 2689 — Giurisprudenza di legittimità: periculum in mora nei reati tributari e limiti del ricorso del PM ex art. 325 c.p.p.
  3. 3. Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 26 marzo 2026, n. 11325 — Giurisprudenza di legittimità: sequestro per sottrazione fraudolenta e valutazione della capienza patrimoniale.
  4. 4. Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 11 febbraio 2026, n. 5437 — Giurisprudenza di legittimità: indisponibilità dell’accordo sulla confisca obbligatoria nel rito di patteggiamento.
  5. 5. Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 26 marzo 2026, n. 11310 — Giurisprudenza di legittimità: autonomia del profitto tra omesso versamento e sottrazione fraudolenta.
  6. 6. Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 18 giugno 2026, n. 22544 — Giurisprudenza di legittimità: nesso di pertinenzialità del denaro e vizio di motivazione apparente ex art. 325 c.p.p.
  7. 7. Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 13 maggio 2026, n. 17248 — Giurisprudenza di legittimità: patteggiamento, estinzione del debito ex art. 13-bis ed impugnazione sulla confisca.
  8. 8. Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 4 giugno 2026, n. 20684 — Giurisprudenza di legittimità: principio di proporzionalità nell’applicazione delle misure cautelari reali.
  9. 9. Tribunale del Riesame di Cuneo, Ordinanza 14 novembre 2025, n. 412 — Giurisprudenza di merito: annullamento del sequestro per omessa motivazione sul periculum in mora.
Attilio Taverniti

Responsabile Affari Legali di Confcommercio Piacenza

Si occupa di diritto commerciale. Per Metodo Giuridico ricostruisce gli orientamenti giurisprudenziali in materia commerciale e d’impresa.

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