L’indirizzo PEC non censito non invalida la notifica della cartella
Nessuna inesistenza o nullità per l’atto esattivo proveniente da dominio non iscritto in INI-PEC o RegIndE se il destinatario si difende nel merito, salvo la rigorosa prova di un concreto pregiudizio processuale.
Aggiornato al 23 Luglio 2026.
Abstract (Italiano)
L’ordinanza n. 23264/2026 della Suprema Corte interviene nuovamente sulla dibattuta questione della validità delle notifiche telematiche degli atti della riscossione provenienti da indirizzi PEC non iscritti nei pubblici registri (IPA, INI-PEC, RegIndE). Ribadendo il granitico orientamento delle Sezioni Unite, la Cassazione conferma che l’irregolarità formale dell’indirizzo del mittente non genera né l’inesistenza né la nullità automatica dell’atto. In virtù del principio del raggiungimento dello scopo, il contribuente che abbia ricevuto il documento ed esercitato il diritto di opposizione sana ogni vizio, a meno che non dimostri in giudizio di aver subito un pregiudizio concreto, reale e non meramente potenziale, all’esplicazione del proprio diritto di difesa. Il contributo analizza inoltre i corollari processuali decisi dalla pronuncia, quali la legittimità della costituzione di ADER a mezzo del libero foro e la regolarità della notifica diretta tramite raccomandata senza necessità di relata.
Abstract (English)
Order no. 23264/2026 of the Supreme Court addresses the heavily debated issue of the validity of electronic notifications of tax collection deeds sent from PEC (Certified Electronic Mail) addresses not registered in public directories (IPA, INI-PEC, RegIndE). Echoing the solid jurisprudence of the Joint Divisions, the Court confirms that the formal irregularity of the sender’s address does not render the act non-existent or automatically null. Under the principle of achieving the statutory purpose, a taxpayer who has received the document and exercised the right to object cures any defect, unless they can demonstrate in court a concrete and actual prejudice to their right of defense. The article also examines additional procedural rules established by the decision, including the legitimacy of the tax collection agency’s representation by private lawyers and the regularity of direct notification by registered mail without the need for a formal service report.
- Indirizzo PEC mittente non censito: La notifica telematica dell’atto esattivo inviata da una casella dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione non censita nei registri INI-PEC, IPA o RegIndE costituisce mera irregolarità formale e non determina l’inesistenza o nullità dell’atto.
- Sanatoria per raggiungimento dello scopo: La costituzione in giudizio o l’impugnazione tempestiva dell’atto da parte del contribuente sana la notifica ex art. 156 c.p.c., confermando la presunzione di riferibilità al mittente pubblico.
- Onere probatorio del pregiudizio concreto: Spetta al destinatario allegare e dimostrare lesioni effettive alle garanzie difensive, non ritenendosi sufficiente la generica evocazione di rischi informatici o virus.
- Patrocinio ADER e riscossione diretta: Confermata la legittimità della difesa di ADER tramite avvocati del libero foro e la validità della notifica postale diretta della cartella ex art. 26 D.P.R. 602/1973.
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento e dei relativi atti di intimazione da parte dell’Agente della riscossione, la provenienza del messaggio telematico da un indirizzo di posta elettronica certificata dell’amministrazione impositrice non inserito nei pubblici elenchi di fiducia (INI-PEC, RegIndE, IPA) non inficia ex se la presunzione di riferibilità dell’atto al soggetto notificante e costituisce una mera irregolarità formale. Tale difetto non determina l’inesistenza né la nullità della notifica qualora sia stato raggiunto lo scopo della conoscibilità dell’atto e la parte contribuente non dimostri di aver subito un concreto ed effettivo pregiudizio all’esercizio del proprio diritto di difesa.
Indice dei Contenuti
01. La vicenda processuale e i motivi di ricorso
La recente pronuncia resa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza 15 luglio 2026, n. 232641, offre un nitido spaccato in ordine all’evoluzione nomofilattica che governa il contenzioso delle notifiche telematiche degli atti della riscossione. La controversia trae origine dall’impugnazione proposta da un’avvocata avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, la quale aveva confermato il rigetto della domanda volta a contrastare le pretese contributive azionate dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense unitamente ai conseguenti atti di riscossione emessi da Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER).
In sede di legittimità, la ricorrente ha affidato le proprie doglianze a cinque articolati motivi di ricorso, denunziando vizi che investivano l’intero procedimento amministrativo e giurisdizionale. Nello specifico, con il primo motivo veniva dedotta la nullità della sentenza di merito per presunta illegittimità della costituzione in giudizio dell’ADER a mezzo di un avvocato del libero foro, assumendosi la violazione della riserva di patrocinio in favore dell’Avvocatura Generale dello Stato. Con il secondo motivo, snodo nevralgico della vicenda, la parte sanzionata denunciava l’inesistenza o nullità della notifica via PEC della cartella di pagamento prodromica, in quanto inviata da un indirizzo di posta elettronica dell’agente della riscossione non risultante dai pubblici elenchi ufficiali (INI-PEC, RegIndE o IPA).
Il terzo e quarto motivo aggredivano la regolarità delle notificazioni dei pieghi prodromici eseguite mediante raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26 D.P.R. 602/1973, lamentando la mancata spedizione della seconda raccomandata informativa (CAN) e contestando, di riflesso, l’interruzione della prescrizione dei contributi previdenziali. Infine, il quinto motivo prospettava vizi di violazione delle garanzie di opposizione di cui alla L. 689/1981 in materia di sanzioni amministrative. La Suprema Corte ha proceduto al rigetto integrale del ricorso, delineando principi di diritto di notevole impatto pratico per il contenzioso tributario e lavoristicoD1.
02. Notifiche via PEC e registri pubblici: prevalenza della sostanza sulla forma
2.1 — L’irrilevanza dell’omesso censimento nei registri INI-PEC, RegIndE e IPA
La doglianza centrale formulata dalla parte ricorrente poggiava sull’asserito contrasto tra l’invio telematico della cartella e il quadro normativo di cui all’art. 3-bis della L. 53/1994 e dell’art. 16-ter del D.L. 179/2012. Secondo la tesi della contribuente, l’utilizzazione da parte dell’amministrazione finanziaria notificante di un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da un elenco non censito nei pubblici registri (quali l’Indice Nazionale degli Indirizzi PEC o il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) avrebbe impedito la preventiva verifica di autenticità dell’atto, determinando una nullità insanabile della notifica per difformità dallo schema legale tipico.
La Sezione Lavoro, richiamando l’insegnamento nomofilattico espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16979/20222 e recepito dalla prevalente giurisprudenza di legittimità3, ha disatteso la censura. Il Collegio ha chiarito che la rigidità formale stabilita dal legislatore in materia di notificazioni telematiche riguarda in via prioritaria l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, sul quale grava un preciso onere di diligenza nella tenuta del proprio domicilio digitale. Al contrario, la provenienza del messaggio da un indirizzo istituzionale dell’Ente pubblico — seppur non censito nei registri ufficiali ma comunque riconducibile al dominio dell’amministrazione — garantisce la riferibilità oggettiva dell’atto alla Pubblica Amministrazione impositrice.
2.2 — La sanatoria per raggiungimento dello scopo e la prova del pregiudizio
Il perno motivazionale della decisione poggia sulla generale operatività del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.4. Qualora la notificazione a mezzo PEC, ancorché eseguita da casella non presente in INI-PEC, abbia consentito al destinatario di prendere piena cognizione del contenuto dell’atto e di spiegare compiutamente le proprie difese in giudizio, l’eventuale vizio formale deve ritenersi integralmente sanato. La presunzione di riferibilità dell’atto non viene meno ex se, dovendo l’interessato dimostrare di essere stato tratto in errore o ostacolato nella propria difesa.
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, occorrendo che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione dell’atto.
Sul punto, la Suprema Corte ha scolpito un rigido criterio di riparto dell’onere probatorio: incombe sul contribuente l’onere di allegare e dimostrare il concreto pregiudizio patito al proprio diritto di difesa a causa della difformità telematica. Nella fattispecie vagliata dai giudici di legittimità, la ricorrente si era limitata ad evocare in via del tutto ipotetica il rischio di contrarre virus o malware informatici derivanti dall’apertura di messaggi provenienti da domini non censiti. Tale prospettazione è stata giudicata del tutto insufficiente, difettando la prova di una reale lesione delle garanzie processualiD2.
| Sentenza / Autorità | Orientamento | Principio in Sintesi |
|---|---|---|
| Cass. Sez. Un. n. 16979/2022 | Conforme | La notifica PEC da indirizzo PA non censito nei registri ufficiali è sanata per raggiungimento dello scopo se l’atto è stato impugnato. |
| Cass. Sez. V n. 18684/2023 | Conforme | L’estraneità da INI-PEC non inficia la presunzione di riferibilità al mittente; spetta al debitore l’onere di provare il pregiudizio effettivo. |
| Cass. Sez. Trib. n. 15710/2025 | Conforme | Esclude la nullità automatica e ribadisce la validità della cartella inviata da domini istituzionali verificabili. |
| Cass. Sez. Lavoro n. 23264/2026 | Evolutivo / Nomofilattico | Conferma il rigetto delle eccezioni su PEC e notifica postale, escludendo rilevanza ai rischi generici di virus informatici. |
03. Ulteriori profili processuali e previdenziali esaminati
3.1 — Il patrocinio dell’Agente della Riscossione tramite il libero foro
Accanto al nucleo telematico, l’ordinanza n. 23264/2026 affronta la questione della legittimità della difesa tecnica di ADER affidata ad avvocati del libero foro anziché all’Avvocatura dello Stato. Il primo motivo di ricorso sosteneva l’invalidità della costituzione dell’Ente per assenza della delibera motivata prescritta dall’art. 43, comma 4, del Regio Decreto n. 1611/1933. La Sezione Lavoro ha rigettato la censura facendo applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 30008/20195.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha la facoltà di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei casi riservati da apposita Convenzione o laddove vengano in rilievo questioni di massima ovvero di notevole impatto economico. In tutti gli altri casi, o qualora l’Avvocatura erariale si dichiari indisponibile ad assumere la difesa, l’ADER può legittimamente conferire l’incarico a legali del libero foro senza necessità di motivazione esplicita o di specifiche formalità deliberative. La scelta del patrocinio trova fondamento nelle disposizioni generali dell’art. 1, comma 8, del D.L. 193/2016 e postula implicitamente la sussistenza dei presupposti di legge, senza che l’Ente debba fornirne prova in giudizio.
3.2 — Notifica diretta postale e termine decennale di prescrizione per la Cassa Forense
Particolare rilievo assumono altresì i passaggi dedicati alle notificazioni delle cartelle prodromiche effettuate a mezzo del servizio postale ordinario. La parte ricorrente sosteneva che la notifica a mezzo posta raccomandata dovesse sottostare alle formalità della L. 890/1982, con conseguente obbligo per l’agente postale di inviare la raccomandata informativa (CAN) in caso di consegna a soggetto diverso dal destinatario. La Corte ha ribadito che la notificazione diretta ex art. 26, comma 1, D.P.R. 602/1973 si perfeziona con la semplice ricezione dell’atto attestata dall’avviso di ricevimento, senza che occorra la compilazione di una relata o l’ulteriore adempimento della CAN.
Trattandosi di notificazione eseguita direttamente dal concessionario a mezzo posta ordinaria, trova piena applicazione la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.. Conseguentemente, la prova del perfezionamento e della relativa data viene assolta con la mera esibizione dell’avviso di ricevimento, gravando sul destinatario l’onere di provare di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione. Poiché la notifica delle cartelle si era regolarmente perfezionata, la Suprema Corte ha confermato la validità degli atti interruttivi posti in essere dalla Cassa Forense, ricordando che la prescrizione dei contributi previdenziali forensi ha durata decennale ai sensi dell’art. 66 della L. 247/20126.
La notifica della cartella esattoriale tramite raccomandata A.R. spedita direttamente dall’agente della riscossione si perfeziona alla data di consegna riportata sull’avviso di ricevimento. Non si applicano le rigidità formali della L. 890/1982 e non è richiesto l’invio della seconda raccomandata informativa (CAN).
04. Considerazioni critiche sul “pragmatismo” della Suprema Corte
L’approccio manifestato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 23264/2026 s’inserisce in un solido ed ininterrotto filone di pragmatismo processuale, dichiaratamente orientato ad evitare che vizi formali o difetti tecnologici di modesta entità possano paralizzare la pretesa punitiva ed esattiva dello Stato. Se sul piano dell’efficienza deflattiva e della stabilità dei crediti pubblici la soluzione appare comprensibile, sotto il profilo della coerenza sistematica la ricostruzione suscita fondate perplessità dogmatiche.
Sul piano sistematico, il frequente ricorso alla sanatoria ex art. 156 c.p.c. finisce per depotenziare l’efficacia precettiva delle norme sul Codice dell’Amministrazione Digitale. Quando il legislatore impone alla Pubblica Amministrazione di notificare gli atti a mezzo PEC utilizzando esclusivamente indirizzi registrati in elenchi pubblici, intende creare un perimetro di certezze giuridiche a presidio della sicurezza informatica della collettività. Tollerare la notifica da caselle non censite svuota di contenuto la garanzia legale, addossando al privato l’incombente di verificare l’autenticità di messaggi telematici privi del sigillo ufficiale di provenienza.
Parimenti problematico appare l’onere imposto al contribuente di fornire la prova di un concreto pregiudizio al diritto di difesa, che scivola frequentemente verso una vera e propria probatio diabolica. Nel momento in cui il debitore impugna la cartella per eccepirne la nullità, la stessa costituzione in giudizio viene valorizzata dal giudice come prova del raggiungimento dello scopo, sterilizzando la doglianza. Si genera in tal modo un cortocircuito logico: l’unico modo per far valere il vizio formale della notifica consiste nel non difendersi, esponendosi al contempo alla decadenza ovvero all’esecutività dell’atto. Questo meccanismo evidenzia una marcata asimmetria tra l’amministrazione e il cittadino, non dissimile da quanto già rilevato in tema di autorizzazione alle indagini bancarie nel processo tributario e nelle dinamiche di riparto dell’onere probatorio tra le parti.
L’ordinanza n. 23264/2026 conferma, in definitiva, che nel processo tributario e previdenziale la sostanza del rapporto obbligatorio prevale inesorabilmente sul rigore delle forme digitali. Per gli operatori del diritto ne discende un’indicazione operativa inequivoca: le contestazioni basate sul mero difetto di iscrizione dell’indirizzo PEC dell’agente della riscossione nei registri INI-PEC o IPA sono destinate al rigetto, a meno che la difesa non riesca a documentare una specifica ed irreparabile menomazione delle proprie facoltà difensive.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
- Codice di Procedura Civile, art. 156 (Rilevanza della nullità e raggiungimento dello scopo)
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 (Notificazione della cartella di pagamento)
- Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, comma 8 (Patrocinio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione)
- Legge 31 dicembre 2012, n. 247, art. 66 (Prescrizione dei contributi previdenziali forensi)
Giurisprudenza citata
- 1. Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Ordinanza 15 luglio 2026, n. 23264 — Rigetta il ricorso del contribuente e conferma che l’assenza dell’indirizzo PEC del mittente nei registri pubblici non invalida la notifica della cartella di pagamento se l’atto è stato ricevuto ed impugnato in assenza di un concreto pregiudizio difensivo.
- 2. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 18 maggio 2022, n. 16979 — Sancisce la sanatoria per raggiungimento dello scopo delle notificazioni via PEC provenienti da indirizzi non censiti nei registri ufficiali ma riferibili alla Pubblica Amministrazione.
- 3. Cassazione Civile, Sez. V Tributaria, Sentenza 3 luglio 2023, n. 18684 — Esclude la nullità della notifica di cartella esattoriale da PEC non in INI-PEC in presenza di presunzione di riferibilità al mittente pubblico.
- 4. Cassazione Civile, Sez. V Tributaria, Ordinanza 12 giugno 2025, n. 15710 — In tema di notifica telemata di cartelle, conferma che la maggiore rigidità formale è prescritta per l’indirizzo del destinatario e non per quello del mittente.
- 5. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 19 novembre 2019, n. 30008 — Riconosce la piena legittimità del patrocinio dell’Agente della Riscossione tramite avvocati del libero foro per il contenzioso ordinario.
- 6. Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Ordinanza 6 maggio 2026, n. 12895 — Ribadisce la validità della notifica telemata dell’atto esattivo la cui provenienza sia oggettivamente ricavabile dal dominio istituzionale dell’Ente impositore.
Dottrina richiamata
- D1. Moscarini G. E., La strumentalità delle forme nel processo tributario telematico, in Metodo Giuridico, 2025. Esamina la prevalenza del raggiungimento dello scopo sulle irregolarità formali degli indirizzi elettronici della PA.
- D2. Palumbo F., Notificazioni telematiche e prova del pregiudizio difensivo, in Diritto e Processo Tributario, 2024. Analizza l’evoluzione del riparto dell’onere probatorio a carico del contribuente opponente.
