Art. 2055 c.c.: solidarietà tra titolo contrattuale ed aquiliano

`Illustrazione sulla responsabilità solidale tra titolo contrattuale ed extracontrattuale ex art. 2055 c.c., con catene geometriche e bilancia su sfondo carta da zucchero, per l'articolo su Cass. n. 28744/2025.`
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Art. 2055 c.c.: solidarietà tra titolo contrattuale ed aquiliano

La conferma di Cassazione n. 28744/2025: l’unicità del fatto dannoso dal punto di vista del danneggiato e il nesso di causalità materiale

Valerio Faenza Diritto Civile & Responsabilità Civile 23 Luglio 2026 Lettura 11 min

Aggiornato al 23 luglio 2026. L’ordinanza della Terza Sezione Civile conferma il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 13143/2022 in tema di concorso di responsabilità plurisoggettiva.

Abstract (Italiano)

L’ordinanza n. 28744 del 30 ottobre 2025 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione consolida l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 13143/2022) in materia di responsabilità solidale tra titolo contrattuale ed extracontrattuale ex art. 2055 c.c. Nel confermare la condanna in solido di più fornitori per i danni derivanti dalla resa di accessori difettosi in una filiera produttiva, la Suprema Corte chiarisce che la solidarietà risarcitoria opera sull’unicità del fatto dannoso valutato dal punto di vista del danneggiato, prescindendo dalla diversità delle norme giuridiche violate dai coautori. La nota esamina la struttura eziologica del danno plurisoggettivo alla luce dell’art. 41 c.p. e le ricadute pratiche nei rapporti interni di regresso.

Abstract (English)

Order No. 28744 of 30 October 2025 issued by the Third Civil Section of the Italian Court of Cassation confirms the landmark ruling of the Joint Sections (No. 13143/2022) regarding joint and several liability under Article 2055 of the Italian Civil Code. In upholding the joint liability of multiple suppliers for damages caused by defective accessories within a manufacturing supply chain, the Court clarifies that joint compensation applies to the single damage suffered by the injured party, regardless of whether the co-debtors breached contractual or tortious duties. This article examines the causal framework under Article 41 of the Criminal Code and the practical implications for recourse claims among co-defendants.

Punti Chiave dell’Analisi
  • Unicità del fatto dannoso: L’art. 2055 c.c. considera il danno dal punto di vista del danneggiato, prescindendo dall’identità dei titoli di responsabilità in capo ai corresponsabili.
  • Causalità materiale ex art. 41 c.p.: La solidarietà passiva opera in forza dell’equivalenza eziologica delle condotte, salvo l’apporto di una causa esclusiva ed assorbente.
  • Tassatività della tutela esterna: Il danneggiato è legittimato ad esigere l’integrale risarcimento da ciascun debitore in solido, a prescindere dal titolo negoziale od aquiliano.
  • Vaglio di legittimità ed entità della colpa: Le contestazioni sul valore esiguo della prestazione o sull’entità dell’apporto colposo rilevano solo nei rapporti interni di regresso.
Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di responsabilità solidale di cui all’art. 2055, primo comma, c.c., norma sulla causalità materiale integrata ai sensi dell’art. 41 c.p., è sufficiente che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche se le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità — contrattuale ed extracontrattuale —, in quanto la norma considera essenzialmente l’unicità del fatto dannoso dal punto di vista del danneggiato; la fattispecie implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, escludendo la solidarietà solo ove a uno degli antecedenti causali sia riconosciuta un’efficienza determinante ed assorbente tale da privare le altre condotte di efficacia eziologica.

01. Introduzione: la responsabilità solidale tra titolo contrattuale ed extracontrattuale nell’art. 2055 c.c.

1.1 — Il fatto dannoso dal punto di vista del danneggiato

L’art. 2055 c.c. protegge l’integrità del patrimonio del danneggiato. La norma impedisce che la vittima dell’illecito debba subire il frazionamento della tutela risarcitoria tra più responsabili. Con l’ordinanza n. 28744 del 30 ottobre 20251, la Corte di Cassazione ribadisce che la responsabilità solidale tra titolo contrattuale ed extracontrattuale opera sull’unicità del pregiudizio sofferto. Nel caso esaminato, i danni derivano dalla fornitura di componenti difettosi per calzature destinate all’alta moda. La condotta colposa di più fornitori autonomi ha concorso alla produzione del danno unico.

La regola sul vincolo di solidarietà risarcitoria non intende sanzionare la singola colpa. Al contrario, essa vuole garantire la sicurezza del credito risarcitorio. Per questo motivo, la nozione di fatto dannoso unico si valuta soltanto dal punto di vista del danneggiato. Non conta la diversità delle norme violate dai singoli coautori dell’illecito.

Il concorso tra l’azione di inadempimento ex art. 1218 c.c. e l’azione illecita ex art. 2043 c.c. non altera l’obbligazione verso l’esterno. Infatti, il danneggiato conserva la facoltà di esigere l’integrale risarcimento da qualsiasi coobbligato in solido. La qualificazione delle singole condotte rileva soltanto nei successivi rapporti interni.

1.2 — L’estensione della solidarietà alle filiere produttive complesse

Nelle filiere industriali complesse la produzione coinvolge più imprese. Il difetto di un accessorio può dipendere dal vizio di fabbricazione del terzo o dall’omessa verifica del distributore. Ciascun operatore fornisce un contributo eziologico determinante alla causa del danno. L’applicazione dell’art. 2055 c.c. garantisce la concentrazione delle tutele ed evita una dannosa duplicazione dei giudizi per il creditore.

In questo ambito il principio di equivalenza delle cause stabilisce la regola generale d’imputazione della responsabilità. Se più inadempimenti producono il medesimo danno patrimoniale, ogni condotta costituisce causa efficiente del pregiudizio. Pertanto, la superveniente autonomia dei singoli atti non spezza il nesso eziologico plurisoggettivo verso la vittima.

La Cassazione conferma una garanzia patrimoniale rafforzata per il danneggiato nel contenzioso commerciale. Le questioni sul peso delle singole colpe non fermano il risarcimento esterno. Esse appartengono esclusivamente alla successiva azione di regresso tra i corresponsabili. La causalità materiale nell’illecito plurisoggettivo assicura così l’effettività del ristoro risarcitorio.

Il modello dogmatico recepito dal codice civile privilegia la semplicità dell’azione risarcitoria nei confronti dei terzi. Quando l’evento lesivo si concretizza nella distruzione o nel rifiuto commerciale della merce lavorata, la pluralità dei titoli di responsabilità non frammenta il credito. L’obbligazione solidale esterna rimane unitaria ed indivisibile per l’intero importo del pregiudizio accertato.

02. Il caso di specie e la vicenda processuale

2.1 — La fornitura di accessori difettosi nella produzione di calzature di alta moda

La controversia nasce dalla fornitura di accessori calzaturieri alla società Tiemmegi S.r.l. L’impresa aveva acquistato minuterie e cerniere dai fornitori Eurozipper 90 S.r.l., Spring ’85 S.p.A., T.C. Taddei e Calcinari S.r.l. e Ditta Manu Accessori. I componenti servivano per confezionare scarpe destinate alla casa di moda Roberto Cavalli S.p.A. Tuttavia, i pezzi presentavano gravi vizi di fabbricazione e difetti di resa. La casa di moda ha quindi rifiutato l’intero lotto di calzature prodotte.

Tiemmegi S.r.l. ha avviato un Accertamento Tecnico Preventivo presso il Tribunale di Fermo. La perizia ha confermato il nesso tra i vizi e il deprezzamento finale dei prodotti. Per questo motivo, l’attrice ha citato in giudizio tutti i fornitori. La domanda chiedeva il risarcimento del danno e la restituzione del prezzo delle fatture corrisposte.

I convenuti si sono costituiti contestando la propria efficienza causale individuale. Alcuni fornitori hanno chiamato in causa i propri subfornitori terzi e le compagnie assicuratrici. Si è così evidenziata la tipica frammentazione delle responsabilità commerciali nelle lavorazioni d’impresa.

2.2 — Dalla decisione del Tribunale di Fermo alla condanna solidale in Corte d’Appello

Il Tribunale di Fermo ha inizialmente rigettato la domanda risarcitoria. Il primo giudice ha escluso la prova sul nesso di causalità materiale tra i difetti ed il danno complessivo. Avverso la sentenza n. 475/2016 l’impugnazione in appello veniva proposta da Tiemmegi S.r.l. L’attrice ha lamentato l’omessa valutazione del concorso causale delle condotte lesive.

La Corte d’Appello di Ancona ha riformato la decisione con la sentenza n. 175/2021. I giudici hanno disposto la condanna in solido delle società fornitrici al pagamento di euro 72.990,00 oltre accessori. Inoltre, la Corte ha ordinato la restituzione delle somme indebite per la fattura n. 902/2010 di euro 7.311,44, la fattura n. 49/2010 di euro 618,84 e la fattura n. 239/2010 di euro 1.892,68.

I giudici d’appello hanno considerato decisivo l’effetto combinato dei vizi sugli accessori. Contro questa pronuncia la società T.C. Taddei e Calcinari S.r.l. ha proposto ricorso in Cassazione. La ricorrente ha contestato l’applicazione dell’art. 2055 c.c. ai titoli di responsabilità eterogenei.

Il percorso processuale riassume lucidamente lo snodo interpretativo centrale della materia. La pronuncia di prime cure aveva erroneamente parcellizzato la prova del nesso causale, esigendo la dimostrazione dell’impatto isolato di ciascun componente. La Corte d’Appello ha invece ripristinato la visione unitaria del pregiudizio sofferto dal committente, ponendo le basi per il vaglio di legittimità.

03. Il quadro normativo e la giurisprudenza di legittimità

3.1 — Dal dogma della responsabilità aquiliana al supremo arresto delle Sezioni Unite n. 13143/2022

Le Sezioni Unite n. 13143 del 27 aprile 20222 e la successiva ordinanza n. 9969 del 16 aprile 20253 hanno risolto ogni contrasto nomofilattico. Le Sezioni Unite spiegano che l’art. 2055 c.c. applica la causalità materiale ex art. 41 c.p. È sufficiente che il fatto dannoso sia imputabile a più persone. Di conseguenza, la responsabilità solidale tra titolo contrattuale ed extracontrattuale opera ogni volta che il danno subito dal creditore sia unitario.

In passato una tesi restrittiva limitava la norma alla sola responsabilità aquiliana. Secondo le sentenze n. 7618/20104 e n. 27713/20055, la collocazione topografica dell’istituto ne impediva l’uso in ambito negoziale. Questa lettura penalizzava la tutela del danneggiato. Tuttavia, la giurisprudenza ha progressivamente superato il vincolo formale.

La dottrinaD1 e l’analisi sulla solidarietà passiva nella responsabilità civile confermano che le forme delle azioni non devono ostacolare il risarcimento. Con la sentenza n. 12922/20156, la Cassazione ha ammesso il concorso di responsabilità, mantenendo fermi i rispettivi regimi probatori senza creare sovrapposizioni concettuali.

La Terza Sezione Civile ribadisce che la solidarietà passiva risarcitoria protegge la vittima dell’illecito. Il danneggiato può agire per l’intero importo verso qualunque corresponsabile, garantendo la piena tutela del credito.

3.2 — Tabella dei Precedenti: l’evoluzione del concorso di titoli nella giurisprudenza

L’evoluzione del dibattito giurisprudenziale sull’estensione dell’art. 2055 c.c. evidenzia una progressiva apertura della giurisprudenza di legittimità e di merito verso la tutela oggettiva del danneggiato. La tabella seguente ricostruisce i principali arresti e la loro incidenza sul sistema risarcitorio patrimoniale.

Sentenza / Autorità Orientamento Principio in Sintesi
Cass. Civ. n. 7618/2010 e n. 27713/2005 Superato Limitava la solidarietà ex art. 2055 c.c. alla sola responsabilità extracontrattuale pura.
Cass. Civ. Sez. Un. n. 13143/2022 Nomofilattico Estende l’art. 2055 c.c. al concorso di titoli eterogenei fondandolo sulla causalità ex art. 41 c.p.
Trib. Napoli Nord n. 1654/20257 Conforme Applica la solidarietà al concorso tra titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Trib. Patti n. 125/20258 e CA Roma n. 3555/20259 Applicativo Confermano l’applicazione delle regole generali sull’imputazione della responsabilità e sull’azione aquiliana.

3.3 — Causalità materiale ed equivalenza delle cause ex art. 41 c.p.

Il nesso di causa nell’illecito plurisoggettivo si fonda sugli artt. 40 e 41 c.p. Nel sistema civile occorre distinguere due fasi. La causalità materiale lega l’azione al fatto lesivo. La causalità giuridica seleziona invece i singoli danni risarcibili.

L’art. 2055 c.c. accoglie l’equivalenza delle cause. Come rileva la dottrinaD2, ogni atto idoneo a produrre l’evento è causa dell’intero danno. Fattori antecedenti o sopravvenuti non interrompono il legame eziologico tra la condotta e l’evento.

Le condotte concorrenti creano un vincolo eziologico unitario. Quindi il danneggiato non deve provare le singole percentuali di colpa per agire. La solidarietà assicura l’effetto utile della tutela contro il rischio di insolvenza dei condebitori.

La distinzione tra condotta principale ed antecedente secondario rileva solo se una delle azioni sia isolabile. In assenza di una causa esclusiva, il principio penalistico dell’equivalenza garantisce che ciascun autore rimanga obbligato per l’intero importo lesivo verso il terzo danneggiato.

04. La motivazione della Corte di Cassazione e le argomentazioni della Terza Sezione

4.1 — L’irrilevanza della diversità tra azione contrattuale ed extracontrattuale

L’ordinanza n. 28744/20251 respinge il ricorso della società fornitrice. La parte ricorrente voleva scindere la posizione del contraente diretto da quella dei subfornitori terzi. Tuttavia, la Cassazione ritiene questa censura infondata. La responsabilità solidale tra titolo contrattuale ed extracontrattuale prescinde dalla veste giuridica delle parti.

In linea con le Sezioni Unite n. 13143/20222 e l’ordinanza n. 9969/20253, i giudici di legittimità evidenziano la rilevanza centrale dell’evento dannoso. Sia l’inadempimento che l’illecito aquiliano costituiscono cause concorrenti del pregiudizio.

Per la responsabilità solidale di cui all’articolo 2055 c.c. è sufficiente che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche se le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità.

Questa lettura esalta la funzione di garanzia dell’art. 2055 c.c. Anche la giurisprudenza di merito applica il principio per unificare le posizioni debitorie verso la vittima7. Di conseguenza, la diversità dei titoli di imputazione conta soltanto nel successivo regolamento interno tra i condebitori.

4.2 — L’efficienza causale assorbente e la degradazione degli antecedenti a mere occasioni

La motivazione traccia il confine tra causalità concorrente e causa autonoma esclusiva. La solidarietà ex art. 2055 c.c. cade soltanto se una condotta possiede un’efficienza determinante ed assorbente. In questo caso unico, l’evento interrompe il nesso di causa e riduce gli altri atti a semplici occasioni.

Nel caso concreto, la fornitrice invocava il modesto valore degli accessori resi. Tuttavia, la Cassazione precisa che il prezzo del bene non misura la sua efficienza eziologica nella produzione del danno. Infatti, un piccolo pezzo difettoso può causare la rovina dell’opera complessiva. Per questo motivo, l’esiguità del valore non integra una causa autonoma escludente.

La verifica sulla natura della condotta costituisce un accertamento di fatto riservato al merito. La Suprema Corte dichiara inammissibili le censure dirette a riaprire la valutazione peritale. La sentenza d’appello risulta esente da difetti motivazionali ex art. 360 n. 5 c.p.c. Pertanto, la causalità materiale nell’illecito trova piena applicazione.

Il vaglio di legittimità chiarisce che la proporzione economica della singola prestazione rispetto all’opera finale non costituisce parametro eziologico. La rilevanza causale si valuta sull’idoneità del difetto a determinare la distruzione della resa commerciale complessiva.

05. Rilievi critici e profili applicativi nei rapporti interni

5.1 — Il rischio di sovrapposizione tra responsabilità da prodotto e inadempimento contrattuale

La soluzione confermata dall’ordinanza n. 28744/20251 pone un nodo pratico di politica del diritto. Infatti, l’applicazione rigida della causalità ex art. 41 c.p. rischia di assimilare l’inadempimento contrattuale alla responsabilità da prodotto difettoso. Nelle filiere industriali l’allocazione contrattuale del rischio risponde a logiche economiche precise.

Il rischio di estensione della solidarietà nelle filiere

L’equivalenza causale automatica rischia di esporre anche i piccoli fornitori al risarcimento dell’intero danno di filiera. Questo avviene prima di aver valutato l’effettivo apporto colposo individuale.

La parificazione dei titoli di responsabilità esterna pesa sui subfornitori di minuterie. Un piccolo produttore rischia l’azione esecutiva per l’intero danno cagionato dal prodotto finito. La giurisprudenza dovrebbe distinguere la causa diretta dell’evento dalle semplici circostanze. La tutela del creditore non deve generare una responsabilità d’impresa sproporzionataD2.

Per questo motivo, le imprese devono inserire clausole di manleva espresse e garanzie pattizie specifiche nei contratti commerciali. Senza un patto sul riparto dei rischi industriali, il solvens subisce il peso di una causa di regresso complessa e onerosa.

5.2 — La ripartizione interna del debito e la prova della colpa nel regresso ex art. 2055 c.c.

Dopo il pagamento dell’intero danno, il vincolo esterno si scioglie. Si aprono quindi i rapporti interni di regresso regolati dall’art. 2055, commi 2 e 3, c.c. In questa sede contano la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze. Se la misura delle colpe resta incerta, le quote interne si presumono ugualiD1.

Il debitore che ha pagato l’intero capitale può agire in regresso verso i corresponsabili. In questo giudizio le difese sull’esiguità della fornitura e sulla misura dell’apporto causale riprendono valore. Ad esempio, il venditore negoziale che ha risarcito il compratore può recuperare la quota dal fabbricante provando l’esclusività del vizio di origine.

L’azione exige la prova rigorosa della colpa di ciascuna parte. L’art. 2055 c.c. bilancia così la tutela esterna del danneggiato con la giustizia distributiva interna. L’ordinanza n. 28744/2025 conferma che l’esame sulle responsabilità individuali spetta al giudizio di regresso.

La disciplina del regresso restituisce equilibrio al sistema, trasferendo l’onere economico finale sul soggetto effettivamente colpevole. Tale fase processuale assicura la corretta ripartizione dei costi risarcitori tra i diversi attori della catena di fornitura.

06. Conclusioni: la solidarietà risarcitoria al vaglio delle filiere d’impresa

L’ordinanza n. 28744 del 30 ottobre 2025 della Corte di Cassazione rappresenta una rilevante conferma della tenuta del sistema della solidarietà risarcitoria. La pronuncia consolida il solco tracciato dalle Sezioni Unite n. 13143/2022, affermando l’irrilevanza della diversità dei titoli lesivi nei confronti della parte danneggiata. L’unicità del fatto dannoso ex art. 2055 c.c. risponde ad una logica di garanzia reale.

Nel settore delle forniture industriali plurisoggettive la decisione impone un’attenta valutazione delle garanzie contrattuali. L’impossibilità di eccepire l’eterogeneità dell’azione contrattuale rispetto a quella aquiliana obbliga le imprese a strutturare sistemi di manleva e tutele assicurative adeguate. La prova della causa assorbente resta confinata a casi limite in cui l’evento successivo priva di efficienza causale i fatti antecedenti.

In conclusione, la Terza Sezione Civile riafferma il principio per cui il contenzioso sulla quota di colpa appartiene alla fase del regresso interno. La responsabilità solidale tra titolo contrattuale ed extracontrattuale garantisce al creditore danneggiato il diritto inderogabile all’integrale risarcimento del danno da parte di qualunque coautore dell’illecito. Il principio di certezza del diritto e l’effettività della tutela risarcitoria ne escono confermati e rafforzati.

L’evoluzione nomofilattica della Suprema Corte offre così agli operatori del diritto un quadro interpretativo chiaro e prevedibile. La giurisprudenza di legittimità conferma la centralità del creditore risarcitorio nella costruzione dell’obbligazione solidale esterna.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Giurisprudenza citata

  1. 1. Cassazione civile Sez. III, ordinanza n. 28744 del 30 ottobre 2025 — Afferma che l’art. 2055 c.c. si applica anche in caso di concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
  2. 2. Cassazione civile Sezioni Unite, sentenza n. 13143 del 27 aprile 2022 — Sancisce l’unicità del fatto dannoso dal punto di vista del danneggiato ex art. 2055 c.c.
  3. 3. Cassazione civile Sez. III, ordinanza n. 9969 del 16 aprile 2025 — Ribadisce la solidarietà risarcitoria passiva nel concorso tra titoli diversi.
  4. 4. Cassazione civile Sez. III, sentenza n. 7618 del 31 marzo 2010 — Orientamento risalente che escludeva la solidarietà ex art. 2055 c.c. per il titolo contrattuale.
  5. 5. Cassazione civile Sez. III, sentenza n. 27713 del 16 dicembre 2005 — Precedente superato sull’inapplicabilità della solidarietà alle obbligazioni eterogenee.
  6. 6. Cassazione civile Sez. III, sentenza n. 12922 del 23 giugno 2015 — Ammette il concorso di responsabilità contrattuale ed aquiliana mantenendo distinti i regimi probatori.
  7. 7. Tribunale civile Napoli Nord, sentenza n. 1654 del 3 maggio 2025 — Conforma l’applicazione dell’art. 2055 c.c. al concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
  8. 8. Tribunale civile Patti, sentenza n. 125 del 5 febbraio 2025 — Estende la solidarietà ex art. 38 c.c. ai debiti risarcitori extracontrattuali.
  9. 9. Corte d’appello civile Roma, sentenza n. 3555 del 6 giugno 2025 — Ribadisce la natura aquiliana della responsabilità della P.A. per rilascio di certificazioni di conformità revocate.

Dottrina richiamata

  1. D1. Bianca C. M., Diritto civile. 5. La responsabilità, Giuffrè, Milano, 2021, p. 580 ss. Analisi della struttura oggettiva del danno unico e della funzione di garanzia dell’art. 2055 c.c.
  2. D2. Trimarchi P., La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno, Giuffrè, Milano, 2022, p. 340 ss. Studio sulla causalità materiale ex art. 41 c.p. ed il riparto delle quote di regresso.
Valerio Faenza

Avvocato del Foro di Roma

Si dedica al diritto condominiale. Sulla rivista Metodo Giuridico tratta le questioni ricorrenti del condominio negli edifici, tra disciplina codicistica e indirizzi di legittimità.

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