Garanzie fideiussorie personali ed entità dell’assegno divorzile
Sperequazione patrimoniale, vincoli fideiussori ultra-matrimoniali e sopravvenienza di nuova prole nella sentenza della Cassazione n. 20749/2026
Aggiornato al 27 luglio 2026. Commento all’ordinanza della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, 18 giugno 2026, n. 20749.
Abstract (Italiano)
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 20749 del 18 giugno 2026 offre un decisivo chiarimento in merito alla portata della funzione compensativo-perequativa dell’assegno divorzile ex art. 5, comma 6, L. n. 898/1970. La Suprema Corte ha affermato che il contributo fornito da un coniuge alla formazione del patrimonio personale e professionale dell’altro non si esaurisce nell’accudimento domestico o nella rinuncia a carriere personali, ma ricomprende la messa a disposizione di garanzie patrimoniali personali, quali fideiussioni specifiche ed omnibus ancora operative a carico del garante. Tale assunzione di rischio limita la libertà economica del coniuge debole anche oltre la cessazione della convivenza, giustificando l’incremento perequativo dell’assegno. In parallelo, la decisione ribadisce che la sopravvenuta nascita di un figlio da una nuova convivenza non determina l’automatica riduzione del mantenimento per la prole maggiorenne non autosufficiente, in assenza della prova di un concreto depauperamento complessivo del patrimonio del genitore obbligato.
Abstract (English)
Order No. 20749 of June 18, 2026, issued by the Italian Court of Cassation, provides a pivotal clarification regarding the compensatory-equalizing function of the divorce allowance pursuant to Article 5, paragraph 6, of Law No. 898/1970. The Supreme Court established that the contribution made by a spouse to the personal and professional asset growth of the other is not limited to domestic care or the sacrifice of career opportunities, but extends to the provision of personal financial guarantees, such as specific and omnibus bank guarantees that remain binding upon the guarantor even after the dissolution of marriage. This assumption of financial risk restricts the economic freedom of the economically weaker spouse beyond the matrimonial cohabitation, thereby justifying an increase in the divorce allowance. Concurrently, the Court reaffirmed that the birth of a child within a new cohabitation does not automatically reduce the maintenance support due to adult non-self-sufficient children, unless the obliged parent rigorously proves a concrete depletion of their overall financial estate.
- Garanzie personali e funzione compensativa: Le garanzie fideiussorie (specifiche ed omnibus) prestate da un coniuge a sostegno dell’attività professionale dell’altro costituiscono un apporto determinante che giustifica il riconoscimento e l’incremento dell’assegno divorzile ex art. 5, comma 6, L. 898/1970.
- Vincolo economico ultra-matrimoniale: La persistenza dei vincoli garanziali oltre la cessazione della comunione di vita limita la libertà e la capacità creditizia del garante, assorbendo la funzione puramente assistenziale nella dimensione perequativa.
- Mantenimento prole e nuova famiglia: La nascita di un figlio da una successiva convivenza more uxorio non comporta l’automatica riduzione del contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne non autosufficiente.
- Onere probatorio del depauperamento: Il genitore obbligato che invoca la riduzione dell’assegno di mantenimento deve fornire la prova rigorosa di un concreto ed effettivo depauperamento della propria complessiva condizione economico-patrimoniale.
In tema di scioglimento del matrimonio, le garanzie fideiussorie nell’assegno divorzile rilevano ai fini dell’accertamento della funzione compensativo-perequativa ex art. 5, comma 6, L. n. 898/1970 qualora il coniuge richiedente abbia messo a disposizione risorse economico-patrimoniali personali o assunto garanzie fideiussorie in favore dell’attività dell’altro coniuge, permanendo vincolato a detti impegni oltre la cessazione del vincolo; in materia di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, la sopravvenienza di nuova prole da successiva convivenza non giustifica la riduzione dell’assegno in assenza di prova rigorosa di un concreto depauperamento del patrimonio complessivo dell’obbligato.
Indice dei Contenuti
01. Introduzione: la pronuncia Cass. Civ. Sez. I n. 20749/2026
Nell’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione I Civile, 18 giugno 2026, n. 207491, i giudici di legittimità affrontano con particolare lucidità dogmatica e sensibilità applicativa due tra i profili maggiormente dibattuti nella moderna prassi del diritto di famiglia. Da un lato, la perimetrazione dei contributi endofamiliari idonei a fondare l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno divorzile ex art. 5, comma 6, L. 898/1970 in funzione compensativo-perequativa; dall’altro, la rilevanza delle sopravvenienze familiari, quali la nascita di figli da una successiva convivenza more uxorio, ai fini della revisione del contributo al mantenimento spettante ai figli maggiorenni non autosufficienti di primo letto.
Il nucleo concettuale di maggiore originalità dell’arresto risiede nell’esplicito riconoscimento del valore economico e giuridico che le garanzie patrimoniali personali, prestate da un coniuge in favore delle attività professionali o imprenditoriali dell’altro, proiettano nel tempo. Il rilascio di garanzie fideiussorie nello svolgimento del rapporto coniugale non costituisce un mero adempimento solidaristico destinato a dissolversi con la crisi della coppia, bensì configura un concreto ed imponente vincolo di esposizione patrimoniale che condiziona la libertà negoziale del garante anche oltre la pronuncia di divorzio, integrando a pieno titolo la componente compensativa dell’assegno.
02. Il fatto processuale e lo snodo delle decisioni di merito
2.1 — La vicenda negoziale e patrimoniale tra gli ex coniugi
La vicenda sottoposta allo scrutinio della Suprema Corte trae origine da una lunga unione coniugale, contratta nel 1995 e contrassegnata da un’intensa condivisione non soltanto degli impegni domestici, ma anche delle scelte organizzative che avevano consentito al marito di affermarsi quale titolare e direttore di un avviato laboratorio radiologico, oltre che proprietario di un ingente patrimonio immobiliare e di svariati beni mobili registrati. Nel corso dei quasi trent’anni di vita comune, la moglie non si era limitata alla cura della casa e della crescita dei due figli, ma si era adoperata attivamente a sostegno delle iniziative professionali del coniuge.
In particolare, dagli atti di causa emergeva come la donna avesse assunto nel 2008 la veste di socio accomandatario, unitamente alla madre del marito, del Centro diagnosi e cura volto all’avviamento dell’attività professionale del coniuge. Inoltre, nel corso del tempo, la moglie aveva sottoscritto plurime garanzie fideiussorie, sia specifiche sia omnibus, a beneficio dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito in favore delle imprese e dei laboratori del marito.
Particolarmente gravosa si rivelava la circostanza che talune di queste fideiussioni risultavano ancora pienamente operative e vincolanti per la donna al momento del divorzio, essendo state prorogate fino al 2031 per effetto di sospensioni del debito accordate dagli istituti bancari. La permanente esposizione verso i ceto creditorio bancario per i debiti dell’ex marito determinava in capo alla donna un evidente e serio pregiudizio nella propria capacità di accesso al credito e nella libera disponibilità del proprio patrimonio personale.
2.2 — L’esito del giudizio d’appello e le doglianze del ricorrente
In parziale riforma della decisione pronunciata dal Tribunale di Trapani, la Corte d’Appello di Palermo elevava a euro 1.000,00 mensili l’importo dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie. I giudici territoriali valorizzavano espressamente il ruolo determinante svolto dalla donna nella realizzazione del patrimonio professionale del marito, ritenendo che il rilascio ed il mantenimento in vita di garanzie fideiussorie aventi scadenza decennale costituissero un apporto economico di eccezionale rilievo, idoneo a fondare l’assegno in misura spiccata sotto il profilo perequativo-compensativo.
Contemporaneamente, la Corte territoriale revocava l’assegno di mantenimento stabilito per il primo figlio maggiorenne, avendo questi conseguito la specializzazione in medicina con la percezione di una borsa di studio retribuita, mentre confermava l’assegno di mantenimento di euro 700,00 mensili (oltre al 70% delle spese straordinarie) per l’altra figlia maggiorenne priva di indipendenza economica, unitamente all’assegnazione della casa coniugale in favore della madre convivente.
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione l’ex marito, affidandosi a due articolati motivi. Con la prima doglianza si lamentava la violazione dell’art. 5, comma 6, L. 898/1970 per aver rideterminato l’assegno divorzile sulla scorta di asserite presunzioni circa la sperequazione economica tra le parti; con la seconda censura si denunziava l’errata applicazione dell’art. 6, comma 2, L. 898/1970 e dell’art. 337-ter cod. civ. per aver confermato il mantenimento della figlia senza considerare i nuovi oneri derivanti dalla nascita di un’altra figlia avuta dal ricorrente nel 2022 da una nuova convivenza more uxorio.
03. Il rilascio di garanzie fideiussorie e la funzione compensativo-perequativa dell’assegno divorzile
3.1 — Il superamento della mera rinuncia alla carriera ed il valore delle garanzie personali
Nell’affrontare la prima doglianza del ricorrente, la Suprema Corte si pone in esplicita continuità con il solco ermeneutico tracciato dalla fondamentale sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/20182 e recepito dalle successive pronunce del 20243. Il modello costituzionalmente orientato dell’assegno divorzile si fonda sul principio di solidarietà post-coniugale e richiede un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio economico-patrimoniale esistente al momento del divorzio sia l’effetto diretto del contributo fornito dal coniuge più debole alla conduzione della vita familiare ed all’incremento del patrimonio del partner4.
Tuttavia, l’ordinanza n. 20749/2026 compie un importante avanzamento applicativo: la dimostrazione del nesso causale tra squilibrio patrimoniale e scelte matrimoniali condivise non impone necessariamente la prova stringente che il coniuge richiedente abbia rinunciato a realistiche e documentate opportunità professionali individuali. Il contributo perequabile può consistere nella diretta messa a disposizione di risorse personali, sociali o economiche proprie, sotto qualsiasi forma negoziale o di garanzia, dirette a soddisfare i bisogni della famiglia ed a sostenere lo sviluppo dell’attività professionale dell’altro coniuge.
Assumendo la qualifica di garante fideiussorio per le obbligazioni contratte dal coniuge nell’esercizio dell’impresa o della libera professione, la moglie ha immesso nel circuito economico familiare un valore patrimoniale autonomo, esponendo il proprio patrimonio personale alla potenziale escussione creditoria per favorire l’arricchimento e l’affermazione professionale del marito.
3.2 — Fideiussioni omnibus e vincolo ultra-matrimoniale sulle capacità economiche
La peculiarità della fattispecie vagliata dai giudici di legittimità risiede nella permanenza dei vincoli fideiussori oltre la dissoluzione del matrimonio. All’atto del divorzio, infatti, le garanzie omnibus prestate dalla ex moglie risultavano tuttora efficaci e differite nella scadenza sino al 2031 a seguito degli accordi di ristrutturazione stipulati dall’ex marito con gli istituti di credito finanziatori.
L’assegno divorzile va adeguato al significativo contributo fornito dal coniuge che abbia messo a disposizione risorse proprie e garanzie fideiussorie personali per sostenere la formazione del patrimonio dell’altro.
Tale circostanza configura un grave e perdurante vulnus alla libertà economica ed alla capacità di indebitamento del garante. Il mantenimento della garanzia personale limita la possibilità di accedere ad autonomi finanziamenti o mutui, comprime il merito creditizio e vincola l’intero patrimonio dell’ex coniuge ad eventi gestionali e professionali facenti capo in via esclusiva all’altro partner, ormai del tutto estraneo alla comunione di vita.
Sarebbe opportuno che la giurisprudenza di merito valorizzasse sistematicamente la persistenza di impegni fideiussori ultra-matrimoniali quale parametro autonomo di quantificazione dell’assegno, poiché l’assunzione unilaterale dei rischi d’impresa altrui rappresenta la forma più intensa di affidamento e condivisione patrimoniale negoziale.
3.3 — L’assorbimento della funzione assistenziale nella dimensione compensativa
In presenza di una provata sperequazione economica fondata sui sacrifici e sugli apporti garanziali pregressi, l’eventuale profilo meramente assistenziale dell’assegno divorzile rimane integralmente assorbito da quello compensativo-perequativo5. La funzione perequativa non tende ad assicurare il semplice soddisfacimento dei bisogni primari per un’esistenza dignitosa, ma mira a restituire al coniuge debole la giusta quota del maggior valore patrimoniale alla cui formazione ha decisamente contribuito.
La Corte di Cassazione ha pertanto ritenuto del tutto incensurabile la valutazione della Corte d’Appello di Palermo, che aveva ancorato l’incremento dell’assegno divorzile ad euro 1.000,00 mensili sia all’età della donna (55 anni) ed alla durata quasi trentennale del matrimonio, sia ed al concreto e gravoso apporto fornito attraverso l’assunzione di responsabilità fideiussorie in favore delle aziende del marito.
04. Mantenimento del figlio maggiorenne e sopravvenienza di nuova prole
4.1 — Il rigore probatorio nell’allegazione della nuova famiglia more uxorio
Il secondo snodo motivazionale dell’ordinanza n. 20749/2026 affronta l’incidenza delle sopravvenienze familiari sull’obbligo di mantenimento dei figli di primo letto ex art. 337-ter cod. civ. Il ricorrente sosteneva che l’instaurazione di una nuova convivenza more uxorio e la nascita di un’altra figlia nel 2022 avrebbero dovuto comportare un automatico ridimensionamento dell’assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne non autosufficiente di primo letto.
Richiamando i consolidati principi di legittimità sulla prova dell’autosufficienza economica della prole6 e sul regime delle revisioni7, la Suprema Corte riafferma che la semplice allegazione della formazione di un nuovo nucleo familiare o della nascita di ulteriori figli non costituisce di per sé elemento sufficiente a giustificare la riduzione dell’assegno di mantenimento precedentemente quantificato.
La nascita di un nuovo figlio rappresenta senz’altro un evento idoneo a modificare l’assetto economico dell’obbligato, ma il genitore che ne invoca l’effetto deflattivo sulle contribuzioni già stabilite ha l’onere di provare in modo rigoroso in che misura la sopravvenienza abbia inciso negativamente ed in termini di concreto depauperamento sul proprio patrimonio complessivo.
4.2 — L’esigenza del concreto depauperamento patrimoniale contro gli automatismi di riduzione
La Corte di Cassazione evidenzia come la valutazione della sussistenza di un reale depauperamento debba essere condotta attraverso un esame globale della capacità patrimoniale e reddituale del genitore8. Laddove l’istruttoria accerti la titolarità di cospicue risorse immobiliari, di consistenti utili d’impresa e di un elevato tenore economico complessivo, la nascita di una nuova figlia non sposta l’equilibrio delle tutele dovuto ai figli del primo matrimonio.
In consonanza con l’orientamento della giurisprudenza in tema di crediti per il sostegno familiare e non compensabilità dei crediti di mantenimento del figlio, l’ordinamento intende proteggere i figli già nati dal rischio che le successive scelte affettive ed genitoriali del genitore obbligato si traducano in una contrazione ingiustificata delle risorse loro destinate per la formazione e gli studi.
Sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore del legislatore volto a tipizzare con maggiore certezza i parametri di ponderazione tra le esigenze dei figli di primo letto e quelle dei nati da successive unioni, evitando che la discrezionalità dei giudici di merito generi disallineamenti applicativi nelle diverse sedi giudiziarie.
05. Quadro giurisprudenziale a confronto
5.1 — La linea nomofilattica da Sezioni Unite n. 18287/2018 alle pronunce del 2026
L’ordinanza n. 20749/2026 si inserisce organicamente in un percorso di progressiva valorizzazione dell’autoresponsabilità e della perequazione economica nei rapporti di coppia. La ricostruzione dei principi elaborati dalla Suprema Corte dal 2018 al 2026 permette di cogliere l’evoluzione dei criteri di attribuzione dell’assegno divorzile e delle garanzie per la prole maggiorenne non autosufficiente9.
| Autorità e Pronuncia | Oggetto della Quaestio | Orientamento e Principio di Diritto |
|---|---|---|
| Cass. Sez. Un. n. 18287/2018 | Natura e funzione dell’assegno divorzile ex art. 5, c. 6, L. 898/1970 | Natura composita (assistenziale, perequativa, compensativa); rilievo del contributo al patrimonio familiare. |
| Cass. Sez. I n. 24795/2024 | Apporto economico del coniuge e garanzie patrimoniali messe a disposizione | La messa a disposizione di garanzie personali assorbe il profilo assistenziale in quello compensativo. |
| Cass. Sez. I n. 21818/2021 | Sopravvenienza di nuova prole e mantenimento dei figli di primo letto | Nessuna riduzione automatica dell’assegno: occorre la prova di un concreto depauperamento patrimoniale. |
| Cass. Sez. I n. 20749/2026 | Fideiussioni omnibus durature e nuova convivenza dell’obbligato | Conferma dell’incremento dell’assegno per il vincolo fideiussorio e rigetto del ricorso per carenza di prova del depauperamento. |
5.2 — I criteri di quantificazione tra risorse personali ed equo apprettamento
Dall’esame comparativo delle decisioni emerge una chiara indicazione di metodo: la valutazione dell’assegno divorzile non può fondarsi su meri calcoli aritmetici o su automatismi reddituali. Il giudice di merito deve compiere un equo apprezzamento globale delle condizioni economico-patrimoniali di entrambe le parti, rapportando la misura dell’assegno alla durata del matrimonio ed al sacrificio concreto sopportato dal garante.
Quando il sacrificio si sostanzia nel rilascio di garanzie fideiussorie che vincolano il patrimonio personale per oltre un decennio dopo la separazione, l’adeguamento dell’assegno rappresenta lo strumento d’elezione per ricomporre l’asimmetria economica creata durante la convivenza matrimoniale.
06. Rilievi critici ed esito del giudizio di legittimità
6.1 — Il profilo di criticità: la valutazione del rischio futuro ed esecuzione delle fideiussioni
Sotto il profilo dogmatico e critico, l’impostazione accolta dalla Prima Sezione Civile merita un’attenta riflessione. Pur condividendo appieno la finalità perequativa della decisione, occorre evidenziare la complessità derivante dalla quantificazione di un assegno periodico a fronte di un rischio garanziale futuro ed incerto. La fideiussione, infatti, attribuisce al creditore bancario il diritto di rivalersi sul garante solo in caso di inadempimento del debitore principale.
Ne deriva che, fino a quando il debitore principale adempie regolarmente alle proprie obbligazioni, la fideiussione determina un limite indiretto alla capacità creditizia del garante, ma non un immediato esborso finanziario. Qualora invece il debitore principale dovesse divenire insolvente ed il garante fosse escusso dalla banca, l’assegno divorzile incrementato in misura fissa potrebbe rivelarsi insufficiente a ristorare il danno patrimoniale patito.
Sarebbe perciò opportuno stimolare una riflessione dottrinale ed una riforma negoziale volte ad incoraggiare la liberazione del coniuge garante in sede di accordi di separazione o divorzio, ovvero la prestazione di controgaranzie reali idonee ad indennizzare direttamente l’ex coniuge in caso di escussione bancaria.
6.2 — Il bilancio della pronuncia ed il rigetto del ricorso del coniuge forte
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dal marito, confermando integralmente la sentenza della Corte d’Appello di Palermo ed escludendo che i motivi svolti potessero scalzare il solido accertamento di fatto compiuto dai giudici territoriali.
La condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite nella misura di euro 3.000,00 sancisce la piena tenuta della decisione di merito e consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso ed attento alla tutela dei coniugi garanti e della prole non autosufficiente.
07. Conclusioni
L’ordinanza n. 20749/2026 della Suprema Corte di Cassazione segna un punto di arrivo di notevole rilievo per il diritto di famiglia italiano. Valorizzando l’assunzione e la persistenza di garanzie fideiussorie personali quali elementi costitutivi della funzione compensativo-perequativa dell’assegno divorzile, i giudici di legittimità riaffermano una nozione sostanziale di contributo alla conduzione familiare, capace di cogliere i sacrifici patrimoniali negoziali che vanno ben oltre le tradizionali mansioni domestiche.
Al contempo, il rigore mostrato nell’esigere la prova di un concreto depauperamento patrimoniale a fronte della sopravvenienza di nuovi figli tutela la stabilità economica della prole maggiorenne non autosufficiente. La decisione offre agli operatori del diritto un quadro di riferimento chiaro, che impone nei giudizi di crisi familiare una capillare istruttoria sulle garanzie personali e sull’effettiva consistenza patrimoniale globale delle parti.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
- Art. 5, comma 6, Legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)
- Art. 6, comma 2, Legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Mantenimento e affidamento della prole)
- Art. 337-ter cod. civ. (Provvedimenti riguardo ai figli)
- Art. 316-bis cod. civ. (Concorso nel mantenimento)
- Art. 1936 cod. civ. (Nozione di fideiussione)
Giurisprudenza citata
- 1. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 18 giugno 2026, n. 20749 — Riconoscimento del valore compensativo delle garanzie fideiussorie personali ai fini dell’assegno divorzile ed onere di prova del depauperamento patrimoniale per la riduzione del mantenimento prole.
- 2. Cassazione civile, Sez. Un., sentenza 11 luglio 2018, n. 18287 — Arresto fondamentale sulla natura composita assistenziale e perequativo-compensativa dell’assegno divorzile.
- 3. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 24 settembre 2024, n. 24795 — Rilevanza dell’apporto fornito dal coniuge mediante risorse economiche personali e rilascio di garanzie.
- 4. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 10 ottobre 2024, n. 26520 — Necessità del rigoroso accertamento del nesso causale tra squilibrio ed assetto familiare.
- 5. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 15 febbraio 2024, n. 4328 — Criteri assistenziali e compensativi nel giudizio sulla spettanza dell’assegno.
- 6. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 5 marzo 2018, n. 5088 — Mantenimento del figlio maggiorenne e prova dell’autosufficienza economica.
- 7. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 9 dicembre 2021, n. 38366 — Procedimento di revisione delle condizioni di divorzio ed onere probatorio sulle sopravvenienze.
- 8. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 3 agosto 2021, n. 21818 — Valutazione complessiva del patrimonio per l’accertamento del depauperamento da nuova prole.
- 9. Cassazione civile, Sez. Un., ordinanza 27 dicembre 2023, n. 35969 — Applicazione estensiva dei criteri perequativi ed arco temporale della convivenza.
Dottrina richiamata
- D1. DOGLIOTTI M., Assegno divorzile e garanzie patrimoniali nella giurisprudenza di legittimità, in Familia, 2024, pp. 112 ss. Analisi della funzione compensativo-perequativa dell’assegno e della tutela del coniuge garante.
