Verifiche fiscali e sanzioni: utilizzabilità atti e favor rei
La Cassazione n. 18900/2026 sul riutilizzo interannuale dei dati istruttori e l’irretroattività della riforma sanzionatoria del D.Lgs. 87/2024
Aggiornato al 4 agosto 2026.
Abstract (Italiano)
La sentenza della Cassazione civile, Sezione Tributaria, n. 18900 del 10 giugno 2026 affronta il tema dell’utilizzabilita verifiche fiscali annualita diverse unitamente all’applicazione nel tempo del principio del favor rei in materia sanzionatoria erariale. La Suprema Corte ha chiarito che gli atti, i verbali e i documenti legittimamente acquisiti dall’Amministrazione finanziaria nel corso di un riaccesso autorizzato per uno specifico periodo d’imposta possono essere utilizzati anche per rettificare i bilanci e le dichiarazioni di annualità differenti, senza che occorra un’ulteriore autorizzazione specifica per ciascun anno verificato. In ordine al regime sanzionatorio, il Supremo Collegio ha ribadito l’inapplicabilità retroattiva delle modifiche favorevoli introdotte dal D.Lgs. 87/2024 agli atti divenuti definitivi o ai rapporti esauriti antecedentemente alla riforma, sancendo il rispetto dell’art. 3 D.Lgs. 472/1997. L’articolo esamina la pronuncia sotto il profilo contabile, procedimentale e costituzionale, analizzando la tenuta delle garanzie del contribuente.
Abstract (English)
Decision No. 18900 of 10 June 2026 rendered by the Tax Section of the Italian Supreme Court addresses the lawfulness of using fiscal inspection data across different tax years and examines the temporal limits of the milder sanction principle in tax law. The Court established that evidence and documentation lawfully obtained during an authorized tax re-entry for a specific tax year may be validly employed to adjust financial statements and tax returns of distinct years, without requiring separate search authorizations for each period under audit. Regarding penalties, the Supreme Court confirmed the non-retroactive application of the favorable reforms introduced by Legislative Decree No. 87/2024 to administrative decisions that became final prior to the statutory amendment, pursuant to Article 3 of Legislative Decree No. 472/1997. This article evaluates the ruling through accounting, procedural, and constitutional perspectives, considering taxpayer safeguards.
- Utilizzabilità trasversale dei dati d’accesso: I documenti e gli elementi probatori raccolti durante una verifica fiscale o un riaccesso autorizzato ex art. 52 D.P.R. 633/1972 ed art. 32 D.P.R. 600/1973 sono pienamente utilizzabili dall’Erario per rettificare la posizione contabile e fiscale del contribuente anche relativamente ad annualità diverse da quella oggetto del singolo ordine d’accesso.
- Irretroattività del favor rei per gli atti definitivi: Le sanzioni amministrative tributarie ridotte o rimodulate in senso favorevole dal D.Lgs. 87/2024 non trovano applicazione retroattiva automatica ai rapporti già definiti con provvedimento inoppugnabile o giudicato, rimanendo fermo il limite generale del favor rei di cui all’art. 3 D.Lgs. 472/1997.
- Garanzie dello Statuto del Contribuente: La legittimità dell’impiego dei dati su più annualità presuppone il rigoroso rispetto dei termini di permanenza e delle garanzie procedimentali dell’art. 12 L. 212/2000, onde evitare che il prolungamento dell’indagine erariale si traduca in un’arbitraria compressione dell’operatività aziendale.
- Inquadramento contabile delle rettifiche: L’estensione dei rilievi istruttori ad altre annualità impone al revisore e all’organo amministrativo la riapprovazione o riconciliazione delle poste di bilancio, dei crediti d’imposta e dello stanziamento dei fondi rischi per contenziosi tributari.
Principio di Diritto / Massima Redazionale (Cass. Civ., Sez. Trib., sent. n. 18900 del 10 giugno 2026)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, gli elementi istruttori e la documentazione contabile legittimamente acquisiti dall’Amministrazione finanziaria in occasione di un riaccesso o di una verifica fiscale autorizzata ex art. 52 D.P.R. n. 633/1972 e art. 32 D.P.R. n. 600/1973 per una specifica annualità, sono pienamente utilizzabili per la rettifica delle dichiarazioni e l’accertamento di maggior imponibile relativi ad annualità diverse, non occorrendo un’ulteriore specifica autorizzazione per ciascun periodo d’imposta; in materia sanzionatoria erariale, il principio del favor rei di cui all’art. 3 D.Lgs. n. 472/1997 esclude la retroattività delle norme sanzionatorie più favorevoli introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024 per gli atti impositivi e le sanzioni divenute definitive prima dell’entrata in vigore della riforma.
Indice dei Contenuti
01. Introduzione: la pronuncia Cass. Civ. n. 18900/2026
La pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 18900 del 10 giugno 20261, affronta due snodi sistematici fondamentali dell’ordinamento tributario: la validità del materiale probatorio acquisito mediante verifica fiscale per la rettifica di periodi d’imposta differenti e la portata temporale del principio del favor rei in seguito alle riforme sanzionatorie. Nel quotidiano svolgimento dell’attività d’impresa e nella successiva revisione contabile, il riaccesso erariale e l’esame della documentazione contabile rappresentano momenti di forte ingerenza nei processi aziendali. La decisione della Suprema Corte stabilisce un solido punto d’equilibrio tra l’efficacia dell’azione di accertamento della Pubblica Amministrazione e la tutela delle garanzie procedurali previste in favore del contribuente.
Il Supremo Collegio ricompone in un quadro unitario le coordinate dell’attività istruttoria erariale, affermando che la legittima acquisizione di scritture, fatture e verbali durante un accesso mirato ad un determinato anno d’imposta rende tali elementi pienamente utilizzabili per la ricostruzione dell’imponibile anche in annualità diverse. Parallelamente, sul versante sanzionatorio, i Giudici di Piazza Cavour ribadiscono che le disposizioni favorevoli introdotte dalla più recente legislazione tributaria non possono travalicare il limite dei rapporti esauriti e delle sanzioni irrogate con atti divenuti inoppugnabili. La pronuncia offre preziosi spunti pratici e operativi sia per il difensore tributario sia per il revisore legale chiamato a valutare la capienza dei fondi rischi in bilancio.
L’analisi che segue approfondisce la struttura dell’arresto nomofilattico, muovendo dalla ricostruzione del fatto contabile e processuale per giungere al vaglio delle implicazioni costituzionali ed eurounitarie, con particolare riguardo ai principi del giusto processo tributario, della certezza del diritto e della proporzionalità delle sanzioni erariali.
02. La quaestio iuris e la ricostruzione contabile del riaccesso fiscale
2.1 — La genesi del contenzioso e gli esiti dei gradi di merito
La vicenda fattuale trae origine da una complessa verifica fiscale condotta nei confronti di una società di capitali operante nel settore ricettivo-alberghiero. L’Amministrazione finanziaria, a seguito di un ordine di accesso mirato ex art. 52 D.P.R. 633/1972 rilasciato per il controllo dell’annualità d’imposta 2007, eseguiva l’accesso presso la sede legale ed operativa della società. Nel corso delle operazioni ispettive, i verificatori rinvenivano e repertavano documentazione contabile ed extra-contabile relativa ad operazioni immobiliari in leasing poste in essere nel 2005, le quali generavano componenti negative di reddito dedotte indebitamente nel bilancio dell’esercizio 2008 per un valore complessivo superiore a 600.000 euro.
Sulla scorta dei dati raccolti nel processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento per l’anno 2008, recuperando a tassazione maggiori imponibili ai fini IRES ed IRAP e contestando la maggiore IVA dovuta, oltre all’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Impugnato l’atto di imposizione, la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva le doglianze della società, ritenendo che il materiale istruttorio raccolto per il 2007 non potesse essere utilizzato per rettificare la dichiarazione dell’anno 2008 in assenza di un autonomo e specifico provvedimento autorizzativo dell’Ufficio.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza n. 640/20202, riformava integralmente la decisione di primo grado, accogliendo l’appello dell’Ufficio e confermando la piena utilizzabilità della documentazione acquisita durante il primo accesso. Avverso la pronuncia d’appello la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a plurimi motivi di doglianza incentrati sulla presunta illegittimità del riutilizzo interannuale dei dati e sulla richiesta di applicazione retroattiva delle sanzioni tributarie più favorevoli introdotte dalla più recente riforma legislativa.
2.2 — La tracciabilità dei processi di verifica e la tenuta delle scritture contabili
Nel processo di verifica tributaria e di revisione contabile, la tracciabilità delle scritture e la trasparenza dei flussi informativi costituiscono il presupposto per la corretta determinazione della base imponibile. Le indagini svolte dai verificatori erariali mirano a riscontrare la corrispondenza tra i dati esposti nel bilancio d’esercizio, i registri IVA, il libro inventari e la documentazione d’appoggio sottostante. Quando la verifica si estende alla valutazione di contratti pluriennali — quali i finanziamenti in leasing, le svalutazioni dei crediti o gli ammortamenti di beni immobili — la separazione formale tra i singoli periodi d’imposta cede il passo alla continuità contabile dell’azienda.
L’acquisizione di atti o verbali relativi a un determinato esercizio rivela frequentemente difformità o incoerenze che dispiegano i propri effetti contabili su esercizi successivi. La corretta imputazione temporale dei componenti di reddito, governata dall’art. 109 D.P.R. 917/1986, impone infatti che i costi e i ricavi siano riflessi nel bilancio dell’esercizio di competenza certa e determinabile. La contestazione di sovraprezzi o costi fittizi imputati a canoni di leasing pluriennali richiede quindi un’esaminazione coordinata delle componenti contabili a cavallo di più anni d’imposta.
La tenuta ordinata dei registri aziendali e la tracciabilità delle rettifiche apportate dall’Amministrazione finanziaria costituiscono per il revisore legale un elemento determinante al fine di valutare la correttezza del bilancio successivo all’accertamento. La formalizzazione delle risultanze istruttorie nel verbale di chiusura delle operazioni condiziona la necessità di iscrivere idonei accantonamenti ai fondi per rischi e oneri, a tutela della continuità aziendale e della fedele rappresentazione del patrimonio sociale.
03. L’utilizzabilità dei dati istruttori per annualità di imposta diverse
3.1 — L’estensione oggettiva e temporale del riaccesso ex artt. 52 D.P.R. 633/72 e 32 D.P.R. 600/73
Il nucleo centrale della decisione Cassazione n. 18900/2026 riguarda l’esatta perimetrazione dell’utilizzabilita verifiche fiscali annualita diverse. La Suprema Corte ha affermato che il provvedimento autorizzatorio all’accesso emanato dal Capo dell’Ufficio ex art. 52 D.P.R. 633/1972 ed art. 32 D.P.R. 600/1973 assolve alla funzione di legittimare l’ingresso dei verificatori nei locali aziendali ed il potere di ispezione documentale, ma non circoscrive in modo rigido ed esclusivo l’utilizzabilità del materiale probatorio raccolto alla sola annualità indicata nel titolo3.
Una volta che l’Amministrazione finanziaria sia entrata legittimamente in possesso di dati, registri, contratti o prospetti extracontabili, tali elementi probatori entrano stabilmente nella sfera di conoscenza del Fisco. Imporre una nuova autorizzazione per ogni differente annualità d’imposta interessata dalle medesime evidenze documentali si porrebbe in aperto contrasto con i principi di buon andamento, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Come già evidenziato in relazione al vaglio di aderenza e prova sull’inerenza dei costi d’impresa ed alla deducibilità delle spese di sponsorizzazione e rappresentanza, l’efficacia probatoria del documento legittimamente acquisito non soffre frazionamenti artificiali basati sull’anno di presentazione della dichiarazione.
La Corte chiarisce che la tutela del contribuente non risiede nell’impedire l’utilizzo di prove legittimamente acquisite, bensì nel garantire il pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio procedimentale e processuale. Se la documentazione reperita viene allegata o dettagliatamente descritta nello schema di accertamento e messa a disposizione del contribuente, non si configura alcuna lesione delle garanzie difensive, rimanendo garantita la facoltà di contestare nel merito l’attendibilità o la rilevanza dei dati contabili.
3.2 — Il rispetto delle garanzie procedimentali e dello Statuto del Contribuente
La validità dell’utilizzazione interannuale delle prove presuppone l’originaria legittimità dell’attività di accesso e il rigoroso rispetto dei diritti riconosciuti dallo Statuto del Contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212). L’art. 12 della citata legge stabilisce infatti che gli accessi, le ispezioni e le verifiche nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali o professionali devono svolgersi durante l’orario ordinario di lavoro e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività d’impresa4.
Qualora l’accesso nei locali sia avvenuto nel rispetto delle prescritte forme di legge e dei termini massimi di permanenza previsti dall’art. 12, comma 5, L. 212/2000, la documentazione estratta in copia o verbale dal fascicolo ispettizio può legittimamente fondare avvisi di rettifica riferiti ad annualità ancora accertabili ai sensi dell’art. 43 D.P.R. 600/1973 e dell’art. 57 D.P.R. 633/1972. Diversamente, se l’accesso originario fosse affetto da radicale illegittimità (ad esempio per mancanza di autorizzazione del Procuratore della Repubblica in caso di locali promiscui), l’inutilizzabilità delle prove si estenderebbe ad ogni annualità accertata su tale base.
3.3 — L’impatto sul bilancio d’esercizio e sulla determinazione del reddito d’impresa
L’estensione degli accertamenti a più annualità in virtù dei dati emersi da un singolo riaccesso produce rilevanti riflessi sulla redazione dei bilanci d’esercizio. Sotto il profilo contabile, il recepimento degli avvisi di accertamento o la valutazione dei rischi di soccombenza nei giudizi pendenti impone all’organo amministrativo ed al collegio sindacale un’attenta revisione delle poste patrimoniali e dei fondi di riserva.
In presenza di rettifiche multilivello che incidono sui piani di ammortamento o sulle rettifiche di valore dei beni materiali e immateriali, l’impresa è tenuta a riclassificare le variazioni fiscali secondo i principi contabili OIC. La ripresa a tassazione di maggiori imponibili IRES e IRAP su più anni impone l’iscrizione di passività potenziali o fondi per imposte differite e per contenziosi tributari, proporzionati al grado di rischio di rigetto dei ricorsi giurisdizionali.
04. Il vaglio dei limiti temporali del favor rei nella riforma sanzionatoria
4.1 — La disciplina dell’art. 3 D.Lgs. 472/1997 e le novità del D.Lgs. 87/2024
Il secondo versante affrontato dalla sentenza n. 18900/2026 concerne l’esegesi dell’art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 in relazione all’entrata in vigore del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario. L’art. 3, comma 3, D.Lgs. 472/1997 consacra il principio del favor rei, stabilendo che se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
Limite del Favor Rei sulle Sanzioni Tributarie Definite:
La riforma delle sanzioni tributarie apportata dal D.Lgs. 87/2024 contiene un’espressa clausola di decorrenza temporale (art. 5) che ne limita l’applicazione alle sole violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Tale deroga è stata ritenuta pienamente legittima dalla Corte di Cassazione, escludendo qualsiasi automatismo retroattivo per i rapporti già definiti o pendenti su violazioni antecedenti.
La Suprema Corte rileva che la scelta del legislatore delegato di differire l’efficacia delle sanzioni ridotte non contrasta con i principi generali del diritto sanzionatorio tributario5. Trattandosi di un riordino organico e complessivo dell’intero sistema sanzionatorio amministrativo, la rimodulazione delle sanzioni si inserisce in un nuovo patto di collaborazione tra Erario e contribuente che giustifica la non retroattività delle norme più miti per il passato.
4.2 — L’intangibilità del giudicato e la perimetrazione degli atti definitivi
Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dall’operatività del limite del giudicato o della definitività dell’atto di irrogazione della sanzione. A differenza della materia penale pura, in cui la c.d. abolitio criminis o la mitigazione della pena può travolgere il giudicato in casi tassativi, nel diritto sanzionatorio tributario amministrativo l’inoppugnabilità dell’avviso di accertamento o il passaggio in giudicato della sentenza costituiscono una barriera insuperabile all’applicazione di modifiche normative posteriori.
La Corte di Cassazione ribadisce che la definitività del titolo esecutivo a seguito del mancato ricorso nei termini o dell’esaurimento dei gradi di giudizio consolida la pretesa sanzionatoria erariale. L’intangibilità del giudicato risponde ad esigenze imperative di certezza delle entrate pubbliche e di stabilità dei bilanci dello Stato, impedendo la riapertura tardiva di contestazioni pecuniarie sulle quali si sia formato il giudicato formale e sostanziale.
05. Quadro comparativo della giurisprudenza di legittimità e di merito
5.1 — Gli approdi di legittimità sul riutilizzo del materiale probatorio
L’orientamento espresso dalla Sezione Tributaria nella sentenza n. 18900/2026 si colloca nel solco di una consolidata giurisprudenza di legittimità volta a valorizzare l’unitarietà dell’azione ispettiva erariale. Già con precedenti pronunce la Corte aveva chiarito che l’autorizzazione all’accesso non delimita l’oggetto della prova ma soltanto il potere di ingerenza nei locali del contribuente.
Per quanto concerne l’irretroattività della riforma sanzionatoria del 2024, la posizione della Corte è conforme alle coeve ordinanze della medesima Sezione Tributaria, le quali hanno costantemente escluso che il favor rei possa operare in deroga all’art. 5 D.Lgs. 87/2024 per violazioni antecedenti al 1° settembre 2024.
5.2 — Le difformità interpretative nei giudizi di merito e la giurisprudenza della CTR Lazio
La materia ha visto in passato talune oscillazioni nelle decisioni dei giudici di merito. Talune Commissioni Tributarie Provinciali avevano infatti espresso una lettura estremamente rigoristica, ritenendo che il riutilizzo interannuale della documentazione acquisita violasse il principio di tipicità degli atti istruttori e la riserva di legge in materia di accessi fiscali.
| Sentenza / Autorità | Orientamento | Principio in Sintesi |
|---|---|---|
| Cassazione n. 18900/2026 | Utilizzabilità interannuale ampliata | I dati dell’accesso sono utilizzabili per anni diversi; deroga al favor rei tributario ex art. 5 D.Lgs. 87/2024 legittima. |
| Cassazione n. 22255/2026 | Conferma limiti favor rei | Inapplicabilità delle sanzioni miti del 2024 alle violazioni commesse ante 1° settembre 2024. |
| Cassazione n. 29886/2025 | Ragionevolezza della deroga | La deroga alla lex mitior risponde a principi di tutela del bilancio e coordinamento ex art. 97 Cost. |
| CTR Lazio n. 640/2020 | Riforma della CTP di Roma | Conferma la piena legittimità dell’avviso basato su dati ispettivi dell’anno precedente. |
L’autorizzazione all’accesso legittima l’ingresso nei locali del contribuente, ma non fraziona né limita l’utilizzabilità del patrimonio probatorio acquisito alle sole dichiarazioni dell’anno verificato.
06. Il profilo eurounitario e costituzionale della tutela sanzionatoria
6.1 — Il principio di proporzionalità e il favor rei nel prisma degli artt. 3, 97 e 117 Cost.
La legittimità della deroga al favor rei in materia di sanzioni tributarie amministrative è stata vagliata alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale. Con le note sentenze n. 63/20196 e n. 193/20167, il Giudice delle Leggi ha chiarito che la copertura costituzionale del principio di retroattività della lex mitior sanzionatoria non trova il proprio fondamento nell’art. 25 Cost. (riservato alla norma penale incriminatrice), bensì nell’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza e dell’eguaglianza di trattamento.
Nelle sanzioni amministrative pecuniarie tributarie, il legislatore conserva la discrezionalità di limitare o modulare la retroattività delle disposizioni più favorevoli, purché la deroga risponda a criteri di proporzionalità e ragionevolezza. L’esigenza di assicurare la stabilità del gettito fiscale e la coerenza del processo di riforma organico del sistema sanzionatorio costituisce giustificazione idonea a superare il vaglio di costituzionalità ed il rispetto dei vincoli derivanti dall’art. 117, comma 1, Cost.
6.2 — Il dialogo con la Corte di Giustizia e l’applicazione dell’art. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali
Sotto il profilo del diritto dell’Unione Europea, la sentenza n. 18900/2026 affronta le doglianze formulate dalla società ricorrente in ordine alla presunta violazione dell’art. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE) e dell’art. 7 CEDU. La Corte di Cassazione osserva che la garanzia della retroattività della legge sanzionatoria più favorevole soffre eccezioni motivate ed è applicabile con minore rigore alle sanzioni tributarie amministrative che non rivestano carattere strettamente ed intrinsecamente “penale” alla luce dei criteri Engel.
Richiamando i principi sanciti dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, sentenza 24 marzo 2026, causa C-767/23, Remling)8 ed i criteri di rinvio pregiudiziale formulati nella storica pronuncia Cilfit (causa C-283/81)9, la Suprema Corte ha dichiarato manifestamente infondata o irrilevante la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, confermando la piena compatibilità della normativa nazionale con il diritto eurounitario.
07. Conclusioni e ricadute operative per l’accertamento tributario
La sentenza della Corte di Cassazione n. 18900/2026 fornisce indicazioni di elevato valore pratico per professionisti, revisori legali e consulenti d’impresa. L’affermazione della piena utilizzabilità dei dati istruttori raccolti in un singolo accesso per la rettifica di dichiarazioni relative ad annualità diverse impone alle imprese di adottare una gestione rigorosa e centralizzata della documentazione contabile fin dalla fase del primo riaccesso erariale.
Sul piano sanzionatorio, la conferma dell’irretroattività della riforma di cui al D.Lgs. 87/2024 per le violazioni ante 1° settembre 2024 e per i rapporti esauriti richiama la necessità di una prudente valutazione delle opzioni difensive e della capienza dei fondi rischi nei bilanci societari. L’armonizzazione tra poteri ispettivi erariali e garanzie dello Statuto del Contribuente ribadisce che la tutela del contribuente si attua non mediante preclusioni formali alla circolazione delle prove, bensì attraverso un effettivo e trasparente esercizio del contraddittorio difensivo.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , art. 32 (Poteri degli uffici dell’imposta sul reddito) e art. 43 (Termini per l’accertamento).
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , art. 52 (Accessi, ispezioni e verifiche ai fini IVA) e art. 57 (Termini per l’accertamento).
- Legge 27 luglio 2000, n. 212 , art. 12 (Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali).
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 , art. 3 (Principio di legalità e favor rei).
- D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 , art. 5 (Decorrenza ed efficacia delle nuove sanzioni tributarie).
- Costituzione della Repubblica Italiana , artt. 3, 25, 97 e 117, comma 1.
Giurisprudenza citata
- 1. Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza n. 18900 del 10 giugno 2026
- 2. Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sez. XI, sentenza n. 640 del 6 febbraio 2020
- 3. Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza n. 29886 del 12 novembre 2025
- 4. Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza n. 1274 del 19 gennaio 2025
- 5. Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza n. 17111 del 25 giugno 2025
- 6. Corte Costituzionale, sentenza n. 63 del 21 marzo 2019
- 7. Corte Costituzionale, sentenza n. 193 del 20 luglio 2016
- 8. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, sentenza 24 marzo 2026, causa C-767/23 — (Remling).
- 9. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 6 ottobre 1982, causa C-283/81 — (Cilfit).
