Amministratore di fatto: frode fiscale, bancarotta e riciclaggio
La Seconda Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 22859/2026) fissa i criteri per la qualifica gestoria, il dolo nelle fatture false e l’assorbimento dell’appropriazione indebita
Stato della questione e quadro aggiornato al 1 Settembre 2026: La Suprema Corte delinea i confini della responsabilità penale dell’amministratore di fatto, coordinando i reati tributari da false fatture con la bancarotta distrattiva e il riciclaggio transnazionale.
Abstract (Italiano)
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 22 giugno 2026, n. 22859, offre una compiuta sistemazione delle intersezioni tra reati societari, tributari e fallimentari nell’ambito di complesse frodi carosello e distrazioni patrimoniali. La Suprema Corte ribadisce che la qualifica di amministratore di fatto ai sensi dell’art. 2639 c.c. presuppone l’esercizio continuativo e significativo di funzioni gestorie direttive, non surrogabile dal mero conferimento di una procura speciale. In punto di dolo specifico nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000, viene chiarito che il fine di evasione fiscale di terzi può coesistere con un concorrente profitto personale dell’autore. Sul piano fallimentare, le condotte distrattive anteriori alla dichiarazione di fallimento integranti appropriazione indebita confluiscono nella bancarotta fraudolenta per progressione criminosa, rendendo configurabile il riciclaggio dei proventi a prescindere dalla querela, mentre il trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis c.p. opera a forma libera e la giurisdizione italiana sul riciclaggio si radica anche in presenza di una sola frazione di condotta sul territorio nazionale.
Abstract (English)
The Second Criminal Section of the Italian Court of Cassation, in judgment no. 22859 of 22 June 2026, provides an authoritative ruling on the intersection between corporate, tax, and bankruptcy crimes in complex fraudulent schemes. The Supreme Court establishes that the de facto director status under Article 2639 of the Italian Civil Code requires continuous and significant managerial powers, which cannot be inferred merely from a special power of attorney. Regarding the issuance of invoices for non-existent transactions under Article 8 of Legislative Decree no. 74/2000, specific tax evasion intent can legitimately coexist with personal financial gain. In bankruptcy law, pre-insolvency asset distractions originally amounting to embezzlement merge into fraudulent bankruptcy through criminal progression upon formal insolvency, allowing money laundering charges regardless of victim complaint. Additionally, fraudulent asset transfer under Article 512-bis of the Criminal Code is confirmed as a free-form offense, and Italian criminal jurisdiction over international money laundering is triggered even by a single fragment of execution on national territory.
- Criteri gestori dell’amministratore di fatto: La qualifica ex art. 2639 c.c. esige funzioni direttive continuative e non può fondarsi su una mera procura speciale per singoli atti.
- Dolo specifico e profitto concorrente: Nel concorso in fatture per operazioni inesistenti, la finalità di evasione fiscale di terzi è compatibile con il lucro personale del correo.
- Progressione criminosa verso la bancarotta: Le distrazioni pre-fallimentari integranti appropriazione indebita sono assorbite nella bancarotta fraudolenta patrimoniale con la dichiarazione di insolvenza.
- Giurisdizione e trasferimento fittizio: L’art. 512-bis c.p. prescinde da formalità tipiche e la giurisdizione italiana sul riciclaggio si radica con qualunque frammento di condotta nazionale.
Ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, rilevante per i reati societari, fallimentari e tributari ex art. 2639 c.c., non è necessario l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, essendo sufficiente una significativa e continuativa attività gestoria svolta in modo non episodico od occasionale; l’accertamento va condotto sulla base di specifici indicatori sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell’attività sociale, non potendo fondarsi sul mero conferimento di una procura speciale ad negotia. In tema di concorso nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000, il dolo specifico di consentire a terzi l’evasione fiscale non deve essere esclusivo, potendo concorrere con la finalità di conseguire un profitto personale; le condotte distrattive pre-fallimentari integranti appropriazione indebita confluiscono nella bancarotta fraudolenta patrimoniale per effetto della progressione criminosa al momento della dichiarazione di insolvenza, rendendo configurabile il riciclaggio dei beni distratti anche in difetto di querela.
Indice dei Contenuti
01. Introduzione e inquadramento della decisione
L’accertamento della responsabilità penale d’impresa si confronta frequentemente con schemi societari complessi e articolati, appositamente congegnati per interporre soggetti prestanome, società a responsabilità limitata cooperative e veicoli societari privi di autonoma consistenza economica con l’obiettivo precipuo di schermare i reali centri decisionali. Nel prisma del binomio tra amministratore di fatto e frode fiscale, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 22 giugno 2026, n. 22859[1], compie un fondamentale approdo sistematico circa i criteri di imputazione soggettiva e oggettiva nell’ambito dei reati societari, fallimentari e tributari.
La pronuncia offre un’articolata disamina dei presupposti richiesti dall’art. 2639 c.c. per l’estensione della qualifica formale di amministratore a chi eserciti funzioni gestorie in via di mero fatto. I giudici di legittimità ribadiscono con vigore che l’ingerenza deve presentare i caratteri della significatività e continuità non episodica, rigettando l’automatismo per cui il rilascio di una mera procura speciale possa fondare una responsabilità penale per l’intera gestione sociale. Parallelamente, la Corte affronta la struttura del dolo specifico nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, escludendo che il fine di evasione fiscale di terzi debba essere esclusivo e ammettendo la concorrenza con un profitto personale diretto dell’emittente o dei correi.
Di straordinario rilievo dogmatico risultano altresì i principi affermati in tema di progressione criminosa tra appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione pre-fallimentare, con conseguente piena legittimità dell’imputazione di riciclaggio sui beni sottratti a prescindere dalla querela di parte, nonché la configurazione a forma libera del delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis c.p. e il radicamento della giurisdizione penale italiana in presenza di anche un solo frammento di condotta esecutiva sul territorio nazionale.
02. La vicenda processuale e il contesto accusatorio
2.1 — Il sistema fraudolento tra società cartiere, false fatture e distrazioni
La complessa vicenda processuale scaturisce da un’ampia e prolungata indagine penale condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano avente ad oggetto un ramificato sodalizio criminoso dedito al drenaggio di cospicue risorse finanziarie da cooperative e società operanti nel settore della logistica e dei servizi alle imprese. Il meccanismo illecito si articolava nell’emissione seriale di fatture per operazioni inesistenti attraverso compagini cartiere prive di reale struttura aziendale, di dipendenti e di mezzi d’opera, formalmente intestate a prestanome compiacenti privi di capacità patrimoniale e reddituale.
I proventi delle false fatturazioni venivano sistematicamente sottratti al patrimonio sociale prima della declaratoria di fallimento, bonificati verso conti bancari accesi all’estero in giurisdizioni a fiscalità agevolata e successivamente reintrodotti nel circuito economico nazionale mediante l’acquisto fittizio di beni immobili di pregio intestati a società schermo estere ed elvetiche. Agli imputati venivano contestati i delitti di riciclaggio internazionale ex art. 648-bis c.p., trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis c.p., emissione di fatture false ex art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 e bancarotta fraudolenta per distrazione patrimoniale ex art. 216 R.D. n. 267/1942.
2.2 — Il giudizio di merito della Corte d’Appello di Milano e i ricorsi in Cassazione
All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Milano pronunciava sentenza di condanna nei confronti dei compartecipi, disponendo la confisca penale diretta e per equivalente dei beni e dei proventi illeciti. Investita dell’impugnazione, la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza 15 aprile 2025, n. 1420[2], confermava l’impianto sanzionatorio centrale, procedendo unicamente a parziali riforme sulle pene accessorie e rigettando le eccezioni difensive in punto di difetto di giurisdizione, prescrizione del reato e difetto della qualifica di amministratore di fatto.
I difensori dei tre principali imputati proponevano ricorso per cassazione articolando plurimi e articolati motivi: l’insussistenza degli elementi costitutivi dell’amministratore di fatto in capo a un soggetto munito di sola procura speciale, il difetto del dolo specifico di evasione tributaria, la violazione delle norme sulla giurisdizione per condotte finanziarie parzialmente commesse all’estero, nonché l’illegittimità della confisca per beni non direttamente ricollegabili al profitto del reato.
03. La nozione di amministratore di fatto nei reati tributari e societari
3.1 — I criteri sintomatici dell’art. 2639 c.c. e il divieto di automatismi
L’art. 2639 c.c. definisce normativamente la figura dell’amministratore di fatto, parificandolo all’amministratore formale di diritto qualora il soggetto l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri inerenti alla qualifica o alla funzione gestoria. Nel diritto penale dell’economia, tale equiparazione opera come clausola generale di estensione soggettiva della tipicità penale, estendendo la qualifica propria dei reati esclusivi (quali la bancarotta fraudolenta o talune fattispecie tributarie) al dominus effettivo dell’attività sociale.
Nella sentenza n. 22859/2026, la Seconda Sezione Penale ribadisce che non è richiesta l’esplicazione di tutti i poteri tipici propri dell’organo di gestione, essendo sufficiente una significativa e continuativa attività gestoria svolta in modo non episodico od occasionale. L’accertamento va condotto sulla base di specifici indicatori sintomatici dell’inserimento organico del soggetto nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell’attività sociale: la tenuta dei rapporti bancari, la gestione dei dipendenti, la negoziazione dei contratti strategici e la destinazione dei flussi finanziari. In conformità ai principi espressi dalla Quinta Sezione nella sentenza 2 luglio 2020, n. 19712[3] e dalle Sezioni Unite nella sentenza 28 febbraio 2014, n. 22474[4], la qualifica non può essere presunta né fondata su formule di stile prive di ancoraggio istruttorio.
3.2 — La distinzione tra funzioni gestorie continuative e procura speciale ad negotia
Un fondamentale chiarimento reso dalla Suprema Corte attiene alla valenza probatoria del conferimento di procure speciali ad negotia. La difesa di uno dei ricorrenti aveva eccepito che l’imputato avesse operato unicamente quale procuratore speciale per singole operazioni negoziali determinate, senza ingerirsi nella gestione generale della cooperativa emittente le false fatturazioni.
La Cassazione accoglie parzialmente tale motivo, annullando con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di tale compartecipe. La Corte rileva che il giudice di seconde cure era incorso in una motivazione meramente apparente, limitandosi a desumere la qualifica gestoria dal rilascio formale della procura senza verificare l’effettivo esercizio di poteri direttivi continuativi. Solo nell’ipotesi di società cartiera priva di qualsiasi reale autonomia, istituita al solo scopo di consumare la frode, la posizione di ideatore e organizzatore del sistema fraudolento può coincidere direttamente con quella di amministratore di fatto.
La valutazione giudiziale della gestione di fatto deve pertanto fondarsi su un compendio probatorio rigoroso e coerente, capace di dimostrare che il soggetto non si sia limitato all’esecuzione di incarichi circoscritti o di mere mansioni tecniche, bensì abbia assunto un ruolo di vero e proprio centro decisionale e propulsivo dell’impresa. La distinzione assume valore dirimente per evitare che professionisti, collaboratori esterni o delegati per singoli affari vengano ingiustamente attratti nell’alveo della responsabilità penale d’impresa per il solo fatto di aver prestato la propria opera in contesti societari opachi.
04. Il concorso nelle fatture per operazioni inesistenti e il dolo specifico
4.1 — Compatibilità tra dolo di evasione di terzi e perseguimento di un profitto personale
L’art. 8 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 punisce chiunque emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al precipuo fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Tale elemento psicologico qualifica il reato come fattispecie a dolo specifico di evasione tributaria. Nel tema centrale che connette amministratore di fatto e frode fiscale, la Corte affronta la questione della compatibilità tra tale dolo e l’interesse economico personale dell’emittente.
La difesa lamentava l’insussistenza del dolo specifico, sostenendo che gli imputati avessero agito al solo fine di conseguire un proprio arricchimento patrimoniale mediante provvigioni e distrazioni bancarie e non per favorire il debito fiscale dei terzi utilizzatori. La Suprema Corte disattende l’assunto richiamando la consolidata giurisprudenza della Terza Sezione Penale n. 19672 del 2021[5] e n. 2149 del 2022[6]: il fine di favorire l’evasione fiscale di terzi non deve essere esclusivo, potendo il reato essere integrato anche quando la condotta sia commessa per conseguire un concorrente profitto personale o una remunerazione per il servizio illecito reso.
4.2 — La posizione del correo e i confini del concorso eventuale ex art. 8 D.Lgs. 74/2000
Con riferimento alle regole generali sul concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p. applicate alla materia tributaria, la sentenza n. 22859/2026 puntualizza che per la punibilità del compartecipe non è necessario che ciascun concorrente persegua in prima persona l’evasione fiscale dell’utilizzatore finale. È sufficiente che il correo sia pienamente consapevole dell’altrui finalità evasiva e fornisca un contributo causale materiale o morale alla realizzazione della fattispecie tipica.
Chi predispone le compagini cartiere, coordina i passaggi finanziari o mette a disposizione la propria opera per consentire l’emissione dei documenti falsi risponde a titolo di concorso pieno, a nulla rilevando la qualifica formale ricoperta. In materia di amministratore di fatto e frode fiscale, la consapevolezza della falsità oggettiva o soggettiva delle operazioni fatturate integra l’elemento psicologico necessario per l’affermazione di responsabilità penale.
05. Progressione criminosa, bancarotta fraudolenta e trasferimento fittizio di valori
5.1 — Dalla spoliazione societaria alla bancarotta: assorbimento e procedibilità per il riciclaggio
Uno dei passaggi di maggior raffinatezza dogmatica della decisione investe i rapporti tra appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta patrimoniale e riciclaggio. Gli imputati sostenevano che le condotte di distrazione di somme societarie fossero state compiute quando la cooperativa era ancora in bonis, configurando originariamente un’appropriazione indebita non punibile per difetto di tempestiva querela della persona offesa; da ciò deducevano l’impossibilità di configurare il riciclaggio su beni privi di provenienza delittuosa formalmente procedibile.
La Suprema Corte respinge categoricamente la tesi difensiva. In aderenza al principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 12348 del 2021[7], dalla Quinta Sezione nella sentenza 14 ottobre 2019, n. 42021[8] e dalle Sezioni Unite nella sentenza 27 marzo 2008, n. 13681[9], tra appropriazione indebita e bancarotta distrattiva sussiste un rapporto di progressione criminosa. La dichiarazione di fallimento o liquidazione giudiziale trasforma le condotte distrattive pregresse in bancarotta fraudolenta, reato perseguibile d’ufficio, assorbendo l’offesa patrimoniale pregressa e legittimando l’autonoma configurabilità del delitto di riciclaggio per tutti i trasferimenti di fondi successivi alla spoliazione societaria.
5.2 — La fattispecie a forma libera dell’art. 512-bis c.p. e la giurisdizione nel riciclaggio
La decisione esamina altresì il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis c.p., confermandone la natura di reato a forma libera e di pericolo concreto. Come già sancito dalla Seconda Sezione nella sentenza n. 47535 del 2022[10] e nella sentenza n. 4663 del 2020[11], la fattispecie si perfeziona ogni qualvolta venga creata e mantenuta una divergenza tra intestazione formale e dominio sostanziale sul bene per eludere misure di prevenzione patrimoniale o sequestri. È irrilevante che l’interposto rivesta cariche societarie formali, ove risulti che il controllo economico effettivo rimanga in capo al reale dominus.
Infine, sul versante della giurisdizione penale nei reati transnazionali, la Corte ribadisce il principio di ubiquità di cui all’art. 6 c.p., richiamando la sentenza n. 9880 del 2021[12]: per radicare la competenza del giudice penale italiano sul delitto di riciclaggio è sufficiente che nello Stato si sia verificata anche solo una frazione della condotta di trasferimento, ricezione o reimpiego di capitali di provenienza illecita.
Sul piano della tipicità del reato di riciclaggio, la Corte evidenzia come la natura autonoma dell’illecito consenta di punire le condotte di occultamento o reimpiego anche quando il reato presupposto sia estinto o non sia punibile per cause personali o processuali, purché ne sussista l’oggettiva esistenza materiale e storica. La trasformazione della spoliazione in bancarotta per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento consolida la natura delittuosa della provvista patrimoniale, escludendo ogni dubbio sulla sussistenza del delitto presupposto.
06. Rilievi critici e linee operative per la difesa penale d’impresa
6.1 — Gli oneri probatori dell’accusa sull’ingerenza gestoria continuativa
La sentenza n. 22859/2026 fornisce coordinate difensive di primaria importanza per i professionisti chiamati ad assistere soggetti coinvolti in indagini per reati societari e tributari. L’affermazione della qualifica di amministratore di fatto non può trasformarsi in una scorciatoia accusatoria basata su meri indizi di prossimità o su singoli atti negoziali compiuti su delega.
Grava interamente sull’organo dell’accusa l’onere di allegare e dimostrare l’ingerenza gestoria sistematica, autonoma e continuativa, distinguendo accuratamente tra l’attività del consulente o del mandatario speciale e l’effettivo esercizio del potere di amministrazione. L’annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione sul capo relativo alle fatture per operazioni inesistenti evidenzia come il vizio di motivazione apparente sulla qualifica di fatto infici la tenuta dell’intera contestazione penale.
6.2 — Conclusioni e profili di compliance penale preventiva e societaria
In conclusione, sul piano della corporate governance e della compliance aziendale, l’analisi del binomio tra amministratore di fatto e frode fiscale evidenzia l’indispensabilità di assetti organizzativi trasparenti ai sensi dell’art. 2086 c.c. e del D.Lgs. n. 231/2001. La corretta tracciabilità delle deleghe di spesa, la separazione dei ruoli decisionali e la costante verifica della genuinità soggettiva e oggettiva dei flussi commerciali costituiscono i presidi essenziali per prevenire rischi di responsabilità penale e misure ablative patrimoniali.
L’integrazione tra la disciplina penale dei reati tributari e la bancarotta fraudolenta esige che ogni operazione di riorganizzazione o trasferimento di fondi infragruppo sia sorretta da ragioni economiche concrete e adeguatamente documentate. Solo mediante un’effettiva coerenza tra governance statutaria e operatività materiale è possibile sterilizzare il rischio di riqualificazioni accusatorie e garantire la stabilità giuridica dell’attività d’impresa.
In questa prospettiva, la compliance penalistica integrata rappresenta lo strumento privilegiato per blindare la gestione societaria contro il rischio di contestazioni penali. L’adozione di un modello organizzativo 231 adeguatamente calibrato, unita a procedure di verifica rigorose sui fornitori e sulle prestazioni di servizi, consente non solo di escludere la colpa di organizzazione dell’ente, ma anche di fornire la prova positiva dell’assoluta buona fede e trasparenza degli organi direttivi, neutralizzando ogni tentativo di assimilazione a contesti di criminalità economica organizzata.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
- Codice Civile • Artt. 2086 (Gestione dell’impresa), 2639 (Estensione delle qualifiche soggettive)
- Codice Penale • Artt. 6 (Reati commessi nel territorio dello Stato), 110 (Pena per coloro che sono concorsi nel reato), 512-bis (Trasferimento fraudolento di valori), 646 (Appropriazione indebita), 648-bis (Riciclaggio)
- Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 • Art. 8 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) • Artt. 216 (Bancarotta fraudolenta), 223 (Fatti di bancarotta fraudolenta societaria)
Giurisprudenza citata
- 1. Cassazione penale, Sez. II, Sentenza 22 giugno 2026, n. 22859 — La qualifica di amministratore di fatto presuppone un’ingerenza gestoria continuativa; il dolo di evasione nell’art. 8 D.Lgs. 74/2000 può coesistere con il profitto personale e le distrazioni pre-fallimentari confluiscono nella bancarotta. ↑
- 2. Corte d’Appello di Milano, Sez. II Penale, Sentenza 15 aprile 2025, n. 1420 — Conferma parziale delle condanne per riciclaggio internazionale, bancarotta patrimoniale ed emissione di fatture per operazioni inesistenti con confisca dei beni. ↑
- 3. Cassazione penale, Sez. V, Sentenza 2 luglio 2020, n. 19712 — L’amministratore di fatto ex art. 2639 c.c. deve esercitare in modo continuativo e significativo i poteri gestori propri dell’amministratore di diritto. ↑
- 4. Cassazione penale, Sez. Unite, Sentenza 28 febbraio 2014, n. 22474 — L’esercizio non occasionale di funzioni direttive fonda la posizione di garanzia e la responsabilità penale dell’amministratore di fatto. ↑
- 5. Cassazione penale, Sez. III, Sentenza 18 maggio 2021, n. 19672 — Il dolo specifico di evasione tributaria nell’emissione di fatture false è pienamente compatibile con il perseguimento di un profitto personale. ↑
- 6. Cassazione penale, Sez. III, Sentenza 20 gennaio 2022, n. 2149 — La finalità di consentire a terzi l’evasione fiscale ex art. 8 D.Lgs. 74/2000 non deve essere esclusiva nell’autore del reato. ↑
- 7. Cassazione penale, Sez. Unite, Sentenza 25 febbraio 2021, n. 12348 — Principio di progressione criminosa e assorbimento delle fattispecie di spoliazione patrimoniale nella bancarotta fraudolenta. ↑
- 8. Cassazione penale, Sez. V, Sentenza 14 ottobre 2019, n. 42021 — Le distrazioni anteriori alla dichiarazione di insolvenza integranti appropriazione indebita si convertono in bancarotta fraudolenta patrimoniale. ↑
- 9. Cassazione penale, Sez. Unite, Sentenza 27 marzo 2008, n. 13681 — Natura giuridica della bancarotta fraudolenta pre-fallimentare quale reato di pericolo concreto perfezionato con la sentenza di fallimento. ↑
- 10. Cassazione penale, Sez. II, Sentenza 15 dicembre 2022, n. 47535 — Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis c.p. è fattispecie a forma libera volta a eludere misure patrimoniali. ↑
- 11. Cassazione penale, Sez. II, Sentenza 4 febbraio 2020, n. 4663 — L’interposizione fittizia si realizza nella divergenza voluta tra apparenza giuridica formale e reale dominio economico sul bene. ↑
- 12. Cassazione penale, Sez. II, Sentenza 11 marzo 2021, n. 9880 — Applicazione del principio di ubiquità ex art. 6 c.p. per il radicamento della giurisdizione italiana nel delitto di riciclaggio. ↑
