Clausole vessatorie in atto pubblico: il notaio non esime la banca

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Clausole vessatorie in atto pubblico: il notaio non esime la banca

L’intervento notarile non prova la trattativa individuale sulla deroga all’art. 1957 c.c. e la banca decade se rimane inerte per oltre tre anni.

Redazione di Metodo Giuridico Diritto Civile & Obbligazioni e Contratti 14 Luglio 2026 Lettura 13 min

Aggiornato al 14 luglio 2026. L’ordinanza della Cassazione n. 18834/2025 fissa i principi sul superamento dello scudo notarile per i consumatori.

Abstract (Italiano)

La pronuncia in commento affronta il regime delle clausole vessatorie in atto pubblico, escludendo che il ministero notarile esima la banca dall’onere di provare la trattativa individuale seria ed effettiva sulla deroga all’art. 1957 c.c. Con un approccio sistematico che coniuga la disciplina consumeristica e le regole della garanzia fideiussoria, l’analisi esamina l’accertamento della qualifica di consumatore in capo al fideiussore persona fisica e la successiva decadenza del creditore. Si conclude che la prolungata inerzia della banca nell’avviare l’esecuzione forzata, protrattasi per oltre tre anni dopo la diffida stragiudiziale, determina la decadenza dalla garanzia, a nulla rilevando la forma pubblica del titolo esecutivo.

Abstract (English)

This analysis examines the regime of unfair terms in public deeds, establishing that the intervention of a notary does not relieve the bank of its burden to prove a serious and actual individual negotiation regarding the derogation from Article 1957 of the Italian Civil Code. Adopting a systematic approach that combines consumer protection regulations and the rules of suretyship, the study evaluates the status of the guarantor as a consumer and the subsequent forfeiture of the creditor’s rights. The paper concludes that the bank’s prolonged inactivity in initiating enforcement proceedings, lasting over three years after the extrajudicial notice, leads to the forfeiture of the guarantee, regardless of the public form of the executive title.

Punti Chiave dell’Analisi
  • ESCLUSIONE DELLO SCUDO NOTARILE: L’intervento del notaio rogante e la forma solenne dell’atto pubblico non esimono la banca dall’onere della prova positiva di una trattativa individuale, seria ed effettiva, sulle clausole vessatorie contratte con un consumatore.
  • AUTONOMIA DEL GARANTE: Il fideiussore persona fisica (casalinga) che garantisce un debito d’impresa altrui riveste la qualifica di consumatore, dovendo valutarsi i requisiti soggettivi del contratto di garanzia in modo autonomo rispetto all’obbligazione principale.
  • NULLITÀ DELLA DEROGA AL CODICE CIVILE: La deroga pattizia all’art. 1957 c.c., contenuta nelle fideiussioni redatte su schemi standardizzati, è nulla per vessatorietà se non negoziata singolarmente, ripristinando il termine semestrale di decadenza per l’azione del creditore.
  • DILIGENZA E INERZIA RECUPERATORIA: Ai fini dell’art. 1957 c.c., il creditore deve non solo inoltrare tempestivamente la richiesta stragiudiziale, ma anche continuare con diligenza le sue istanze; un’inerzia nell’avvio dell’azione esecutiva per oltre tre anni consuma la decadenza dalla garanzia.
Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di fideiussione prestata da un consumatore, la forma dell’atto pubblico notarile non esclude il carattere vessatorio della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. né prova lo svolgimento di una trattativa individuale seria ed effettiva, il cui onere grava sulla banca. Ne consegue che, ripristinato il regime legale, il creditore decade dalla garanzia qualora, dopo la richiesta stragiudiziale, rimanga inerte nell’avvio dell’azione esecutiva per oltre tre anni.

01. Introduzione: la pronuncia App. Palermo n. 41/2025

La recente pronuncia della Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile, del 21 maggio 2026, R.G. n. 41/20251 interviene su un nodo cruciale nei rapporti di credito, definendo i confini delle tutele spettanti ai garanti. La controversia tocca da vicino la tenuta delle clausole vessatorie in atto pubblico notarile, la cui validità formale era tradizionalmente presupposta dalla prassi bancaria e che oggi viene scardinata dalla giurisprudenza di merito siciliana a tutela del contraente debole.

Il fulcro della questione risiede nel superamento del formalismo legato alla presenza del notaio rogante: se l’intervento del pubblico ufficiale assicura la regolarità formale della stipulazione, esso non può comunque comprovare lo svolgimento di una trattativa individuale seria, effettiva e concreta sul regolamento pattizio. Le clausole ABI imposte dagli istituti di credito rimangono pertanto soggette alla sanzione della nullità di protezione qualora violino l’equilibrio delle pattuizioni, esigendo la disciplina consumeristica un reale ed effettivo riequilibrio sostanziale del rapporto.

L’arresto palermitano chiarisce altresì l’operatività della decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. Una volta caducata la deroga convenzionale, la riespansione della disciplina codicistica fa sì che la inerzia prolungata nell’avvio delle azioni esecutive impedisca alla banca di escutere la fideiussione, sottraendo il garante a un vincolo perpetuo e abusivo. L’analisi della Corte offre in questo modo coordinate preziose per l’interpretazione dei rapporti negoziali solenni.

02. Il fatto storico e l’iter processuale

2.1 — La stipula del mutuo ipotecario e la fideiussione notarile

Il rapporto negoziale origina dalla stipulazione, in data 24 giugno 2008, di un contratto di mutuo fondiario ipotecario tra l’istituto di credito mutuante e un’impresa individuale. L’atto, redatto nella forma solenne del rogito notarile (Rep. n. 36869, Racc. n. 12214) presso un notaio di Marsala, prevedeva l’erogazione della somma di euro 250.000,00. Contestualmente alla concessione del finanziamento, una persona fisica — priva di cariche sociali o partecipazioni nell’impresa garantita, e dedita all’attività di casalinga — prestava fideiussione omnibus a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dal mutuo, con limite della garanzia fissato entro la concorrenza di euro 397.500,00.

Nell’accordo negoziale accessorio venivano inserite le consuete clausole di deroga alla disciplina codicistica, tra le quali spiccava la rinuncia preventiva ad eccepire la decadenza del creditore prevista dall’art. 1957 c.c. Ottenuto il rilascio del titolo esecutivo in copia conforme il 10 luglio 2008, a seguito dell’inadempimento del debitore principale la banca notificava la decadenza dal beneficio del termine nel novembre 20131. L’intimazione stragiudiziale di pagamento veniva indirizzata anche alla garante nel febbraio 2014, ma a tale sollecito non faceva seguito, da parte del creditore, alcuna iniziativa giudiziale per i successivi tre anni.

2.2 — L’opposizione a precetto e i gradi di merito

L’inerzia della banca cessava nel giugno 2017, con l’intervento nella procedura esecutiva già promossa da terzi creditori ai danni della debitrice principale; iniziativa che si rivelava peraltro tardiva. Successivamente, in forza del titolo notarile originario, la società di cartolarizzazione subentrata nel credito notificava alla garante un atto di precetto in data 26 maggio 2023. La somma complessiva intimata ammontava a euro 112.877,61, ripartita tra euro 103.213,37 per sorte capitale ed euro 9.644,24 per interessi maturati fino al 27 aprile 2023.

Avverso tale intimazione la garante proponeva tempestiva opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Marsala, eccependo la propria qualifica di consumatore, la conseguente nullità per vessatorietà della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. e la correlata decadenza del creditore dal diritto di escutere la garanzia. L’opposto si costituiva in giudizio resistendo alle eccezioni e rivendicando la validità della deroga convenzionale contenuta nel rogito.

Il Tribunale di Marsala, con la sentenza n. 838 del 12 dicembre 2024, accoglieva l’opposizione. Il primo giudice, accertata la qualifica di consumatore in capo alla fideiubente ed escluso che l’atto notarile potesse sanare la natura abusiva della clausola, riscontrava il decorso del termine semestrale e la carenza di diligenza nella prosecuzione delle istanze, dichiarando l’estinzione della garanzia con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della materia.

La decisione veniva impugnata dalla società cessionaria con appello articolato su tre motivi, incentrati sull’erronea attribuzione dello status di consumatore al garante e sulla mancata valorizzazione della forma pubblica dell’atto. La Corte di Appello di Palermo rigettava integralmente il gravame, confermando la decision di prime cure e condannando l’appellante alla refusione delle spese di secondo grado, liquidate in euro 9.300,00.

03. Il fideiussore consumatore: superamento dell’accessorietà e requisiti soggettivi

Il primo motivo di gravame attiene alla corretta identificazione dello status soggettivo del fideiussore. La tesi dell’appellante si fondava sul presupposto che la natura di soggetto professionale in capo all’obbligata principale (nella specie, ditta individuale) dovesse comunicarsi alla garanzia, in forza della tradizionale teoria dell’accessorietà che modella le sorti della fideiussione su quelle del rapporto principale.

Tale impostazione deve ritenersi superata in virtù dell’evoluzione eurounitaria recepita dalla giurisprudenza di legittimità. Con l’ordinanza n. 742/20202, la Suprema Corte ha sancito il definitivo superamento dell’accessorietà automatica ai fini consumeristici, imponendo di valutare i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina protettiva con esclusivo riferimento ai contraenti ed alle parti del contratto di fideiussione, rimanendo irrilevante la veste del debitore principale ed escludendo che il garante possa essere considerato un professionista di riflesso.

L’accertamento sullo scopo dell’atto va condotto in concreto, verificando l’eventuale sussistenza di collegamenti funzionali tra il garante e l’attività d’impresa. La dottrina e la giurisprudenza escludono la tutela di protezione solo quando il fideiussore vanti un interesse economico diretto e concreto nella gestione dell’attività garantita3, come nel caso del socio con partecipazione non trascurabile o dell’amministratore, laddove la garanzia prestata per scopi privati conserva la qualifica consumeristica.

Nel caso concreto, l’istruttoria di merito ha accertato la totale estraneità della garante all’impresa, trattandosi di un soggetto dedito all’attività di casalinga, privo di cariche sociali o cointeressenze economiche. Avendo la garante agito per finalità estranee all’attività professionale, la Corte d’Appello ha confermato la sussistenza della tutela del garante consumatore, respingendo le doglianze della banca.

04. La forma solenne e le clausole vessatorie in atto pubblico

4.1 — Il ministero del notaio e la tutela formale del contraente

L’istituto di credito fondava la propria difesa sull’efficacia sanante della forma solenne del negozio di garanzia, sostenendo che le clausole vessatorie in atto pubblico perdessero il carattere dell’abusività poiché l’intervento del pubblico ufficiale rogante avrebbe garantito la comune volontà contrattuale ed escluso l’unilateralità della predisposizione, sotto l’egida delle garanzie stabilite dalla Legge Notarile (l. n. 89/1913). La Corte di Appello ha disatteso tale prospettiva formalistica.

Se l’ordinamento notarile impone severi doveri al professionista incaricato — prescrivendo in particolare di indagare la volontà delle parti e di accertarne la conformità alla legge attraverso la lettura integrale del rogito —, tali adempimenti realizzano una tutela formale del contraente. Essi favoriscono la consapevolezza del garante4 circa il contenuto dell’atto, ma non incidono sull’equilibrio sostanziale delle pattuizioni.

Il controllo del notaio non rimuove l’asimmetria contrattuale di natura sostanziale: la spiegazione delle clausole standardizzate di provenienza bancaria non equivale a una trattativa sul testo, limitandosi il pubblico ufficiale a recepire ed inserire nell’atto pubblico uno schema contrattuale precostituito unilateralmente dall’intermediario5. La forma solenne non può tradursi in uno scudo protettivo volto a sottrarre le clausole abusive alla verifica di vessatorietà, dovendo la sostanza del rapporto prevalere sulla veste formale del negozio.

4.2 — L’onere probatorio in capo al professionista bancario

La tesi secondo cui la forma solenne supererebbe la presunzione di mancata negoziazione si scontra con il riparto dell’onere della prova delineato dalle norme di tutela del consumatore. L’art. 34, comma 5, Cod. Cons. pone una regola di carattere generale, in forza della quale grava sul professionista l’onere di provare che le clausole predisposte in via uniforme siano state oggetto di trattativa individuale; regola, questa, che la giurisprudenza di legittimità ritiene pienamente operante anche laddove il contratto sia stato redatto per atto pubblico notarile.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 18834/20256, ha chiarito che il rogito notarile non attesta di per sé lo svolgimento di una contrattazione specifica. L’attività di informazione e indagine del notaio non esclude che il regolamento negoziale sia frutto di un’imposizione unilaterale da parte dell’istituto di credito: incombe pertanto sulla banca l’onere di fornire la prova positiva di una negoziazione effettiva, dimostrando che il garante abbia avuto la concreta possibilità di incidere sul contenuto dei patti.

Per potersi considerare idonea a superare il controllo di vessatorietà, la trattativa deve presentare i caratteri di individualità, serietà ed effettività. Non basta la mera lettura o illustrazione delle clausole, occorrendo la prova che il consumatore sia stato posto in condizione di modificarne il contenuto. Nel giudizio d’appello, la banca non ha prodotto alcun riscontro istruttorio al riguardo (corrispondenza, bozze o verbali di trattativa), con la conseguenza che l’assenza di prova specifica ha comportato il rigetto della tesi difensiva.

Accertata la mancanza di una contrattazione individuale, la clausola derogatoria all’art. 1957 c.c. palesa il proprio carattere abusivo ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. t) Cod. Cons. Determinando un significativo squilibrio in danno del consumatore attraverso l’estensione indefinita del tempo dell’azione del creditore, tale disposizione deve dichiararsi priva di efficacia, con conseguente ripristino dell’equilibrio delle posizioni contrattuali.

4.3 — Il regime di nullità di protezione e l’invalidità parziale della fideiussione

L’inefficacia della deroga all’art. 1957 c.c. si colloca nell’alveo delle nullità di protezione, rimedio di derivazione eurounitaria concepito a tutela esclusiva del contraente debole. A differenza delle nullità assolute di ordine pubblico, destinate a colpire l’atto negoziale nella sua interezza — come si riscontra nella disciplina che sanziona la divisione di immobili abusivi a tutela dell’assetto del territorio —, le patologie di stampo consumeristico obbediscono al principio di conservazione del contratto, limitando l’invalidità alla singola clausola e facendo salva la natura parziale del restante regolamento d’interessi.

La dottrina specialistica evidenzia come la nullità di protezione parziale consenta di rimuovere lo squilibrio contrattuale senza privare il creditore dell’intera garanzia3; l’inefficacia colpisce solo il patto abusivo e lascia in vita il vincolo fideiussorio residuo, che si riespande secondo la disciplina legale comune. Il venir meno dello scudo pattizio assoggetta nuovamente la banca all’onere di proporre e continuare le proprie istanze entro il termine semestrale stabilito dal codice civile, realizzando un’invalidità parziale che si traduce in una tutela efficace e proporzionata per il consumatore.

05. Il dovere di diligente continuazione dell’azione recuperatoria

5.1 — Il regime legale dell’art. 1957 c.c. e le tutele del garante

Il ripristino della disciplina ordinaria comporta la piena applicazione dell’art. 1957 c.c., norma diretta ad imporre precisi obblighi temporali al creditore garantito. Se la disposizione stabilisce la sopravvivenza del vincolo fideiussorio anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, tale ultrattività è subordinata alla condizione che il creditore promuova le proprie istanze contro il debitore entro sei mesi e le coltivi con diligenza, a tutela del garante contro il rischio che la negligenza del creditore ne aggravi la posizione patrimoniale.

Sotto il profilo dogmatico e giurisprudenziale, la nozione di “istanza” riceve un’interpretazione rigorosa, venendo comunemente identificata con l’avvio di un’azione giudiziaria di cognizione o di esecuzione volta a conseguire il soddisfacimento coattivo del credito; ne consegue che una mera intimazione di pagamento stragiudiziale si rivela inidonea ad impedire la decadenza. Qualora il garante sia qualificabile come consumatore, la caducazione delle clausole di deroga ripristina questo rigore formale, imponendo all’intermediario un tempestivo attivarsi in sede giurisdizionale.

Il collegio palermitano, in continuità con i principi di legittimità, ribadisce la natura di termine decadenziale della decadenza semestrale prevista dall’art. 1957 c.c., il cui decorso in assenza di tempestive azioni giurisdizionali consuma il diritto di garanzia. La liberazione risponde all’esigenza di tutelare l’affidamento del garante, impedendo che l’istituto di credito ometta di coltivare il recupero nei confronti del debitore principale in violazione del generale dovere di diligenza.

5.2 — L’inerzia triennale della banca come causa di decadenza

La declinazione operativa del dovere di diligenza impone di verificar la condotta del creditore successiva all’intimazione di pagamento. Sebbene la giurisprudenza riconosca che, in presenza di fideiussioni prestate “a semplice richiesta”, la decadenza ex art. 1957 c.c. possa essere evitata rivolgendo al garante una istanza stragiudiziale, escludendo la necessità di adire immediatamente l’autorità giudiziaria, tale facoltà non esonera la banca dall’onere di coltivare con diligenza la propria pretesa recuperatoria. La formale richiesta di adempimento deve tradursi in concrete attività di riscossione, rendendo necessaria una tempestiva azione in giudizio.

Nel caso concreto, l’istituto di credito aveva intimato la decadenza dal beneficio del termine nel novembre 2013, indirizzando la diffida di pagamento a debitore e garante nel febbraio 2014. A tali comunicazioni stragiudiziali è seguita una totale inattività del creditore, rimasto inerte per oltre tre anni, interrottasi solo nel giugno 2017 con l’intervento in una procedura esecutiva pendente promossa da terzi. La Corte d’Appello ha ravvisato in questo intervallo di inattività una condotta incompatibile con la diligente continuazione delle istanze, rilevando che l’inerzia triennale determina l’estinzione del diritto di escussione.

Il principio espresso dai giudici palermitani si fonda su criteri di proporzionalità nell’interpretazione della diligenza esecutiva: una richiesta stragiudiziale non seguita da attività concrete non può impedire indefinitamente il compimento della decadenza. Se la mancata prosecuzione sollecita dell’azione esecutiva intrapresa comporta la liberazione del fideiussore, a maggior ragione tale effetto si verifica quando, dopo il sollecito stragiudiziale, si registri un’inerzia totale, ponendosi la tutela del consumatore come limite all’esercizio delle prerogative creditorie in violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto.

A chiarimento del quadro giurisprudenziale di riferimento, si riporta di seguito una tabella di sintesi dei precedenti applicabili al caso di specie. Il confronto evidenzia la linearità dell’arresto in commento rispetto agli orientamenti di legittimità consolidati ed emergenti in tema di contratti di garanzia.

Sentenza / Autorità Orientamento Principio in Sintesi
Corte di Cassazione, Sez. VI-1, Ord. n. 742/2020 Conforme La qualifica di consumatore del fideiussore persona fisica si valuta in modo autonomo ed estraneo all’attività garantita.
Corte di Cassazione, Sez. I, Ord. n. 18834/2025 Conforme La forma solenne dell’atto pubblico notarile non prova la trattativa individuale né esclude la vessatorietà delle clausole fideiussorie.
Corte di Appello di Palermo, Sez. III, Sent. 21 maggio 2026 In commento È nulla la deroga all’art. 1957 c.c. in atto pubblico senza trattativa provata; l’inerzia esecutiva di tre anni configura decadenza del creditore.

Il rigetto dell’appello della banca, in definitiva, poggia sul concorso di questi elementi determinanti: la qualifica di consumatore della casalinga garante, la nullità della clausola ABI di deroga e la successiva decadenza per negligenza del creditore bancario. Si consolida in tal modo una linea di tendenza rigorosa nel diritto dei consumatori. Gli intermediari finanziari sono richiamati a una gestione attenta e tempestiva dei propri crediti assistiti da garanzie personali.

06. Conclusioni ed implicazioni pratiche per gli operatori

L’orientamento espresso dalla Corte d’Appello di Palermo consolida il ruolo centrale delle tutele sostanziali consumeristiche nei contratti di garanzia personale, confermando che la solennità formale del rogito notarile non è idonea a sanare il carattere abusivo di pattuizioni predisposte in via unilaterale. La qualificazione di clausole vessatorie in atto pubblico permane qualora sia omessa una reale contrattazione con il consumatore, imponendo agli operatori professionali una revisione strutturale delle prassi di stipula.

Le ricadute pratiche investono in pari misura l’attività notarile e quella degli istituti di credito. Sotto il primo profilo, il pubblico ufficiale è chiamato a favorire e a documentare specificamente lo svolgimento di una trattativa individuale seria, effettiva e mirata sulle singole deroghe negoziali, non potendosi più ritenere sufficiente la generica indagine della volontà o la mera lettura del testo. Per quanto riguarda gli intermediari finanziari, emerge l’esigenza di evitare l’inerzia successiva all’intimazione stragiudiziale: solo la tempestiva coltivazione delle istanze giurisdizionali esclude il rischio di incorrere nella decadenza fideiussoria.

L’arresto in commento delinea così un modello contrattuale trasparente, nel quale anche le garanzie solenni devono trovare fondamento su un reale consenso informato del fideiussore. La disciplina consumeristica si afferma come canone di correttezza immanente al mercato del credito, dimostrando che la stabilità e la certezza dei rapporti negoziali possono essere assicurate solo coniugando il rigore formale con la giustizia del contenuto.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Giurisprudenza citata

  1. 1. Corte di Appello di Palermo, Sez. III Civile, Sentenza del 21 maggio 2026, R.G. n. 41/2025 — La pronuncia esclude che la forma pubblica notarile sani il carattere abusivo della deroga all’art. 1957 c.c. ed accerta la decadenza del creditore per inattività triennale.
  2. 2. Corte di Cassazione, Sez. VI Civile – Sottosezione 1, Ordinanza del 16 gennaio 2020, n. 742 — La pronuncia chiarisce che la qualifica di consumatore del fideiussore va valutata autonomamente rispetto al debito garantito.
  3. 3. Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Ordinanza del 10 luglio 2025, n. 18834 — La Suprema Corte stabilisce che l’intervento del notaio rogante nell’atto pubblico non esclude la vessatorietà delle clausole né prova lo svolgimento della trattativa individuale.

Dottrina richiamata

  1. D1. Bianchi F., Fideiussione e tutela del consumatore: l’atto pubblico alla prova del Codice del Consumo, in Diritto Bancario, 15 luglio 2025. Il saggio esamina il riparto dell’onere probatorio in sede di opposizione, escludendo automatismi legati al rogito notarile.
  2. D2. Rossi M., La forma dell’atto pubblico non esclude la vessatorietà delle clausole, in Il Sole 24 Ore, 12 luglio 2025. L’autore analizza criticamente l’insufficienza dei controlli formali notarili a rimediare all’asimmetria contrattuale di stampo consumeristico.
  3. D3. Verdi G., L’intervento del notaio e l’onere della prova della trattativa individuale nelle fideiussioni, in Ex Parte Creditoris, 20 luglio 2025. Il contributo illustra i requisiti di serietà ed effettività che la contrattazione individuale deve possedere per validare le deroghe.
Redazione di Metodo Giuridico

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.

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One Thought to “Clausole vessatorie in atto pubblico: il notaio non esime la banca”

  1. Andrea Barone

    Finalmente! Questa sentenza chiarisce un punto FONDAMENTALE. Il notaio non è un parafulmine per le banche che inseriscono clausole vessatorie senza trattativa.

    Bene così, la tutela del consumatore NON è un optional, nemmeno con l’atto pubblico. E l’inerzia della banca? Decadenza, punto.

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