Autoriciclaggio e truffa: i limiti della motivazione di appello
La Cassazione Penale con la sentenza n. 31508 del 2026 fissa i requisiti dell’autoriciclaggio, i limiti della motivazione per relationem e l’attenuante risarcitoria.
Stato della questione e quadro aggiornato al 21 Agosto 2026: La Suprema Corte sancisce che la motivazione per relationem che omette le censure d’appello su autoriciclaggio e reati finanziari è nulla per apparenza e non è sanabile dalla motivazione implicita.
Abstract (Italiano)
La Sezione Seconda Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31508 del 18 agosto 2026, consolida i principi fondamentali in tema di motivazione giurisdizionale e reati economici complessi. La Suprema Corte ha statuito che la sentenza di appello che si limiti a riprodurre pedissequamente le conclusioni del primo giudice senza confrontarsi criticamente con le specifiche doglianze articolate nell’atto di impugnazione in ordine agli elementi costitutivi del delitto di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p. e dell’abusivismo finanziario integra una motivazione meramente apparente, viziata da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 125, comma 3, e 606, comma 1, lett. e), c.p.p. nonché dell’art. 111, comma 6, Cost. Il collegio di legittimità ha precisato che la figura della motivazione implicita non può essere invocata a fronte della totale pretermissione dei motivi di gravame. La pronuncia chiarisce inoltre che la circostanza attenuante comune del risarcimento del danno di cui all’art. 62, n. 6, c.p. postula l’effettiva, tempestiva e integrale dazione riparatoria prima del giudizio, risultando del tutto insufficiente la mera manifestazione di volontà dell’imputato di destinare i propri beni al ristoro della persona offesa.
Abstract (English)
The Second Criminal Section of the Italian Supreme Court of Cassation, with judgment no. 31508 of August 18, 2026, consolidates key legal standards concerning judicial reasoning and complex economic crimes. The Supreme Court ruled that an appellate judgment that merely replicates the trial court’s reasoning without critically addressing the specific appellate grounds regarding the constitutive elements of self-laundering under Article 648-ter.1 of the Italian Criminal Code and unauthorized financial intermediation constitutes merely apparent reasoning, incurring a nullity under the combined provisions of Articles 125(3) and 606(1)(e) of the Italian Code of Criminal Procedure and Article 111(6) of the Constitution. The Court clarified that implicit reasoning cannot cure the total omission of specific defence pleas. Furthermore, the ruling establishes that the mitigating circumstance of full restitution under Article 62 no. 6 of the Criminal Code requires actual, timely, and integral compensation prior to trial, rendering a bare declaration of intention to allocate assets entirely ineffective.
- Nullità per motivazione apparente: La sentenza d’appello che recepisce acriticamente il primo grado senza esaminare i motivi difensivi è affetta da omessa motivazione.
- Limiti alla motivazione implicita: La motivazione implicita non può sanare l’omessa trattazione di questioni difensive essenziali e specifiche.
- Tipicità dell’autoriciclaggio: Necessario accertare la concreta idoneità dissimulatoria delle condotte di reimpiego del profitto di truffa.
- Requisiti per l’attenuante risarcitoria: La mera intenzione o disponibilità a cedere beni non integra l’attenuante del risarcimento ex art. 62 n. 6 c.p.
In tema di controllo di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, integra il vizio di omessa motivazione sindacabile ai sensi degli artt. 125, comma 3, e 606, comma 1, lett. e), c.p.p. e dell’art. 111, comma 6, Cost. la sentenza del giudice di appello che si limiti a recepire in modo acritico e stereotipato il percorso argomentativo del giudice di primo grado, omettendo di misurarsi con le specifiche e puntuali censure articolate dall’imputato nell’atto di gravame in ordine alla sussistenza della condotta dissimulatoria del delitto di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter.1 c.p. e alla configurabilità dell’abusivismo finanziario; in tale ipotesi, l’assoluta pretermissione dei motivi di impugnazione preclude il ricorso alla figura della motivazione implicita, non potendo il giudice di legittimità surrogarsi alla valutazione del giudice di merito attraverso integrazioni ipotetiche. Ai fini della concessione della circostanza attenuante comune di cui all’art. 62, n. 6, c.p., la mera manifestazione di volontà dell’imputato di destinare il proprio patrimonio alla tacitazione delle pretese risarcitorie della persona offesa è inidonea a radicare la diminuente, essendo indispensabile l’effettiva, tempestiva e integrale riparazione del danno antecedentemente all’apertura del dibattimento di primo grado.
Indice dei Contenuti
01. L’obbligo costituzionale di motivazione e la motivazione per relationem nel processo penale
1.1 — I requisiti di validità della motivazione per relationem in grado di appello
L’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce il presidio fondamentale del giusto processo penale, solennemente proclamato dall’art. 111, comma 6, Cost. e disciplinato dall’art. 125, comma 3, c.p.p. Nell’architettura delle impugnazioni di merito, il giudizio di appello non può degradare a una mera ratifica formale della decisione di prime cure: l’atto di impugnazione devolve al collegio il riesame critico dei punti specificamente contestati, imponendo al giudice di secondo grado un’autonoma disamina logico-giuridica delle doglianze difensive.1
La tecnica argomentativa della motivazione per relationem è tradizionalmente considerata legittima dalla giurisprudenza di legittimità solo a condizioni rigorose. Secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite penali, il rinvio alle argomentazioni del primo giudice è consentito allorché la corte territoriale dia conto di aver compiuto un effettivo vaglio critico delle censure di gravame, esplicitando le ragioni per cui le deduzioni difensive non risultano idonee a scalfire l’impianto decisorio del tribunale.2
Qualora, al contrario, la sentenza di appello si limiti a una riproduzione pedissequa e stereotipata dei passaggi del primo giudice, omettendo qualsiasi reale confronto con i motivi di appello, si versa in un’ipotesi di motivazione meramente apparente. Nei complessi procedimenti in tema di autoriciclaggio e motivazione per relationem, il rispetto di tali standard assume un rilievo centrale per evitare derive sanzionatorie prive di adeguata verifica della tipicità.
La funzione della motivazione assume una valenza non soltanto endoprocessuale, quale strumento indispensabile per consentire il controllo di legalità e razionalità della decisione dinanzi agli organi di impugnazione, ma anche extraprocessuale, presidiando la trasparenza dell’amministrazione della giustizia e la fiducia dei consociati nelle istituzioni giudiziarie. In armonia con la giurisprudenza della Corte EDU in tema di equo processo ex art. 6 CEDU, il giudice ha il dovere di esaminare le allegazioni essenziali delle parti, non potendo liquidare con formule assertive o stereotipate questioni che incidono direttamente sulla libertà personale e sulla conformazione del trattamento sanzionatorio dell’imputato.
Condizioni della motivazione per relationem: Il rinvio al primo giudice è valido solo se accompagnato da un autonomo vaglio critico delle specifiche censure d’appello.
1.2 — L’inoperatività della motivazione implicita a fronte di motivi specifici pretermessi
La pronuncia n. 31508 del 2026 affronta con encomiabile rigore dogmatico il tema dei limiti della c.d. motivazione implicita. L’assorbimento logico di una doglianza è configurabile unicamente quando la complessiva costruzione argomentativa del provvedimento impugnato contenga elementi concettuali che escludano in modo inequivoco e necessario la fondatezza della tesi difensiva subordinata.
Al contrario, quando un profilo di gravame non risulta neppure preso in carico dal giudice di appello, la Suprema Corte non può surrogarsi alla corte territoriale. È precluso al giudice di legittimità ricostruire ex post un percorso giustificativo assente nel testo della sentenza mediante l’impiego di criteri inferenziali ipotetici esterni al reale processo decisionale. Tale vizio integra la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. ed esige l’annullamento con rinvio.
La tentazione di ricorrere alla categoria della motivazione implicita quale rimedio sanante di omissioni argomentative si traduce sovente in una surrettizia compressione del contraddittorio. Se la corte di merito tace su una censura ritualmente introdotta e non manifestamente inammissibile, l’ipotetica desumibilità della risposta dal complessivo contesto motivazionale finisce per trasformare il giudizio di cassazione in una rischiosa operazione di integrazione fattuale. La Suprema Corte ribadisce che la nomofilachia ha il compito di verificare la logicità della motivazione espressa, non di supplire all’inerzia valutativa dei giudici del merito.
02. La fattispecie: truffa aggravata, intermediazione finanziaria abusiva e autoriciclaggio
2.1 — La vicenda processuale e le imputazioni patrimoniali
Il procedimento approdato dinanzi alla Seconda Sezione Penale ha ad oggetto una complessa trama di reati patrimoniali ascritti a un’imputata condannata in primo grado con rito abbreviato per concorso in truffa aggravata ex art. 640 c.p., per abusivo esercizio dell’attività di intermediazione finanziaria ex art. 166 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e per autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p.
Secondo l’originaria impostazione accusatoria, l’imputata aveva raccolto ingenti capitali da molteplici investitori privati prospettando rendimenti speculativi elevati in operazioni immobiliari e finanziarie, reimpiegando poi le somme carpite mediante movimentazioni societarie e bonifici transfrontalieri. La Corte d’Appello di Roma confermava integralmente la condanna penale, la pena sostituita con la detenzione domiciliare, il risarcimento del danno verso le parti civili e le imponenti statuizioni di confisca diretta e per equivalente.
| Questione Dedotta nel Ricorso | Motivazione della Corte d’Appello | Decisione Cassazione Penale 31508/2026 |
|---|---|---|
| Tipicità dell’autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p. | Recepimento acritico della condanna di primo grado | Annullamento: motivazione apparente su condotte dissimulatorie |
| Attenuante del risarcimento ex art. 62 n. 6 c.p. | Negata per assenza di effettivo pagamento alle vittime | Rigetto: la mera offerta di beni non integra l’attenuante |
| Minorata difesa e vizio parziale di mente | Formule di stile e totale pretermissione dei motivi | Annullamento con rinvio per nuovo giudizio collegiale |
2.2 — I motivi di ricorso per cassazione e le conclusioni della Procura Generale
Avverso la sentenza di secondo grado la difesa dell’imputata proponeva articolato ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di omessa motivazione su tutti i punti nodali della regiudicanda: dall’assenza di condotte realmente dissimulatorie idonee a integrare l’autoriciclaggio, alla mancata esclusione dell’aggravante della minorata difesa, fino all’omessa valutazione della perizia sul vizio parziale di mente ex art. 89 c.p.
La sentenza di appello che si limita a reiterare apoditticamente le argomentazioni del primo giudice senza misurarsi con i motivi di gravame sull’autoriciclaggio non integra motivazione per relationem ma elude l’obbligo costituzionale di motivare.
La Procura Generale presso la Corte di Cassazione, nelle conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale, richiedeva l’annullamento con rinvio della decisione impugnata, ravvisando l’insanabile deficit motivazionale della pronuncia di merito sui reati finanziari e sulla quantificazione del profitto confiscabile.
Particolare rilievo assumeva la totale omissione di motivazione in ordine alla richiesta di perizia psichiatrica formulata dalla difesa per accertare la capacità di intendere e di volere dell’imputata al momento dei fatti. A fronte di una specifica consulenza tecnica di parte che attestava un grave disturbo della personalità e uno stato depressivo maggiore idoneo a integrare il vizio parziale di mente ex art. 89 c.p., la Corte d’Appello aveva liquidato la questione con una clausola di stile, omettendo di motivare le ragioni del dissenso scientifico e precludendo così all’imputata l’accesso alla corrispondente diminuente di pena.
03. La struttura dell’autoriciclaggio e l’idoneità dissimulatoria delle condotte
3.1 — Il perimetro applicativo dell’art. 648-ter.1 c.p. rispetto al delitto presupposto
Nel solco ermeneutico che correla autoriciclaggio e motivazione per relationem, la fattispecie incriminatrice dell’autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter.1 c.p. esige, quale elemento costitutivo imprescindibile, che l’autore del delitto presupposto impieghi, sostituisca o trasferisca i proventi criminosi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza illecita.3
La norma punisce unicamente le condotte dotate di una concreta capacità dissimulatoria: il mero deposito di somme su un conto corrente o la destinazione del denaro al godimento personale non integrano il reato, costituendo naturale post-fatto non punibile del delitto contro il patrimonio. Quando il giudice di merito omette di accertare le specifiche operazioni di reimpiego e la loro effettiva attitudine a recidere il legame con la truffa a monte, si consuma un’evidente violazione del principio di tassatività penale.
La ratio punitiva dell’art. 648-ter.1 c.p. non risiede nella semplice sanzione del profitto conseguito dal reato base, bensì nell’offesa all’ordine economico e alla trasparenza dei mercati provocata dall’immissione di capitali illeciti in circuiti legali. Ne deriva che la condotta deve presentare una complessità modale tale da rendere oggettivamente ardua la ricostruzione della provenienza dei fondi: l’impiego di schermi societari, l’intestazione fittizia a terzi prestanome, la frazionatura dei versamenti o l’esecuzione di operazioni bancarie prive di giustificazione economica. L’assenza di tale indagine specifica rende la motivazione del tutto carente sul piano della tipicità oggettiva.
Idoneità dissimulatoria effettiva: L’autoriciclaggio non scatta automaticamente dalla commissione della truffa; occorre la prova rigorosa di attività finanziarie volte a occultare il profitto.
3.2 — Il coordinamento con l’abusivismo finanziario ex art. 166 TUF e la doppia punibilità
Particolare complessità riveste il concorso tra il delitto di truffa contrattuale e la contravvenzione di abusiva attività di intermediazione finanziaria ex art. 166 TUF. La giurisprudenza di questa rivista ha recentemente approfondito le questioni relative alla confisca del profitto e riciclaggio, evidenziando come la sovrapposizione tra sanzioni penali e ablazioni patrimoniali debba sempre ancorarsi all’effettivo profitto netto conseguito dall’autore.
La Seconda Sezione con la sentenza n. 31508 del 2026 ribadisce che la corte di merito non può presumere la sussistenza dell’attività riservata di intermediazione senza verificare se la condotta abbia assunto i caratteri della professionalità e dell’offerta al pubblico di servizi di investimento, evitando improprie duplicazioni sanzionatorie sul medesimo fatto storico.
Sul versante delle misure ablatorie reali, la corretta perimetrazione tra truffa, abusivismo finanziario e autoriciclaggio si riflette direttamente sulla quantificazione della confisca. Nelle ipotesi di concorso formale o materiale di reati economici, il giudice è tenuto a distinguere il profitto del delitto presupposto dall’eventuale incremento patrimoniale autonomo generato dall’autoriciclaggio, evitando ingiustificate duplicazioni o moltiplicazioni sanzionatorie che violerebbero il principio costituzionale di personalità della responsabilità penale ex art. 27 Cost.
04. I presupposti sostanziali dell’attenuante risarcitoria ex art. 62 n. 6 c.p.
4.1 — La necessità dell’integrale e concreta riparazione ante iudicium
Nell’esame congiunto di autoriciclaggio e motivazione per relationem, se sui profili motivazionali la Corte di Cassazione accoglie le censure difensive, sul terreno dell’attenuante comune del risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 c.p. la pronuncia riafferma una linea interpretativa di assoluto rigore sostanziale. La ratio dell’istituto è di carattere premiale e oggettivo, mirando a ricompensare l’effettiva reintegrazione dell’assetto patrimoniale leso dal reato prima dell’apertura del dibattimento.4
Nel caso in rassegna, l’imputata aveva manifestato la generica intenzione di mettere a disposizione delle persone offese i propri beni immobili e mobiliari, senza tuttavia addivenire ad alcun effettivo trasferimento di proprietà né al versamento materiale di somme di denaro satisfattive. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il motivo, statuendo che la mera dichiarazione di intenti risarcitori è del tutto inidonea a perfezionare la fattispecie attenuante.
La rigorosa interpretazione dell’art. 62 n. 6 c.p. risponde alla necessità di evitare strumentalizzazioni difensive dell’istituto attenuante. Il legislatore ha inteso premiare esclusivamente l’effettivo sacrificio economico dell’imputato che si spoglia tempestivamente delle proprie risorse per reintegrare la sfera giuridica della vittima prima che il procedimento penale giunga alla fase del dibattimento. Ammettere dichiarazioni unilaterali di intenti o manifestazioni di disponibilità patrimoniale sottoposte a condizioni future equivarrebbe a trasformare una diminuente ad efficacia reale in una mera clausola di stile priva di consistenza riparatoria.
Effettività del ristoro: L’art. 62 n. 6 c.p. richiede il pagamento concreto e tempestivo del risarcimento; promesse o disponibilità astratte non hanno alcun valore premiale.
4.2 — L’inammissibilità della condotta riparatoria meramente potenziale
L’approdo della giurisprudenza di legittimità chiarisce che la disponibilità patrimoniale dell’imputato deve tradursi in una concreta offerta reale ex artt. 1208 e seguenti del codice civile, ovvero in un adempimento transattivo perfezionato con quietanza liberatoria delle parti offese. La giurisprudenza ha già ribadito, in tema di reati societari e motivazione per relationem, come gli elementi estintivi o attenuativi della responsabilità penale debbano constare di presupposti storici inequivoci e verificabili.5
Consentire l’applicazione della diminuente a fronte di manifestazioni programmatiche di risarcimento svuoterebbe di significato la tutela delle vittime e creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai soggetti che adempiono effettivamente alle proprie obbligazioni risarcitorie.
La certezza del momento temporale in cui interviene la riparazione (ante iudicium) risponde altresì all’esigenza di deflazione del contenzioso e di pacificazione sociale. Qualora l’imputato intenda avvalersi della diminuente, incombe sulla difesa l’onere di depositare tempestivamente gli atti quietanzati o le ricevute dei bonifici bancari, consentendo al giudice di primo grado di verificare la congruità e l’esaustività del risarcimento in contraddittorio con le persone offese costituite parti civili.
05. Implicazioni pratiche per la redazione dei motivi di impugnazione penale e linee difensive
5.1 — Tecniche di redazione dei motivi di appello e profili di specificità nel ricorso per cassazione
La sentenza n. 31508 del 2026 offre preziose coordinate operative per il penalista. Nella predisposizione dell’atto di appello, la difesa deve articolare motivi altamente specifici, isolando con rigore i singoli snodi della sentenza di primo grado: la precisione dell’atto di gravame rappresenta infatti il presupposto indispensabile per denunciare con successo in sede di legittimità il vizio di motivazione per relationem apparente.
Nei giudizi che coinvolgono contestazioni di autoriciclaggio e motivazione per relationem, è essenziale che la difesa pretenda dalla corte d’appello un’autonoma disamina delle condotte di reimpiego, censurando dinanzi alla Suprema Corte ogni scorciatoia logica o motivazione per adesione acritica che eluda il sindacato sui presupposti della responsabilità penale.
L’arresto della Corte di Cassazione valorizza la funzione di garanzia del doppio grado di giurisdizione e ribadisce che la tutela del patrimonio e dei mercati non può prescindere dal rigoroso rispetto del principio di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali.
La dialettica processuale tra accusa e difesa nei reati contro il patrimonio richiede che ogni snodo argomentativo sia sostenuto da un rigoroso apparato probatorio. Quando la motivazione della corte territoriale degrada a mera clausola di stile o a ripetizione seriale delle tesi accusatorie, l’intervento rescindente della Cassazione ripristina la legalità processuale, imponendo al giudice del rinvio di riesaminare l’intero compendio indiziario alla luce dei canoni di tassatività ed effettività della risposta punitiva.
In prospettiva difensiva, la gestione dei processi per reati economico-finanziari impone un approccio integrato sin dalla fase delle indagini preliminari. La tempestiva consulenza tecnica di parte e la ricostruzione documentale dei flussi finanziari rappresentano presupposti imprescindibili per contrastare contestazioni cumulative di truffa e autoriciclaggio. Sul piano del risarcimento, la canalizzazione delle risorse su conti dedicati vincolati a favore delle vittime costituisce l’unico strumento idoneo a garantire l’applicazione dell’art. 62 n. 6 c.p. e ad attenuare la severità delle misure cautelari reali disposte dall’autorità giudiziaria.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
- Codice Penale, art. 648-ter.1 (Delitto di autoriciclaggio).
- Codice Penale, art. 640 (Delitto di truffa).
- Codice Penale, art. 62, n. 6 (Attenuante del risarcimento del danno).
- Codice Penale, art. 89 (Vizio parziale di mente).
- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 166 (Abusivismo finanziario nel Testo Unico della Finanza).
- Codice di Procedura Penale, art. 125 (Forma dei provvedimenti del giudice e obbligo di motivazione).
- Codice di Procedura Penale, art. 606 (Casi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione).
- Costituzione della Repubblica Italiana, art. 111 (Principi del giusto processo e obbligo costituzionale di motivazione).
Giurisprudenza citata
- 1. Cassazione Penale, Sezione Seconda, Sentenza 18 agosto 2026, n. 31508 — (Pres. A. Pellegrino, Rel. M. Borio, pubbl. 18/08/2026)
- 2. Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza 21 giugno 2000, n. 17 — (Pres. N. Marvasi, Rel. G. Iannelli)
- 3. Cassazione Penale, Sezione Seconda, Sentenza 24 marzo 2022, n. 10741 — (Pres. P. Cervadoro, Rel. G. Rago)
- 4. Cassazione Penale, Sezione Seconda, Sentenza 20 agosto 2026, n. 27548 — (Pres. G. De Marzo, Rel. A. Tutinelli)
- 5. Cassazione Penale, Sezione Quinta, Sentenza 19 agosto 2026, n. 30392 — (Pres. V. Pezzullo, Rel. A. Gorjan)
