Fideiussione ed eccezioni del garante sulla estinzione del debito
Accessorietà, eccezione di pagamento in senso lato e rilievo d’ufficio nella sentenza Cass. Civ. n. 22153/2026.
La questione attiene all’ambito ed alle modalità delle fideiussione ed eccezioni del garante. Con l’ordinanza n. 22153/2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione chiarisce che per il principio di accessorietà ex artt. 1939 e 1945 c.c., l’estinzione del debito principale è opposta dal fideiussore in ogni stato e grado del giudizio. L’eccezione di pagamento costituisce un’eccezione in senso lato rilevabile anche d’ufficio dal giudice, sottratta alle preclusioni processuali proprie delle eccezioni in senso stretto.
Abstract (Italiano)
Il presente articolo esamina l’ordinanza della Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, 28 giugno 2026, n. 22153. La Suprema Corte ha riaffermato che il fideiussore può opporre al creditore l’avvenuta estinzione del debito principale anche se sollevata tardivamente in appello. L’eccezione di pagamento configura infatti un’eccezione in senso lato, fondata sul principio di accessorietà di cui agli artt. 1939 e 1945 c.c., che impone al giudice il rilievo d’ufficio dell’inesistenza del debito garantito.
Abstract (English)
This paper analyzes Supreme Court Third Civil Section Order No. 22153 of 28 June 2026. The Court reaffirmed that guarantors may raise the defense of discharge of the primary obligation at any stage, as payment constitutes a broad exception subject to ex officio judicial review.
- Accessorietà inderogabile: La fideiussione segue le vicende estintive del debito garantito ex art. 1939 c.c.
- Eccezione in senso lato: L’estinzione del debito è rilevabile d’ufficio ed opponibile in ogni grado.
- Assenza di preclusioni: Non trova applicazione il divieto di eccezioni nuove in appello per il pagamento.
In tema di fideiussione, il principio di accessorietà della garanzia personale comporta che il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale ai sensi dell’art. 1945 c.c., ivi compresa l’eccezione di estinzione dell’obbligazione garantita per avvenuto ricalcolo o restituzione dell’indebito. Poiché l’eccezione di pagamento ed estinzione del debito integra un’eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento, i fideiussori possono far valere l’avvenuta estinzione del debito principale anche nel giudizio di appello o di rinvio, senza che possa opporsi la tardività della contestazione o la decadenza dalle preclusioni processuali proprie delle eccezioni in senso stretto.
Indice dei Contenuti
01. Fatto e vicenda processuale: l’azione verso i fideiussori e l’estinzione del debito principale
La rilevante controversia decisa dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, 28 giugno 2026, n. 221531, riguarda l’azione promossa da una società di leasing nei confronti dei garanti fideiussori di un contratto di locazione finanziaria risolto per inadempimento.
Nelle more del giudizio, la debitrice principale otteneva la restituzione delle somme versate in eccesso ex art. 1526 c.c. con conseguente estinzione del debito residuo. Ciò nonostante, la Corte d’Appello manteneva la condanna dei fideiussori ritenendo tardiva l’eccezione di compensazione.
Accogliendo il ricorso dei garanti, la Terza Sezione ha riaffermato i principi in materia di fideiussione ed eccezioni del garante.
La rilevante vicenda negoziale e giudiziaria approdata dinanzi alla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione trae origine dall’inadempimento di un articolato contratto di locazione finanziaria (leasing immobiliare e di impianti) stipulato da una società commerciale con una primaria società concedente. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, due soggetti privati avevano rilasciato autonome garanzie fideiussorie in favore del concedente.
A seguito del verificarsi della morosità dell’utilizzatrice ed alla conseguente risoluzione in tronco del rapporto negoziale, la società di leasing agiva in via monitoria ottenendo un ingiunzione di pagamento per un cospicuo importo a titolo di canoni scaduti e penali contrattuali nei confronti sia della società debitrice sia dei fideiussori. Entrambi i convenuti proponevano tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Nelle more del giudizio di merito, la società utilizzatrice (nel frattempo assoggettata a procedura concorsuale) otteneva la rideterminazione dei rapporti dare/avere ai sensi dell’art. 1526 c.c., dimostrando che il valore dell’immobile restituito e riallocato sul mercato unitamente alle rate già riscosse superava integralmente il credito della concedente. Di conseguenza, il giudice accertava l’avvenuta estinzione del debito principale e condannava il concedente alla restituzione delle somme incassate in eccedenza.
Ciò nonostante, la Corte d’Appello confermava la condanna dei fideiussori al saldo delle originarie pretese, rigettando l’eccezione di estinzione del debito sollevata dai garanti sul presupposto della sua ritenuta tardività nel giudizio di gravame. La Cassazione, con l’ordinanza n. 22153 del 2026, ha cassato la decisione d’appello, riaffermando con vigore l’assolutezza del principio di accessorietà.
02. Il principio di accessorietà della fideiussione ex artt. 1939, 1941 e 1942 c.c.
2.1 — La dipendenza indefettibile dell’obbligazione del garante rispetto al debito garantito
Ai sensi degli artt. 1939 e 1941 c.c., la fideiussione è un’obbligazione accessoria che non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale né essere prestata a condizioni più onerose2.
La garanzia personale non può sussistere o permanere in assenza del debito garantito, seguendone indefettibilmente le vicende costitutive, modificative ed estintive.
La distinzione tra garanzie autonome e fideiussione ordinaria rappresenta un pilastro della dogmatica dei contratti di garanzia. Nella fideiussione tipica, la sorte della garanzia è inestricabilmente legata a quella dell’obbligazione principale, non potendo il garante essere tenuto ad adempiere una prestazione numericamente o giuridicamente superiore a quella dovuta dal debitore.
Se il debito principale si estingue per adempimento, compensazione, novazione o per effetto del ricalcolo giudiziale dei saldi, la fideiussione perde immediatamente il proprio oggetto e la propria causa di garanzia. Mantenerla in vita ed eseguirla coattivamente contro il fideiussore significherebbe trasformare la garanzia in un titolo autonomo ed ipertrofico.
La rigorosa applicazione del principio di lealtà e buona fede contrattuale impedisce al creditore di escutere la garanzia personale dopo l’estinzione dell’obbligazione principale.
La rigorosa applicazione del principio di accessorietà assicura l’equilibrio delle posizioni contrattuali e la certezza dei rapporti di garanzia.
2.2 — La facoltà di opporre le eccezioni del debitore principale ex art. 1945 c.c.
Ai sensi dell’art. 1945 c.c., il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale, salva la sola eccezione d’incapacità3.
La costruzione dogmatica posta a fondamento della pronuncia di legittimità riposa sulla natura strutturale e funzionale del contratto di fideiussione sancita dagli artt. 1936 e 1939 del Codice Civile.
Nel nostro sistema di diritto privato, la fideiussione si configura come una garanzia personale di tipo accessorio, il cui tratto indefettibile è rappresentato dal nesso di dipendenza genetica e funzionale rispetto all’obbligazione principale garantita. Ai sensi dell’art. 1939 c.c., la fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale, mentre l’art. 1941 c.c. stabilisce che essa non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale né essere prestata a condizioni più onerose.
Corollario fondamentale dell’accessorietà è la disposizione dell’art. 1945 c.c., in forza del quale il garante ha il pieno diritto di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva la sola eccezione derivante dall’incapacità. Il fideiussore non è un obbligato autonomo, ma un garante il cui debito trova l’esclusiva misura ed il proprio limite nell’esistenza e nella persistenza del debito garantito.
03. La qualificazione dell’eccezione di pagamento come eccezione in senso lato
3.1 — Rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado ed inapplicabilità delle preclusioni
L’eccezione di avvenuto pagamento od estinzione del debito costituisce un’eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo4.
Ne consegue che il fideiussore può opporre l’estinzione dell’obbligazione garantita anche in sede di appello o di rinvio, senza soggiacere alle decadenze proprie delle eccezioni riservate alle parti5.
L’orientamento espresso dalla Terza Sezione con l’ordinanza n. 22153/2026 si colloca in perfetta continuità con i principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di rilevabilità d’ufficio dei fatti estintivi, modificativi od impeditivi.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente statuito che il giudice di merito, in presenza di prove documentalmente acquisite agli atti, ha il dovere di rilevare l’estinzione del credito senza essere vincolato dal rigido regime delle preclusioni assertive delle parti.
La ratio dell’articolo 1945 del codice civile è quella di evitare che il garante risponda di un debito inesistente o già soddisfatto dal debitore principale.
La giurisprudenza della Terza Sezione conferma l’incompatibilità tra garanzia personale accessoria ed azionamento autonomo del credito.
La tutela del garante risponde al principio generale di conservazione dei contratti e di buona fede nell’esecuzione ex art. 1375 c.c.
La rigorosa applicazione delle regole del codice civile assicura la certezza del diritto nei contratti commerciali ed imponibili.
La corretta interpretazione delle regole del codice civile in materia di fideiussione garantisce il bilanciamento tra tutela del credito e garanzia del terzo.
La rigorosa osservanza dei principi di lealtà negoziale preserva l’affidamento delle parti ed assicura la certezza del diritto.
3.2 — La Tabella dei Precedenti ed il panorama delle pronunce correlate
La seguente tabella sintetizza le principali pronunce della Corte di Cassazione in materia di fideiussione, garanzie ed eccezioni di estinzione:
| PRONUNCIA ED ANNO | OGGETTO DELLA DECISIONE | PRINCIPIO RILEVANTE AFFERMATO |
|---|---|---|
| Cass. Civ. n. 22153/2026 | Fideiussione ed eccezione di pagamento. | L’estinzione del debito principale è opposta dal garante in ogni grado come eccezione in senso lato. |
| Cass. Civ. n. 22409/2026 | Leasing traslativo e penale. | Detrazione del ricavato della vendita del bene per evitare l’arricchimento del concedente. |
| Cass. Civ. n. 18340/2026 | Fideiussione nel leasing e clausola penale. | Derogabilità dell’art. 1526 c.c. con penali purché detratto il ricavato della riallocazione. |
| Cass. Civ. n. 22175/2026 | Tasso leasing ed art. 117 TUB. | Nullità per indeterminatezza del tasso se non determinabile per relationem dal contratto. |
Il passaggio di maggior pregio sistematico dell’ordinanza n. 22153/2026 risiede nella qualificazione processuale dell’eccezione di avvenuto pagamento ed estinzione dell’obbligazione principale.
La Terza Sezione Civile ribadisce la netta distinzione tra le eccezioni in senso stretto (riservate all’esclusiva iniziativa della parte entro rigidi termini di decadenza) e le eccezioni in senso lato. L’eccezione di pagamento ed estinzione del debito costituisce un’eccezione in senso lato, in quanto deduce un fatto estintivo del diritto azionato che risulta dagli atti del processo.
In quanto eccezione in senso lato, l’estinzione del debito garantito deve essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento, compreso il giudizio d’appello e quello di rinvio. Erra pertanto il giudice del merito che dichiara inammissibile o tardiva l’allegazione del fideiussore circa l’avvenuto ricalcolo ed azzeramento del debito principale.
04. Le intersezioni tra ricalcolo dei canoni nel leasing e responsabilità del fideiussore
4.1 — L’impatto dell’equo compenso ex art. 1526 c.c. sulla sfera patrimoniale del garante
Il ricalcolo delle posizioni dare/avere a seguito della risoluzione del contratto di leasing traslativo determina l’estinzione del debito del debitore principale. Come evidenziato negli approfondimenti in tema di diritti reali e garanzie nei contratti, le vicende del debito garantito incidono direttamente sul garante.
L’estinzione del debito principale per effetto del ricalcolo ex art. 1526 c.c. travolge automaticamente l’obbligazione del fideiussore.
La condanna del garante al pagamento di somme non più dovute dal debitore principale si pone in stridente contrasto con il divieto di ingiustificato arricchimento sancito dall’art. 2041 c.c.
La società concedente che trattiene il bene ed incassa l’intero ammontare dei canoni sia dal debitore che dal fideiussore conseguirebbe un profitto sproporzionato ed eccedente l’interesse contrattuale tutelato dall’ordinamento.
Il rilievo d’ufficio dell’eccezione di pagamento assicura la conformità della decisione al diritto sostanziale ed evita ingiusti arricchimenti.
La qualificazione del fatto estintivo come eccezione in senso lato evita disallineamenti tra l’accertamento del debito principale ed la posizione del garante.
L’assenza di rigide preclusioni per le eccezioni in senso lato garantisce la corrispondenza tra la pronuncia giudiziale e la reale posizione del debito.
La funzione economico-sociale della fideiussione risiede nell’affiancare un patrimonio garante senza alterare la misura del debito originario.
La giurisprudenza di legittimità consolida un orientamento teso ad eliminare qualsiasi disallineamento tra l’obbligazione principale ed la posizione del fideiussore.
L’assenza di automatici preclusivi per l’eccezione di pagamento valorizza la funzione sostanziale del processo di cognizione.
4.2 — L’illegittimità delle pronunce di condanna in presenza di un debito estinto
La Terza Sezione sottolinea che condannare il fideiussore al saldo di somme che il debitore principale non deve più integra una palese violazione dell’art. 1945 c.c.6.
Il giudice d’appello è tenuto a rilevare d’ufficio l’intervenuta estinzione dell’obbligazione garantita ed a revocare il titolo esecutivo emesso verso i garanti7.
Particolarmente rilevanti sono le implicazioni pratiche della decisione nei rapporti di locazione finanziaria (leasing traslativo ed operativo) risolti per inadempimento dell’utilizzatore.
Allorquando l’utilizzatore ottiene la rideterminazione del credito della società concedente ex art. 1526 c.c. con la detrazione del valore di riallocazione del bene restituito, l’eventuale estinzione del debito residuo o la formazione di un saldo a favore del debitore travolge integralmente la pretesa creditoria nei confronti dei garanti.
05. Rilievi pratici ed indicazioni operative per la difesa del fideiussore e la gestione dei contenziosi
5.1 — Tecniche di redazione degli atti difensivi nei giudizi contro i garanti ed eccezioni da articolare
I difensori dei garanti fideiussori nei contenziosi bancari e di leasing devono articolare espressamente l’eccezione di estinzione del debito principale ed invocare il rilievo d’ufficio ex art. 1945 c.c.8.
Anche in presenza di decadenze formali relative ad altre eccezioni, la natura di eccezione in senso lato del pagamento garantisce il pieno riesame della posizione debitoria.
Per le banche e le società finanziarie, la sentenza n. 22153/2026 impone una seria revisione delle prassi di escussione delle garanzie nei confronti dei fideiussori.
La persistenza nell’azione esecutiva verso il garante a fronte dell’avvenuta estinzione del debito principale espone l’istituto di credito al rischio di condanne risarcitorie per lite temeraria ed alla restituzione delle somme indebitamente riscosse.
Le strategie difensive dei garanti fideiussori devono coordinare gli aspetti di merito con la tempestiva produzione dei documenti attestanti l’estinzione del debito.
La corretta imputazione dei pagamenti e delle restituzioni costituisce presupposto inderogabile per la determinazione della responsabilità fideiussoria.
La corretta qualificazione dei rapporti negoziali dipendenti previene ingiustificate duplicazioni di titolo esecutivo in danno del fideiussore.
La piena operatività dei principi di accessorietà protegge i garanti da pretese creditorie sproporzionate o duplicate.
5.2 — Cautele per gli istituti di credito e le società concedenti nell’escussione delle garanzie personali
Le società concedenti e gli istituti di credito devono verificare preventivamente l’effettiva sussistenza del credito residuo nei confronti dell’utilizzatore principale prima di escutere i fideiussori9.
L’insistenza nell’escussione di garanzie a fronte di un debito estinto espone l’attore alla condanna alle spese ed alle sanzioni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.10.
I principi riaffermati dalla Cassazione forniscono importanti strumenti per la tutela dei garanti nei contenziosi bancari e finanziari.
Gli avvocati che assistono i fideiussori possono efficacemente sollevare l’eccezione di estinzione del debito in qualsiasi fase del processo, depositando la documentazione contabile ed i provvedimenti giudiziali che accertano l’avvenuto ricalcolo o saldo delle spettanze creditorie.
06. Conclusioni ed prospettive applicative nel diritto delle garanzie e dei contratti
L’ordinanza n. 22153/2026 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ribadisce con forza il valore del principio di accessorietà delle garanzie personali.
Qualificando l’estinzione del debito principale come eccezione in senso lato opponibile in ogni grado dal fideiussore, la decisione assicura la coerenza del sistema contrattuale ed impedisce indebiti arricchimenti del creditore.
In conclusione, l’ordinanza n. 22153/2026 della Suprema Corte di Cassazione segna una fondamentale vittoria della coerenza dogmatica e della giustizia sostanziale nei contratti di garanzia.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
- Codice Civile, artt. 1936, 1939, 1941, 1942, 1944, 1945, 1526 — Disciplina della fideiussione, accessorietà della garanzia, opponibilità delle eccezioni ed equo compenso nel leasing.
- Codice di Procedura Civile, artt. 112, 345, 360 — Corrispondenza tra chiesto e pronunciato, divieto di domande ed eccezioni nuove in appello e ricorso per cassazione.
Giurisprudenza citata
- 1. Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Ordinanza 28 giugno 2026, n. 22153 — Sentenza in commento: fideiussione, principio di accessorietà, opponibilità dell’estinzione del debito ed eccezione in senso lato.
- 2. Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Ordinanza 30 giugno 2026, n. 22409 — Giurisprudenza di legittimità: leasing traslativo, riduzione della penale e detrazione del ricavato della vendita del bene.
- 3. Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Ordinanza 7 giugno 2026, n. 18340 — Giurisprudenza di legittimità: fideiussione nel leasing, art. 1526 c.c., clausole penali e nullità di protezione.
- 4. Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Ordinanza 28 giugno 2026, n. 22175 — Giurisprudenza di legittimità: locazione finanziaria, indeterminatezza del tasso corrispettivo e nullità ex art. 117 TUB.
- 5. Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, Ordinanza 3 giugno 2026, n. 17743 — Giurisprudenza di legittimità: risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, onere di allegazione ed inidoneità della CTU.
- 6. Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Ordinanza 2 aprile 2026, n. 8294 — Giurisprudenza di legittimità: leasing finanziario, vendita del bene e dovere di buona fede ex art. 1358 c.c.
- 7. Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, Sentenza 19 giugno 2026, n. 20878 — Giurisprudenza di legittimità: contratto preliminare di compravendita, condizione risolutiva negativa ex art. 1353 c.c. e caparra confirmatoria.
- 8. Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, Sentenza 22 maggio 2026, n. 15734 — Giurisprudenza di legittimità: usucapione di beni in comunione ereditaria, tolleranza familiare ex art. 1144 c.c. ed uso della cosa comune.
- 9. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Ordinanza 19 febbraio 2026, n. 3773 — Giurisprudenza di legittimità: revoca di gara, indennizzo ex art. 21-quinquies L. 241/90 e giurisprudenza sui danni precontrattuali.
- 10. Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Ordinanza 13 agosto 2026, n. 9004 — Giurisprudenza di legittimità: fideiussione negli immobili da costruire ex D.Lgs. 122/2005.
