Fideiussione omnibus e clausola di reviviscenza nella transazione

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Nota a Sentenza Diritto Civile

Fideiussione omnibus e clausola di reviviscenza nella transazione

La Cassazione Civile fissa l’efficacia della garanzia riattivata a seguito della definizione transattiva della revocatoria fallimentare

GM Giovanni Ercole Moscarini Diritto Civile 28 Ottobre 2026 Lettura 13 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 28 ottobre 2026: Con l’ordinanza n. 8824 del 3 aprile 2025 la Corte di Cassazione consolida il principio per cui la clausola di reviviscenza della fideiussione opera anche in caso di restituzione transattiva alla curatela fallimentare, costituendo la transazione un mero fatto storico materiale estraneo all’art. 1304 c.c.

Abstract (Italiano)

Abstract: Il presente contributo esamina la portata applicativa della clausola di reviviscenza inserita nei contratti di fideiussione omnibus alla luce della recente ordinanza della Cassazione Civile n. 8824 del 3 aprile 2025. La Suprema Corte ha chiarito che la definizione transattiva stragiudiziale della revocatoria fallimentare tra istituto di credito e curatela integra un mero fatto storico materiale che rimuove l’adempimento precario originario, rendendo inapplicabile la disciplina dell’art. 1304 c.c. in tema di inopponibilità della transazione ai condebitori solidali. Si analizzano le implicazioni dogmatiche sul principio di accessorietà e sull’onere probatorio posto a carico del garante.

Abstract (English)

This paper examines the scope and enforceability of the revival clause embedded in omnibus guarantee agreements following the recent ruling of the Italian Supreme Court (Cassazione Civile, Order no. 8824 of April 3, 2025). The Court established that an out-of-court settlement between a lending bank and the bankruptcy receiver, resolving a clawback claim, represents a mere material factual circumstance that vacates the precarious prior payment. Consequently, Article 1304 of the Italian Civil Code on multi-debtor settlements does not apply, placing upon the guarantor the burden of proving that the settlement was novative, simulated, or fraudulent.

Punti Chiave dell’Analisi
  • Valida deroga convenzionale: L’ordinamento non prevede una reviviscenza automatica ex lege della fideiussione a fronte del venir meno del pagamento, ma riconosce la piena liceità della clausola contrattuale di reviviscenza non avente natura vessatoria ex art. 1341 c.c.
  • Transazione come fatto storico: L’accordo transattivo intervenuto tra istituto di credito e curatela fallimentare non costituisce il titolo costitutivo del credito verso il fideiussore, bensì un mero fatto storico materiale che integra il presupposto di operatività della clausola.
  • Inapplicabilità dell’art. 1304 c.c.: Il regime di inopponibilità della transazione conclusa con uno dei condebitori in solido non trova applicazione quando la banca aziona la garanzia originaria riattivata a seguito della restituzione dei fondi revocabili.
  • Onere probatorio del garante: Per sottrarsi all’obbligo di pagamento, incombe sul fideiussore l’onere di allegare e provare l’eventuale natura novativa della transazione ovvero il suo carattere simulato o fraudolento ai propri danni.
Principio di diritto

In tema di fideiussione omnibus, la clausola convenzionale che prevede la reviviscenza dell’obbligazione di garanzia nel caso in cui i pagamenti eseguiti dal debitore garantito siano revocati o restituiti dalla banca creditrice non è affetta da nullità né assume natura vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c. Qualora l’istituto bancario definisca in via transattiva con la curatela fallimentare la controversia promossa ai sensi dell’art. 67 l.fall. sulle rimesse in conto corrente restituendo una somma di denaro, l’accordo non opera quale fonte diretta di una nuova obbligazione verso il fideiussore e non soggiace all’art. 1304 c.c., ma rileva quale mero fatto storico che rimuove l’estinzione precaria del debito principale e riattiva l’efficacia della garanzia originaria.

01. La clausola di reviviscenza nella fideiussione omnibus: fondamento dogmatico e limiti di accessorietà

Nell’architettura generale delle garanzie bancarie e del diritto delle obbligazioni, il collegamento operativo tra fideiussione omnibus e clausola di reviviscenza rappresenta un presidio costante per la stabilità del ceto creditorio. La funzione della garanzia personale disciplinata dagli artt. 1936 e 1938 c.c. risponde all’esigenza di assicurare l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa affidata, schermando la banca dal rischio di insolvenza. Tuttavia, quando il pagamento eseguito dal debitore principale si riveli precario in ragione dell’apertura del concorso fallimentare, la dinamica estintiva del vincolo fideiussorio entra in diretta tensione con le regole del diritto concorsuale.

Il sollecito adempimento da parte del debitore principale produce normalmente l’estinzione del rapporto obbligatorio e la conseguente liberazione del fideiussore in virtù del nesso genetico e funzionale di accessorietà. Nondimeno, nel sistema concorsuale tale estinzione può assumere connotati di mera provvisorietà. Qualora gli atti solutori posti in essere dall’imprenditore siano suscettibili di apprensione da parte degli organi della procedura attraverso l’azione revocatoria fallimentare disciplinata dall’art. 67 della legge fallimentare, l’apparente satisfattività dell’adempimento si dissolve, esponendo il creditore al duplice rischio di dover restituire il riscosso e di trovarsi privo della garanzia personale originariamente pattuita.

1.1 — L’assenza di reviviscenza automatica ex lege e il perimetro dell’autonomia contrattuale

Sul piano dell’inquadramento dogmatico, la dottrina tradizionale e la giurisprudenza di legittimità hanno ripetutamente chiarito che il nostro ordinamento positivo non contempla un principio generale di reviviscenza automatica delle garanzie personali. Come ribadito recentemente dalla pronuncia della Cassazione Civile, ordinanza 3 aprile 2025, n. 88241, in piena consonanza con quanto già argomentato dalla Cassazione Civile, ordinanza 4 luglio 2023, n. 187942, la caducazione dell’adempimento non determina ipso iure il ripristino dell’obbligazione del garante in assenza di un’espressa pattuizione contrattuale.

Tale impostazione affonda le proprie radici nel principio espresso dalla Cassazione Civile, ordinanza 18 marzo 2021, n. 76003, ove si è evidenziato che la regola dell’accessorietà opera in senso unidirezionale: l’estinzione del debito principale travolge la garanzia accessoria, ma la successiva reviviscenza del credito non comporta una simmetrica riattivazione della fideiussione. Sotto questo profilo dogmatico, la previsione dettata dall’art. 2881 c.c. in tema di reviviscenza dell’ipoteca a seguito della cancellazione costituisce una norma eccezionale, non suscettibile di interpretazione analogica al di fuori dei diritti reali di garanzia.

Proprio in virtù dell’assenza di una reviviscenza legale automatica, assume un ruolo centrale l’autonomia negoziale riconosciuta dall’art. 1322 c.c.. Gli istituti bancari hanno inserito sistematicamente nella modulistica della fideiussione omnibus la clausola contrattuale in forza della quale il garante si obbliga a tenere indenne la banca e a rimborsare le somme che la stessa dovesse restituire all’ufficio concorsuale per effetto di revoca, inefficacia o annullamento dei pagamenti ricevuti. La clausola costituisce dunque uno strumento atipico ma pienamente meritevole di tutela, preordinato a regolare gli effetti patrimoniali dell’instabilità del pagamento concorsuale.

1.2 — Il principio di accessorietà e la compatibilità con l’art. 1341 c.c.

La legittimità della clausola di reviviscenza è stata a lungo contestata dai garanti sotto il duplice profilo della presunta violazione del principio di accessorietà sancito dall’art. 1939 c.c. e dell’onerosità non approvata per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c.. Secondo la tesi dei fideiussori, una volta estinta l’obbligazione principale con l’incasso dei fondi da parte dell’istituto mutuante, il vincolo accessorio verrebbe irrimediabilmente meno, precludendo qualsiasi reviviscenza successiva che comporterebbe un indebito aggravamento della posizione debitoria del garante.

La giurisprudenza di legittimità ha disatteso tale impostazione teorica. Il collegamento funzionale di accessorietà non impedisce che le parti disciplinino la persistenza della garanzia laddove il pagamento intervenuto non sia definitivo e irrevocabile. Nel momento in cui il pagamento effettuato dal debitore principale è suscettibile di caducazione a seguito dell’esercizio dei poteri revocatori della curatela, l’effetto solutorio deve considerarsi precario e condizionato. La clausola di reviviscenza non introduce una nuova o autonoma obbligazione risarcitoria, bensì mantiene inalterata l’originaria funzione di garanzia del credito, commisurandola all’effettivo soddisfacimento economico del creditore.

Parallelamente, la Cassazione ha escluso la natura vessatoria della pattuizione. L’elencazione contenuta nel secondo comma dell’art. 1341 c.c. riveste carattere tassativo e non consente letture analogiche o estensive. La disposizione contrattuale che àncora l’obbligo del garante alla restituzione di somme non definitivamente acquisite al patrimonio della banca non introduce una decadenza o una limitazione alla facoltà di opporre eccezioni ex art. 1945 c.c., ma delimita l’oggetto sostanziale della copertura, confermandosi pienamente valida anche in assenza di specifica sottoscrizione separata.

02. La pronuncia della Cassazione n. 8824/2025: transazione con il fallimento e fideiussione omnibus e clausola di reviviscenza

2.1 — La vicenda concreta: restituzione concordata delle rimesse e riattivazione della garanzia

La fattispecie sottoposta all’esame della Suprema Corte trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti dei garanti di una società consortile dichiarata fallita. Nel gennaio del 2001 i fideiussori avevano sottoscritto una garanzia personale omnibus per garantire tutte le obbligazioni presenti e future della società affidata. A seguito del dissesto economico dell’impresa garantita, la curatela fallimentare aveva promosso un’azione revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67 l.fall., contestando la natura solutoria e preferenziale delle cospicue rimesse affluite sul conto corrente bancario nel periodo sospetto.

L’istituto di credito, anziché attendere l’esito dell’istruttoria giudiziale e la pronuncia di una condanna esecutiva, addiveniva con gli organi della procedura a una definizione transattiva stragiudiziale della controversia, obbligandosi a retrocedere alla massa attiva fallimentare la somma concordata di 2.750.000 euro. Una volta perfezionata la restituzione dell’importo, la banca cessionaria del credito azionava in via monitoria l’originaria fideiussione omnibus, facendo valere la clausola convenzionale di reviviscenza che impegnava i fideiussori a rimborsare quanto l’accipiente avesse dovuto restituire a seguito di revoca, annullamento o per qualsiasi altro motivo incidente sui pagamenti estintivi.

I garanti proponevano tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo, sostenendo che l’accordo transattivo intervenuto tra la banca e il fallimento avesse prodotto un’estinzione novativa del rapporto originario, priva di qualsiasi efficacia vincolante nei loro confronti in ossequio all’art. 1304 c.c.. Inoltre, eccepivano la nullità e l’inefficacia per presunta vessatorietà della clausola di reviviscenza non approvata specificamente per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c.. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello respingevano le tesi difensive dei fideiussori, confermando integralmente l’operatività della pretesa creditoria.

2.2 — La qualificazione della transazione quale fatto storico materiale e l’inapplicabilità dell’art. 1304 c.c.

Nel ricorso per cassazione i fideiussori ribadivano con forza l’inapplicabilità della clausola di reviviscenza a fronte di una restituzione volontariamente concordata in via transattiva, invocando la protezione accordata dall’art. 1304 c.c. al condebitore solidale rimasto estraneo alla stipula. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, la transazione conclusa dal creditore con un terzo o con il debitore principale non avrebbe potuto spiegare alcun effetto nei loro confronti senza un’esplicita manifestazione di volontà di volerne profittare.

La transazione tra banca e fallimento non costituisce la fonte del debito per il garante, ma il fatto materiale che cancella l’effetto liberatorio di un pagamento precario, ripristinando la garanzia originaria.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8824 del 2025, ha ritenuto la censura manifestamente infondata sul piano dogmatico. Il collegio nomofilattico ha statuito che la banca garantita da fideiussione omnibus fa valere la transazione non già come fonte negoziale costitutiva dei diritti azionati verso il fideiussore, bensì unicamente come fatto storico materiale determinante il venir meno della causa satisfattiva del pagamento originario. L’accordo con la curatela funge da mero evento empirico che realizza la condizione di fatto contemplata dalla convenzione di garanzia, consistente nella sopravvenuta restituzione delle somme percepite.

Ne discende l’assoluta estraneità della fattispecie al raggio di operatività dell’art. 1304 c.c.. La norma codicistica regola l’efficacia riflessa della transazione quando questa incide sull’esistenza o sull’ammontare del debito comune tra condebitori solidali. Al contrario, nell’ipotesi in rassegna, il titolo su cui si fonda la pretesa della banca è e rimane la fideiussione omnibus originaria, la cui operatività viene riattivata dal venir meno della solutio precaria. L’accordo transattivo non innova il titolo del debito e non crea un’obbligazione ex novo, ma si limita a ripristinare lo stato di insolvenza e di inadempimento del debitore principale garantito.

2.3 — La sufficienza dell’accordo stragiudiziale e l’onere probatorio del garante

Un ulteriore profilo di eccezionale rilievo pratico affrontato dalla decisione attiene alla necessità o meno di una sentenza giudiziale per l’attivazione della clausola. I ricorrenti pretendevano che la reviviscenza presupponesse indefettibilmente un accertamento giudiziale passato in giudicato circa la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi della revocatoria ex art. 67 l.fall. La Suprema Corte ha fermamente disatteso tale impostazione, osservando che la formula pattizia non circoscrive l’obbligo del garante alle sole ipotesi di condanna giurisdizionale, estendendolo espressamente a qualsiasi evento restitutorio.

Imporre al creditore l’onere di resistere in giudizio fino all’esaurimento dei gradi di giurisdizione, perfino a fronte di pretese restitutorie della curatela palesemente fondate e foriere di ingenti spese legali, contrasterebbe con i canoni di correttezza e buona fede contrattuale sanciti dall’art. 1375 c.c.. Come chiarito dalla decisione di legittimità n. 8824 del 20251, la transazione stipulata dall’istituto per contenere l’esborso restitutorio risponde a criteri di razionale gestione economica e non pregiudica di per sé la posizione del garante, il quale beneficia persino della potenziale decurtazione concordata dell’importo ripetuto.

Sotto il profilo processuale, l’ordinanza scolpisce una precisa ripartizione probatoria: grava interamente sul fideiussore l’onere probatorio rigoroso di dimostrare che la transazione intercorsa tra banca e curatela sia stata stipulata in frode alle sue ragioni, ovvero che essa rivesta un contenuto oggettivamente ingiustificato o dissimuli un intento novativo idoneo a estinguere il rapporto sottostante. In difetto di specifiche e documentate allegazioni su tali profili patologici, la legittimità della retrocessione convenzionale delle rimesse spiegata dalla banca resta intangibile e giustifica pienamente la richiesta di rimborso azionata nei confronti del garante.

03. Profili operativi e coordinamento sistematico: eccezioni liberatorie e rilievi antitrust

3.1 — Onere della prova ed eccezioni liberatorie del garante ex artt. 1955, 1956 e 1957 c.c.

Nell’impostazione della strategia difensiva in giudizio, il difensore del garante bancario deve coordinare la disciplina convenzionale della reviviscenza con le tutele legali tipiche apprestate dal codice civile in tema di liberazione della garanzia. In primo luogo, assume rilievo l’art. 1955 c.c., il quale sancisce l’estinzione della fideiussione quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore. Nondimeno, la conclusione di una transazione con la curatela fallimentare volta a evitare l’aggravio di una lite non integra di per sé un fatto colposo imputabile all’istituto, salvo che si dimostri che la banca abbia immotivatamente rinunciato a garanzie reali preesistenti o a difese decisive.

Altrettanto stringente si rivela il raccordo con l’art. 1956 c.c. in materia di concessione abusiva del credito. Il garante che intenda eccepire la propria liberazione non può limitarsi ad allegare genericamente il dissesto dell’obbligato principale, ma ha l’onere della prova specifico di dimostrare che la banca, dopo il rilascio della garanzia, abbia continuato a concedere fido all’imprenditore pur conoscendone il sopravvenuto peggioramento delle condizioni economiche, senza la preventiva autorizzazione del fideiussore. Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, l’assenza di tale riscontro documentale preclude in radice l’accoglimento dell’eccezione liberatoria.

Quanto al termine di decadenza semestrale previsto dall’art. 1957 c.c. per l’escussione del debitore principale alla scadenza dell’obbligazione, occorre operare un preciso distinguishing applicativo. La regola di decadenza non trova applicazione quando l’adempimento originario abbia apparentemente estinto il debito e la reviviscenza scaturisca dalla successiva restituzione fallimentare; in tale evenienza, il dies a quo per la tempestiva iniziativa della banca decorre non dalla scadenza originaria dell’apertura di credito, ma dal momento in cui l’efficacia satisfattiva viene rimossa con il versamento delle somme alla curatela, a differenza di quanto accade nell’ipotesi ordinaria di mero inadempimento del debitore in bonis.

Fattispecie o Istituto Regime Ordinario ed Eccezioni del Garante Assetto Confermato da Cassazione Civile
Accordo Transattivo Fallimentare Inopponibilità della transazione al condebitore non stipulante ai sensi dell’art. 1304 c.c. Efficace come fatto storico Mero evento materiale che rimuove la solutio e riattiva la garanzia contrattuale.
Natura Clausola di Reviviscenza Presunta vessatorietà ex art. 1341 c.c. per limitazione delle eccezioni opponibili dal garante. Pienamente lecita e valida Delimita l’oggetto della prestazione ed è esclusa dal catalogo tassativo dell’art. 1341 c.c.
Vizio di Nullità Antitrust Nullità totale del contratto di fideiussione a valle per conformità allo schema ABI del 2003. Solo nullità parziale Esige la rigorosa prova dell’anteriorità dell’intesa illecita rispetto alla stipula del negozio.

3.2 — L’eccezione di nullità antitrust: limiti temporali e coordinamento nomofilattico

Un profilo di frequente ricorso nel contenzioso sulle garanzie attiene alla contestazione della validità contrattuale per violazione della disciplina della concorrenza di cui all’art. 2 della L. 10 ottobre 1990, n. 287. Spesso il fideiussore sostiene che la clausola di reviviscenza, corrispondente all’art. 2 delle condizioni generali dello schema predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana nel 2003 e censurato dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, sia radicalmente nulla e travolga l’intero regolamento negoziale. Su questo terreno sistematico, si rinvia alla dettagliata analisi su nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI.

Come evidenziato dalla Cassazione Civile, ordinanza 4 luglio 2023, n. 187942, richiamando il principio nomofilattico espresso dalla sentenza n. 41994 del 2021, la tutela accordata all’ordinamento è esclusivamente quella della nullità parziale circoscritta alle clausole anticoncorrenziali (clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI), in ossequio al principio generale di conservazione del contratto di cui all’art. 1419 c.c.. L’intero contratto di garanzia cade solo se la parte interessata fornisca la prova rigorosa dell’essenzialità della clausola caducata rispetto alla conclusione dell’accordo.

Peraltro, sia l’ordinanza n. 18794/2023 sia la recentissima ordinanza n. 8824/2025 ribadiscono una preclusione cronologica insuperabile: per predicare l’invalidità derivata a valle, il garante deve assolvere all’onere probatorio di dimostrare l’anteriorità temporale dell’intesa illecita a monte rispetto alla data di sottoscrizione della fideiussione. Laddove la polizza fideiussoria sia stata stipulata prima del consolidamento dell’intesa restrittiva accertata dall’autorità di vigilanza (come avvenuto per le garanzie rilasciate nel 2001), l’eccezione di nullità antitrust è inesorabilmente destituita di fondamento, confermando l’efficacia vincolante del combinato disposto tra fideiussione omnibus e clausola di reviviscenza.

04. Conclusioni e strategie difensive nel contenzioso delle garanzie bancarie

L’approdo ermeneutico consolidato dalla pronuncia n. 8824 del 2025 offre un quadro di assoluta certezza nei rapporti tra istituti di credito e garanti. Il sistema delle garanzie personali trova il proprio equilibrio nella distinzione ontologica tra la fonte genetica dell’obbligazione e gli eventi materiali che ne condizionano l’operatività nel tempo. La ricostruzione della transazione con la curatela fallimentare quale fatto empirico materiale, e non quale novazione del debito, impedisce al fideiussore di sottrarsi all’adempimento invocando la disciplina dell’art. 1304 c.c., confermando che l’accordo stragiudiziale non crea una nuova obbligazione ma rimuove un adempimento rivelatosi caduco.

Per l’avvocato e per il difensore impegnato nel contenzioso bancario, l’ordinanza impone una profonda riconsiderazione delle linee difensive. L’eccezione fondata sull’assenza di una sentenza costitutiva di revocatoria fallimentare è destinata a sicuro rigetto dinanzi ai giudici di merito, atteso che la clausola pattizia include qualsiasi evento restitutorio giustificato da ragioni concorsuali. Al contrario, la tutela del garante esige un’attività assertiva e probatoria puntuale: non è sufficiente lamentare la mancata partecipazione alle trattative con gli organi fallimentari, ma occorre allegare circostanze specifiche comprovanti che l’accordo transattivo abbia integrato una fattispecie diversa, connotata da intenti fraudolenti, collusivi o lesivi del diritto di regresso.

In tale prospettiva, la tenuta del combinato disposto tra fideiussione omnibus e clausola di reviviscenza esce rafforzata dal vaglio di legittimità. L’autonomia privata esprime una meritevolezza d’interessi immune da censure di vessatorietà o di contrasto con l’accessorietà, salvaguardando il creditore dalle asimmetrie generate dal periodo sospetto concorsuale. La via maestra per la difesa del garante non risiede nella sterile contestazione della reviviscenza in sé, bensì nel controllo analitico del rispetto dei presupposti della revocatoria stragiudiziale e nella verifica temporale delle intese antitrust a monte, unici varchi attraverso cui far valere un effettivo vizio del vincolo contrattuale.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

  • Art. 1936 c.c. — Nozione di fideiussione e principio di accessorietà della garanzia personale.
  • Art. 1938 c.c. — Fideiussione per obbligazioni future o condizionali e massimale garantito.
  • Art. 1939 c.c. — Validità della fideiussione subordinata alla validità dell’obbligazione principale.
  • Art. 1945 c.c. — Eccezioni opponibili dal fideiussore al creditore garantito.
  • Art. 1955 c.c. — Liberazione del fideiussore per fatto del creditore che pregiudica la surrogazione.
  • Art. 1956 c.c. — Liberazione del garante per concessione di credito senza autorizzazione.
  • Art. 1957 c.c. — Scadenza dell’obbligazione principale ed estinzione della garanzia per mancata escussione.
  • Art. 1304 c.c. — Inopponibilità della transazione con uno dei debitori in solido che non intendano profittarne.
  • Art. 1341 c.c. — Condizioni generali di contratto e tassatività delle clausole onerose e vessatorie.
  • Art. 67 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (l.fall.) — Revocatoria fallimentare delle rimesse e dei pagamenti in conto corrente bancario.
  • Art. 2 L. 10 ottobre 1990, n. 287 — Divieto di intese restrittive della concorrenza e rimedio della nullità parziale.

Giurisprudenza citata

  1. 1. Cassazione Civile, ordinanza 3 aprile 2025, n. 8824 — Esito: rigetta il ricorso principale dei fideiussori. Punto: afferma la piena validità ed efficacia della clausola di reviviscenza della fideiussione bancaria azionata a seguito della restituzione transattiva di somme alla curatela fallimentare, qualificando l’accordo con il fallimento come mero fatto storico materiale estraneo all’art. 1304 c.c.
  2. 2. Cassazione Civile, ordinanza 4 luglio 2023, n. 18794 — Esito: rigetta sia il ricorso principale che il ricorso incidentale. Punto: conferma che il diritto potestativo alla revoca fallimentare può essere attuato mediante transazione stragiudiziale senza necessità di una sentenza costitutiva passata in giudicato, escludendo la vessatorietà della clausola di reviviscenza e ribadendo l’onere probatorio a carico del garante circa l’anteriorità dell’intesa antitrust.
  3. 3. Cassazione Civile, ordinanza 18 marzo 2021, n. 7600 — Esito: dichiara inammissibile il ricorso del garante. Punto: statuisce l’inesistenza di un principio generale di reviviscenza automatica ex lege delle garanzie personali a fronte del venir meno del pagamento del debito principale, sancendo la legittimità e la liceità delle pattuizioni contrattuali atipiche volte a disporre convenzionalmente tale reviviscenza.
GM
Giovanni Ercole Moscarini Autore • Metodo Giuridico

Avvocato del Foro di Roma

Esercita nel diritto civile e nel diritto amministrativo. Sulla rivista Metodo Giuridico analizza l’evoluzione normativa e gli orientamenti giurisprudenziali nelle due materie.

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