Maternal preference nel collocamento dei figli: no ad automatismi

Illustrazione sul superamento della maternal preference nel collocamento dei figli, con un nido in equilibrio sorretto da due mani, per l'articolo "Maternal preference nel collocamento dei figli: no ad automatismi
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Maternal preference nel collocamento dei figli: no ad automatismi

L’ordinanza n. 6078/2026 della Cassazione conferma il superamento della presunzione di adeguatezza materna, ribadendo la centralità del best interest del minore in una cornice gender-neutral

Monica Cerchi Diritto Civile & Diritto di Famiglia 20 Luglio 2026 Lettura 12 min

Aggiornato al 20 luglio 2026. L’ordinanza consolida l’evoluzione interpretativa del Supremo Collegio volta ad escludere presunzioni di ruolo nei procedimenti di collocamento della prole.

Abstract (Italiano)

L’ordinanza n. 6078 del 17 marzo 2026 della Suprema Corte di Cassazione segna un ulteriore e decisivo passo nel superamento della maternal preference nel collocamento dei figli. La pronuncia ribadisce che la scelta del genitore collocatario deve fondarsi su un’attenta e rigorosa valutazione del preminente interesse del minore, rifuggendo da automatismi o presunzioni astratte. All’interno dell’attuale quadro giurisprudenziale, saldamente orientato alla reale bigenitorialità e all’adozione di parametri decisionali gender-neutral, i giudici di legittimità chiariscono che il requisito della tenera età del fanciullo non può più costituire, di per sé, un elemento dirimente a favore della madre. La presente indagine analizza il provvedimento alla luce dei più recenti arresti di merito e di legittimità, focalizzandosi sulle sensibili implicazioni di ordine pratico che tale orientamento riversa sull’istruttoria, sul ruolo della consulenza tecnica e sulle strategie difensive nell’ambito del contenzioso familiare.

Abstract (English)

Order no. 6078 of March 17, 2026, issued by the Italian Supreme Court of Cassation, marks a further and decisive step in overcoming the maternal preference in child placement. The ruling reiterates that the choice of the primary residential parent must be based on a careful and rigorous assessment of the minor’s preeminent interest, avoiding automatisms or abstract presumptions. Within the current jurisprudential framework, firmly oriented towards true shared parenting and the adoption of gender-neutral decision-making parameters, the Supreme Court clarifies that the tender age of the child can no longer constitute, in itself, a determining element in favor of the mother. This investigation analyzes the measure in light of the most recent rulings on the merits and legitimacy, focusing on the sensitive practical implications that this orientation pours onto the evidentiary phase, the role of technical consultancy, and the defensive strategies within family litigation.

Punti Chiave dell’Analisi
  • RIFIUTO DEGLI AUTOMATISMI: La Corte di Cassazione esclude in radice che la tenera età del fanciullo possa fondare una presunzione legale o giurisprudenziale di esclusiva adeguatezza materna.
  • CRITERIO DEL BEST INTEREST: L’unico parametro guida per la statuizione del collocamento prevalente resta il superiore interesse del minore, da accertarsi caso per caso, senza alcun preconcetto di genere.
  • APPROCCIO GENDER-NEUTRAL: La pronuncia rafforza l’equiparazione delle figure genitoriali, imponendo una valutazione paritaria delle specifiche competenze di cura espresse da ciascun genitore.
  • ONERE DI ALLEGAZIONE RIGOROSO: Si richiede alle difese e ai giudici di merito un’indagine approfondita e individualizzata (spesso tramite CTU), superando stereotipi culturali e allegando elementi di idoneità effettivi.
Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di affidamento condiviso, la determinazione del collocamento prevalente del minore non può essere basata sull’applicazione automatica del criterio della maternal preference legato alla tenera età. Tale statuizione deve invece fondarsi su un’indagine in concreto e gender-neutral del superiore interesse del fanciullo, che valorizzi le effettive e peculiari capacità di cura e accudimento di ciascun genitore, precludendo il ricorso a presunzioni astratte.

01. Introduzione: la pronuncia Cass. Civ. n. 6078/2026

Preliminarmente, deve segnalarsi che l’intervento della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6078 del 17 marzo 20261, accogliendo il ricorso di un padre avverso la compressione dei tempi di frequentazione con i figli gemelli di otto anni, rappresenta una tappa significativa per il consolidamento del principio di uguaglianza genitoriale, superando la tradizionale maternal preference nel collocamento dei figli. Originandosi la controversia da una pronuncia di reclamo della Corte d’Appello di Bologna che aveva riformato il regime alternato paritario stabilito in via provvisoria in primo grado, la Suprema Corte si sofferma sull’incompatibilità costituzionale ed eurounitaria di presunzioni astratte di genere. Nell’affrontare la crisi familiare, la giurisprudenza di legittimità rigetta l’idea che la tenera età della prole costituisca una clausola di salvaguardia esclusiva a favore del ruolo materno, imponendo ai giudici di merito un obbligo di motivazione rigoroso incentrato sulle risultanze fattuali.

Nel perimetrare l’applicazione della bigenitorialità effettiva, la Corte chiarisce che il superiore interesse dei minori non debba essere declinato secondo stereotipi biologici o di ruolo, ma esiga un’indagine calibrata sulla concreta realtà di accudimento. La drastica riduzione dei tempi paterni operata in appello, giustificata unicamente dall’età dei bambini e dall’asserita preferenza materna, finisce per pregiudicare gravemente la relazione affettiva senza alcun riscontro di inidoneità genitoriale. Dinanzi a tali prassi, la pronuncia riveste un notevole rilievo, poiché riafferma la necessità di un’istruttoria gender-neutral nel processo di famiglia. In tale quadro, sarebbe opportuno che la prassi giudiziaria recepisse tali indicazioni per evitare che il collocamento si traduca in una posizione di rendita relazionale, allineandosi alle direttive europee a tutela dell’infanzia.

02. Dal pregiudizio di genere al parametro gender-neutral

2.1 — L’erosione giurisprudenziale della presunzione di adeguatezza materna

Accogliendo il ricorso di un padre avverso una drastica contrazione del suo ruolo relazionale, la Suprema Corte interviene in un contesto giurisprudenziale ancora parzialmente ancorato a prassi di stampo tradizionale. Storicamente radicato nella cultura giuridica nazionale, il principio della preferenza materna ha a lungo operato come una presunzione di fatto difficilmente superabile, determinando un quasi automatico collocamento prevalente dei figli presso la madre. Come evidenziato in sede di commento dottrinale da GassaniD1, l’affermarsi del paradigma della bigenitorialità paritaria impone di rimodulare tali orientamenti, richiedendo all’interprete uno sforzo di neutralità di genere che si traduca in scelte operative concrete.

Con la pronuncia n. 6078/2026, i giudici di legittimità confutano le prassi volte a desumere dal ruolo naturale di caregiver materno una preferenza di collocamento aprioristica. Tali orientamenti, sebbene motivati con l’esigenza di tutela dell’infanzia, contrastano con il dettato dell’art. 337-ter c.c., il quale impone che il minore conservi un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. L’esigenza di assicurare una reale condivisione dei compiti di cura esclude che il padre possa essere relegato ad un ruolo marginale di visitatore del fine settimana, privando il minore del suo apporto quotidiano.

Superando storiche asimmetrie, la Corte stabilisce che le attitudini di accudimento debbano essere oggetto di specifico accertamento processuale e non di astratti postulati biologici. La rimozione di tali barriere culturali favorisce una equa distribuzione delle responsabilità genitoriali al momento della rottura familiare. In tale prospettiva, la valorizzazione del legame paterno rappresenta un elemento di stabilità per i figli, ed è auspicabile che i protocolli locali promuovano la redazione di progetti di affido realmente condivisi, superando prassi burocratiche standardizzate.

2.2 — La tenera età: da dogma a mero elemento sussidiario di valutazione fattuale

Nell’ambito del giudizio sull’affidamento, la tenera età dei minori è stata sovente invocata come un limite preclusivo insuperabile, idoneo a giustificare una deroga costante alla frequentazione paritetica. La pronuncia della Prima Sezione Civile chiarisce come l’età dei bambini non costituisca un criterio di esclusione automatico delle visite paterne infrasettimanali o del pernottamento. Questo elemento di fatto deve essere valutato in una prospettiva dinamica ed evolutiva, accertando se la stabilità relazionale ed emotiva del minore sia garantita dalla presenza quotidiana di entrambe le figure genitoriali.

La Corte rileva che l’applicazione indiscriminata di questo parametro rischia di legittimare una monoparentalità di fatto, in palese contrasto con lo spirito della riforma. Se i minori hanno già consolidato una routine scolastica favorevole e sperimentato periodi di collocamento paritetico, l’invocazione dell’età per interrompere tale equilibrio si configura come una scelta priva di supporto motivazionale. Il giudice di merito deve compiere una prognosi fondata sullo stato di sviluppo evolutivo concreto, valorizzando le specifiche risposte del genitore alle necessità dei figli.

L’età della prole cessa di operare come un dogma preclusivo e si configura come un semplice fattore di ponderazione, da valutare insieme alla vicinanza logistica delle dimore e alle capacità di cooperazione. Dinanzi a conflitti familiari complessi, appare opportuno che il giudicante eviti formule prestabilite, orientandosi verso soluzioni flessibili e personalizzate atte ad assecondare la crescita del minore e a salvaguardare il legame con il genitore non collocatario, superando ogni rigidità interpretativa.

03. Il vaglio del best interest nelle maglie dell’istruttoria di merito

3.1 — Il rigore motivazionale richiesto ai Tribunali (App. Trieste e App. Bari)

Le risultanze dei più recenti giudizi di merito confermano la necessità di conformarsi al rigore imposto dalla Corte di Cassazione1, che esclude l’uso di formule stereotipate nella determinazione del collocamento. Il dovere del giudice di giustificare la scelta non può risolversi in clausole di stile, richiedendo invece una valutazione analitica del materiale probatorio e delle concrete abitudini del nucleo familiare. Un esempio significativo giunge dalla Corte d’Appello di Trieste2, la quale ha respinto la richiesta materna di ridurre le frequentazioni del padre con un minore di soli quattro anni. In questa decisione, i giudici giuliani hanno sottolineato come la maternal preference sia priva di riscontri nella comunità scientifica internazionale e manchi di fondamento empirico.

Nel medesimo solco si colloca la Corte d’Appello di Bari3, intervenuta per censurare la tendenza a limitare il ruolo del padre a fronte di una sua compartecipazione effettiva ai tempi di cura nella quotidianità. Pur mantenendo il collocamento prevalente presso la madre, la pronuncia ha disposto la ripartizione paritaria dell’assegno unico, valorizzando il fatto che entrambi i genitori sostengano gli oneri economici di accudimento. Emergendo da tali arresti la necessità di ancorare la decisione al fatto storico, si consolida un orientamento in cui la tutela della bigenitorialità assume rilievo anche sul piano economico-patrimoniale. A questo fine, appare quanto mai necessario promuovere un coordinamento ermeneutico tra i tribunali di merito, per evitare pronunce difformi sul territorio e assicurare una piena uguaglianza di trattamento alle famiglie in crisi.

Sentenza / Autorità Orientamento Principio in Sintesi
App. Trieste, n. 49/2025 Evolutivo Il rifiuto della maternal preference per minori in età prescolare (quattro anni) impone un calendario di frequentazione paritetico e promuove l’autoresponsabilità economica della madre.
App. Bari, n. 161/2025 Evolutivo La compartecipazione effettiva ai compiti di cura della figlia minore, sebbene in regime di collocamento prevalente, giustifica il riparto dell’assegno unico al 50% tra i genitori.
Trib. Novara, n. 338/2025 Evolutivo L’attuazione spontanea di un collocamento paritario alternato di fatto impedisce la decorrenza retroattiva del contributo di mantenimento e impone il riparto al 50% degli assegni familiari.
Trib. Lagonegro, n. 123/2025 Evolutivo In contesti ad elevata conflittualità, il collocamento paritario alternato funge da presidio per prevenire la manipolazione genitoriale della prole, favorendo il mantenimento diretto.

3.2 — Le ricadute in ambito probatorio: onere di allegazione e ruolo dirimente della CTU

Il tramonto delle presunzioni di genere sposta l’attentione dei giudici sull’istruttoria probatoria, imponendo alle parti un rigoroso onere di allegazione. Per sostenere l’idoneità di una frequentazione paritetica, le difese non possono limitarsi a formule di stile, dovendo documentare elementi di fatto concreti sulle abitudini del minore, sugli orari lavorativi e sulla logistica familiare. Tale rigore probatorio rappresenta la principale garanzia contro decisioni basate su pregiudizi, assicurando che il superiore interesse del minore sia accertato tramite risultanze oggettive e non con sterili postulati teorici.

La valutazione delle competenze educative richiede l’intervento della Consulenza Tecnica d’Ufficio, incaricata di esaminare la dinamica relazionale del nucleo familiare. Come evidenziato in dottrina da PezzuoloD2, l’indagine peritale deve focalizzarsi sulla capacità di cooperazione genitoriale e sull’assenza di condotte manipolatorie finalizzate all’esclusione dell’altro genitore. Lo svolgimento di tali indagini peritali consente di superare la rigidità delle contrapposizioni processuali, offrendo una rappresentazione dinamica della famiglia nella fase di rottura.

A questo proposito, anche l’audizione del figlio, del quale si sono analizzati altrove il rinnovo e i limiti in sede di ascolto del minore, assume una valenza relazionale decisiva per accertare i reali bisogni del fanciullo. Sotto questo profilo, appare necessario che il giudice ponga le valutazioni tecniche a fondamento della motivazione del provvedimento, evitando di disattendere le conclusioni peritali senza argomenti dotati di scientificità, a esclusiva salvaguardia dell’equilibrio psichico del minore.

3.3 — Il bilanciamento tra continuità abitativa, logistica ed equiparazione genitoriale (Trib. Novara e Trib. Lagonegro)

La stabilità spaziale dei figli incide in misura rilevante sull’applicabilità dei regimi a tempi paritetici, richiedendo una verifica attenta delle condizioni logistiche concrete delle case dei genitori. Come evidenziato dalla giurisprudenza in materia di distanza geografica nell’affidamento, l’eccessiva lontananza tra le abitazioni o l’assenza di un radicamento territoriale comune rendono impraticabile il collocamento paritario alternato della prole. Qualora sussistano la vicinanza territoriale e una buona organizzazione, il Tribunale di Lagonegro4 osserva che tale modello può operare come un’efficace misura di tutela contro condotte manipolative e contro il rischio di triangolazione dei minori nei conflitti familiari, favorendo il superamento delle ostilità personali dei genitori.

Sotto il profilo dell’equilibrio economico, il Tribunale di Novara5 ha chiarito che l’attuazione di fatto di una frequentazione alternata esclude la decorrenza retroattiva del contributo al mantenimento ordinario. Tale soluzione evita ingiustificati squilibri patrimoniali quando vi sia stato un mantenimento diretto già prestato in pendenza del giudizio. La disposizione per cui va restituito il 50% degli assegni familiari percepiti in via esclusiva da un solo genitore dà concreta attuazione al principio di pari dignità patrimoniale dei genitori. In questo contesto, appare opportuno che i giudici valorizzassero queste situazioni di fatto concordate, incoraggiando intese negoziali e prevenendo inutili contenziosi contabili, nell’esclusivo interesse a garantire il superiore benessere economico della prole.

04. L’impatto operativo sul contenzioso familiare

4.1 — La destrutturazione degli stereotipi culturali nelle strategie di difesa tecnica

La transizione della giurisprudenza verso una valutazione paritaria genitoriale impone una revisione profonda delle strategie difensive nelle aule giudiziarie. Superando schemi tradizionali legati a una predeterminazione di ruoli, l’avvocato matrimonialista deve fondare le proprie richieste su argomentazioni di fatto rigorose e verificabili. Come osserva FiorinD3, il tramonto della maternal preference riduce lo spazio per posizioni di rendita e costringe ciascun genitore a documentare la propria disponibilità relazionale concreta. L’allegazione di dettagliati progetti educativi e di orari lavorativi compatibili diviene il parametro principale per valutare l’adeguatezza genitoriale.

Il giudizio sul collocamento dei figli non può fondarsi su presunzioni astratte di idoneità basate sul genere o sull’età dei minori, dovendo invece accertare in concreto il superiore interesse del minore.

Tale impostazione coinvolge anche l’attività del consulente tecnico di parte, il cui compito consiste nell’orientare le indagini dei periti d’ufficio verso valutazioni esenti da pregiudizi di genere. La tutela della figura paterna non si presenta più come una richiesta di deroga eccezionale, ma costituisce la via per garantire il diritto del minore alla bigenitorialità nella sua quotidianità. In tale prospettiva, la pronuncia di legittimità1 offre uno strumento formale decisivo per superare i provvedimenti di merito basati su automatismi biologici. Sarebbe quanto mai opportuno che l’avvocatura condividesse questo canone di rigore probatorio, promuovendo piani di accudimento coordinati tra i genitori per preservare la stabilità relazionale dei minori.

4.2 — L’evoluzione formale e sostanziale del ruolo paterno (Cass. n. 1486/2025 e Cass. n. 1768/2026)

L’equiparazione delle figure genitoriali si riflette anche sull’evoluzione degli strumenti di tutela processuale. L’ordinanza n. 1486 del 21 gennaio 2025 della Corte di Cassazione6 ha chiarito che vi è spazio per la ricorribilità straordinaria ex art. 111 Cost. avverso i provvedimenti di reclamo emessi in via provvisoria sul collocamento. Riconoscendo l’idoneità di tali decreti a incidere stabilmente sui rapporti familiari, la Suprema Corte evita che la durata del processo determini effetti irreversibili a danno del padre. Questa tutela procedurale accelerata impedisce il consolidarsi di prassi orientate alla conservazione del solo legame materno per ragioni di mera provvisorietà temporale.

Al contempo, il principio di bigenitorialità deve confrontarsi con i limiti concreti della logistica e con la necessità di garantire ai minori riferimenti stabili. A questo riguardo, l’ordinanza n. 1768 del 26 gennaio 2026 della Corte di Cassazione7 esclude l’affido alternato a tempi paritetici quando la distanza geografica tra i genitori, residenti in Stati diversi, comporti sradicamento scolastico e disagi. Il principio di condivisione non opera come una regola matematica rigida, ma si configura come un canone flessibile di tutela, volto a mantenere il rapporto paterno salvaguardando un centro di vita stabile per i figli.

La figura paterna riceve così un recognitione sostanziale e procedurale, che impone ai tribunali di superare prassi di convalida formale delle sole richieste materne. Si auspica che i giudici di merito sappiano coniugare l’esigenza di stabilità dei minori con il refusal di preconcetti basati sul genere, giungendo a provvedimenti equi e bilanciati che promuovano una genitorialità condivisa e responsabile anche nelle situazioni di forte conflittualità.

05. Osservazioni conclusive

Il superamento delle vecchie presunzioni di adeguatezza materna segna un passaggio decisivo verso una profonda razionalizzazione del diritto di famiglia. Escludendo automatismi legati a rigidi ruoli di genere, la Suprema Corte rimette al centro del dibattito la necessità di un accertamento di fatto rigoroso, libero da pregiudizi. La tutela del benessere del fanciullo cessa di essere una formula declamatoria e si traduce in una prognosi individualizzata e concreta sulle reali risorse dei genitori e sulla loro attitudine collaborativa. Questo percorso argomentativo tutela la continuità affettiva, ponendosi a difesa dei diritti fondamentali delle relazioni filiali.

La concreta applicazione di tali coordinate impone ai magistrati di merito una conduzione dell’istruttoria improntata a neutralità di genere ed aderenza alle risultanze peritali. Le valutazioni dei consulenti d’ufficio e le risultanze dell’ascolto protetto non devono soccombere di fronte a risalenti stereotipi, dovendo invece guidare la statuizione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore. La stabilità del minore e una reale bigenitorialità richiedono che ad entrambi i genitori sia garantita pari dignità, promuovendo il mantenimento diretto e una ripartizione equa delle risorse fiscali e assistenziali. Tale approccio costituisce un limite efficace contro il rischio di allontanamento relazionale nei contesti separativi caratterizzati da aspra conflittualità.

La pronuncia in commento traccia una linea interpretativa che responsabilizza sia i magistrati sia i difensori. Si profila l’opportunità di un intervento del legislatore volto a coordinare la disciplina fiscale e previdenziale dei sussidi con i modelli di affido paritario alternato, al fine di rimuovere residue disuguaglianze. Favorire la compositione consensuale della crisi e la condivisione effettiva della cura rappresenta lo strumento principale per tutelare i minori nel momento della rottura del legame di coppia, garantendo il loro diritto a uno sviluppo sereno.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Giurisprudenza citata

  1. 1. Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ordinanza n. 6078 del 17 marzo 2026 — La pronuncia esclude in radice che la tenera età del minore possa fondare un automatismo di preferenza materna, imponendo una valutazione in concreto.
  2. 2. Corte d’appello di Trieste, Sezione I Civile, sentenza n. 49 del 28 febbraio 2025 — La decisione respinge l’applicazione della maternal preference per un minore in età prescolare e valorizza l’autoresponsabilità economica del coniuge disoccupato volontario.
  3. 3. Corte d’appello di Bari, Sezione I Civile, sentenza n. 161 del 7 febbraio 2025 — La sentenza stabilisce la ripartizione paritaria al 50% dell’assegno unico a fronte della compartecipazione concreta del padre ai compiti di cura.
  4. 4. Tribunale di Lagonegro, Sezione I Civile, sentenza n. 123 del 25 luglio 2025 — In contesti ad elevata conflittualità genitoriale, dispone il collocamento paritario alternato e il mantenimento diretto quale presidio relazionale a tutela del minore.
  5. 5. Tribunale di Novara, sentenza n. 338 del 8 luglio 2025 — La pronuncia esclude la retroazione del contributo di mantenimento a fronte di un regime di fatto paritario attuato, disponendo il riparto paritario degli assegni familiari.
  6. 6. Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ordinanza n. 1486 del 21 gennaio 2025 — Ammette la ricorribilità straordinaria ex art. 111 Cost. avverso le ordinanze di reclamo incidenti sul collocamento dei minori, in quanto idonee a determinare effetti definitivi.
  7. 7. Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ordinanza n. 1768 del 26 gennaio 2026 — La Corte esclude il collocamento paritario alternato qualora la rilevante distanza geografica comporti uno sradicamento relazionale ed educativo a danno del minore.

Dottrina richiamata

  1. D1. GASSANI G., La fine degli automatismi di genere nel collocamento dei figli, in Studio Legale Gassani, 2026. L’autore analizza criticamente l’erosione dei pregiudizi biologici di genere e l’affermazione della reale bigenitorialità condivisa.
  2. D2. PEZZUOLO S., Il superiore interesse del minore tra maternal preference e collocamento gender-neutral, in Sara Pezzuolo – Psicologia e Diritto, 2025. Contributo specialistico volto a delineare la metodologia d’indagine peritale della Consulenza Tecnica d’Ufficio.
  3. D3. FIORIN A., La Cassazione consolida il superamento della maternal preference, in Studio Fiorin, 2026. L’indagine ripercorre gli arresti di legittimità volti a destrutturare le prassi di merito automatiche sul collocamento prevalente.
Monica Cerchi

Avvocata del Foro di Roma

Si occupa di diritto di famiglia. Per Metodo Giuridico commenta la giurisprudenza in materia di rapporti familiari, tutela dei minori e crisi della coppia.

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