Ascolto del minore nei procedimenti di modifica del divorzio: rinnovo e limiti
Nota a Cass. civ., Sez. I, Ord. 20 aprile 2026, n. 10344
Abstract (Italiano)
L’ascolto del minore nei procedimenti di modifica del divorzio rappresenta uno dei nodi più delicati del diritto processuale della famiglia: la sentenza in commento — Cass. civ., Sez. I, Ord. 20 aprile 2026, n. 10344 — affronta la questione se il giudice d’appello sia tenuto a rinnovare l’audizione del minore già sentito in primo grado, ribadendo il principio della non automaticità del rinnovo. La Corte chiarisce che, nei giudizi di modifica delle condizioni di divorzio che non investono l’affido ma la sola modulazione dei tempi di visita, un’audizione già svolta che esprima una volontà stabile del minore può rendere superfluo il rinnovo, rigettabile anche implicitamente, salvo che la richiesta provenga dal curatore speciale. La pronuncia esclude altresì che il principio di bigenitorialità imponga un ampliamento automatico delle visite quando il minore stesso non lo richieda. Il secondo motivo di ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, ribadendo i limiti del sindacato di legittimità in materia di contributo al mantenimento del figlio.
Abstract (English)
The hearing of the minor in divorce modification proceedings constitutes one of the most sensitive issues in family procedural law. The decision under examination — Cass. civ., Sez. I, Ord. April 20, 2026, n. 10344 — addresses whether the appellate court is required to renew the hearing of a minor already heard at first instance, reaffirming the principle of non-automaticity of renewal. The Court clarifies that, in proceedings for the modification of divorce conditions that do not concern custody but only the modulation of visitation schedules, a prior hearing expressing the minor’s stable will may render renewal superfluous and subject to implicit rejection, unless the request comes from the minor’s special curator. The judgment also excludes that the principle of shared parenting (bigenitorialità) requires automatic expansion of visitation rights when the minor himself does not request it. The second ground of appeal is declared inadmissible for lack of specificity, reiterating the limits of the Court of Cassation’s review in matters of child maintenance contributions.
Indice dei Contenuti
Introduzione
La questione dell’ascolto del minore nei procedimenti di modifica del divorzio torna all’attenzione della Corte di cassazione con l’ordinanza n. 10344 del 20 aprile 2026, che offre l’occasione per precisare i confini tra il diritto del figlio a essere sentito — presidio fondamentale del suo protagonismo processuale — e il rischio che tale strumento venga trasformato in un adempimento iterabile a ogni grado del giudizio, piegato alla logica competitiva del conflitto tra genitori.
La vicenda al centro della pronuncia riguarda un padre divorziato che impugnava in cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Torino: quest’ultima aveva revocato l’estensione del diritto di visita al lunedì pomeriggio — introdotta dal Tribunale di primo grado — e aveva innalzato il contributo al mantenimento del figlio da trecento a seicento euro mensili. Tra i vizi denunciati figurava l’omessa rinnovazione dell’ascolto del minore in sede di gravame, con connessa violazione del principio di bigenitorialità nella modulazione dei tempi di visita.
La Corte rigetta entrambi i motivi, consolidando un orientamento già tracciato in precedenti pronunce: il rinnovo dell’audizione in appello non è atto dovuto quando una precedente audizione abbia registrato una volontà stabile del minore, e il principio di bigenitorialità non opera come automatismo espansivo delle prerogative del genitore non collocatario quando il figlio stesso non abbia manifestato la corrispondente esigenza. Sul fronte del contributo al mantenimento, la Cassazione ribadisce poi i limiti strutturali del sindacato di legittimità di fronte a censure che si risolvono in un riesame dei fatti.
Il caso e l’iter processuale
La vicenda familiare e i provvedimenti di merito
B.B. e A.A. avevano contratto matrimonio concordatario e si erano separati con sentenza del Tribunale di Cuneo su conclusioni conformi. Conclusasi la fase separativa, il Tribunale pronunciava con sentenza non definitiva del 27 settembre 2022 la cessazione degli effetti civili del matrimonio1 e, con sentenza definitiva del 30 novembre 2023, regolava le condizioni post-divorzili: affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre, assegnazione della casa coniugale, diritto di visita paterno ampliato al lunedì pomeriggio nelle settimane di weekend di competenza del padre, contributo al mantenimento del minore fissato in trecento euro mensili.
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 24 febbraio 2025, accoglieva parzialmente il gravame proposto dalla madre. Sul regime delle visite, revocava l’estensione al lunedì pomeriggio richiamando la volontà espressa dal minore davanti al Tribunale: il figlio aveva dichiarato di non voler modificare il precedente calendario di incontri con il padre, e i tempi di visita già previsti erano ritenuti sufficienti a soddisfare il principio di bigenitorialità. Sul piano economico, rilevava la palese disparità reddituale tra gli ex coniugi — il padre, imprenditore titolare al cinquanta per cento di una società, aveva dichiarato nel 2023 un reddito netto annuo di circa sessantatremila euro; la madre, impiegata a tempo indeterminato presso un ente locale, percepiva un reddito lordo di circa ventimila euro — e aumentava il contributo al mantenimento a seicento euro mensili, con decorrenza dalla domanda in primo grado.
Particolarmente rilevante, ai fini del successivo giudizio di legittimità, era la motivazione della Corte territoriale sull’ampliamento delle visite: non soltanto la volontà espressa dal minore depone nel senso della conferma del regime precedente, ma i diritti di visita del padre erano già strutturati in modo da garantire un rapporto continuativo e di qualità con il figlio, rendendo superflua l’ulteriore estensione.
I motivi del ricorso per cassazione
A.A. ricorreva in cassazione affidandosi a due motivi. Con il primo denunciava la nullità del procedimento d’appello per violazione degli artt. 315-bis, comma 3, e 473-bis.4 c.c., nonché dell’art. 337-ter, comma 1, c.c.: la Corte territoriale aveva omesso di rinnovare l’ascolto del minore senza alcuna motivazione, travisandone la volontà originaria resa davanti al Tribunale, e non aveva considerato che il lunedì pomeriggio la madre affidava il figlio a una bambinaia, essendo impegnata in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, mentre il padre non era sottoposto a vincoli di orario.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo: la Corte d’Appello avrebbe travisato i dati patrimoniali e reddituali, attribuendogli la proprietà di nove immobili anziché sei e ritenendo erroneamente i suoi redditi in aumento, laddove il reddito netto mensile — detratta la rata del mutuo — si attestava a soli duemilatrecentonovanta euro.
Il quadro normativo sull’ascolto del minore
Dall’art. 336-bis c.c. all’art. 473-bis.4 c.p.c.: evoluzione della disciplina
Ricostruendo il quadro normativo applicabile al caso di specie, occorre muovere dalla svolta impressa dal D.Lgs. n. 154 del 2013, che in attuazione della delega conferita dalla l. n. 219 del 2012 introdusse, tra le altre disposizioni, l’art. 315-bis c.c. — contenente l’enunciazione generale del diritto del minore all’ascolto in tutte le questioni e procedure che lo riguardano — e l’art. 336-bis c.c., dedicato alla disciplina processuale dell’audizione nei procedimenti giudiziari. La scelta del legislatore era stata quella di generalizzare un obbligo che in precedenza operava soltanto in alcune procedure specifiche, ancorando il diritto alla verifica della capacità di discernimento.
Con il D.Lgs. n. 149 del 2022, il legislatore è intervenuto nuovamente sull’impianto, abrogando gli artt. 336-bis e 337-octies c.c. e trasfondendone il contenuto negli artt. 473-bis.4 e seguenti c.p.c., collocando la disciplina dell’ascolto nel corpo del codice di rito. Le nuove disposizioni hanno acquistato efficacia dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. I giudizi pendenti, come quello qui in esame, restano regolati dalle norme previgenti.
Il riposizionamento sistematico non ha alterato la sostanza della regola. L’ascolto rimane strumento di partecipazione del minore alle decisioni che lo riguardano, non atto istruttorio nell’interesse delle parti processuali, e il giudice ne è il garante: ne valuta i presupposti, ne governa le modalità, ne decide l’opportunità sempre in funzione dell’interesse del figlio, non delle convenienze difensive dei genitori.
La distinzione tra minore dodicenne e infradodicenne
Il regime dell’art. 336-bis c.c. — come puntualmente ricostruito da Cass. n. 32359/20242 — costruisce attorno alla soglia dei dodici anni una distinzione di fondo nel trattamento dell’obbligo di ascolto. Per il minore che abbia compiuto questa età, la capacità di discernimento è presunta iuris et de iure: il giudice è tenuto a prevedere una scansione procedimentale dedicata all’audizione, salvo che non ritenga motivatamente l’ascolto superfluo o contrario all’interesse del minore. Il mancato ascolto del dodicenne privo di motivazione determina la nullità del procedimento.
Diversa è la posizione del minore infradodicenne: la capacità di discernimento non si presume, ma deve essere accertata. Il giudice ha il potere officioso di disporre l’ascolto, anche al solo fine di verificarne la capacità di esprimersi; in assenza di un’istanza di parte specifica e argomentata non è peraltro tenuto a giustificare la scelta omissiva. Quando invece l’ascolto sia richiesto da una parte, indicando i temi su cui si ritiene necessaria l’audizione, il giudice è tenuto a motivare il diniego.
La motivazione deve essere tanto più argomentata quanto più il minore si avvicina alla soglia degli anni dodici — criterio di graduazione che Cass. n. 32359/20242 enuncia con chiarezza. La logica è quella di una presunzione che affiora progressivamente: la capacità di esprimere una propria opinione sulle questioni che lo riguardano non compare improvvisamente al compimento del dodicesimo anno, ma cresce con il minore, sicché l’avvicinarsi alla soglia legale impone al giudice una riflessione più approfondita.
Ne deriva, in sintesi, una disciplina a tre livelli: al di sopra dei dodici anni l’ascolto è obbligatorio salvo motivata eccezione; nei mesi e anni immediatamente precedenti il compimento della soglia il diniego richiede motivazione rafforzata; nelle fasce di età più lontane, il giudice può omettere l’ascolto senza necessità di giustificazione specifica, purché nessuna parte abbia formulato un’istanza argomentata.
L’ascolto come diritto soggettivo del minore: funzione e presupposti
Fissata la cornice normativa, è utile soffermarsi sulla natura giuridica dell’istituto, perché da essa discendono le conseguenze sistematiche più significative. L’ascolto del minore non è un mezzo di prova nel senso tecnico del termine: non mira ad accertare fatti storici rilevanti per la decisione, né si colloca tra gli strumenti a disposizione delle parti per sostenere le proprie tesi. È, piuttosto, l’esercizio di un diritto soggettivo del minore — il diritto a essere ascoltato e a esprimere la propria opinione nelle questioni che lo riguardano — riconosciuto in attuazione dell’art. 12 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989.
Qualificarlo come diritto sottratto alla disponibilità delle parti produce conseguenze precise. Il giudice non è vincolato alle istanze di audizione formulate nell’interesse processuale dei genitori, ma è chiamato a valutare autonomamente se le condizioni per l’ascolto ricorrano. Il rigetto di un’istanza fondata su ragioni strategiche di parte può essere del tutto legittimo; l’omissione assoluta dell’ascolto in assenza di qualsiasi valutazione, al contrario, costituisce vizio che inficia il procedimento.
Le cause che consentono al giudice di non procedere all’ascolto sono individuate con un certo grado di tassatività: che l’audizione sia contraria all’interesse del minore; che sia manifestamente superflua; che il minore abbia espresso il proprio rifiuto. Si tratta di eccezioni che limitano un obbligo e come tali devono essere interpretate con rigore — non, però, con automatismo: la valutazione è sempre ancorata al caso concreto e richiede che il giudice conosca la situazione del bambino.
La superfluità manifesta ricorre quando un ascolto non aggiungerebbe elementi di conoscenza utili alla decisione: non perché il minore non sia capace di esprimersi, ma perché ciò che potrebbe dire è già sufficientemente noto al giudice attraverso altri strumenti — una precedente audizione, una relazione dei servizi sociali, le risultanze di una consulenza tecnica. Non ogni audizione già svolta esclude la necessità di una nuova: dipende dalla stabilità della situazione e dalla rilevanza delle sopravvenienze nel frattempo intervenute.
La causa ostativa del contrasto con l’interesse del minore risponde a una logica distinta: protegge il bambino da un coinvolgimento processuale che potrebbe causargli disagio o tensione, specie nelle situazioni di alta conflittualità tra i genitori, dove il rischio di strumentalizzazione dell’audizione è più elevato. Questa valutazione non si presta a standard astratti: richiede che il giudice conosca la situazione concreta del figlio, potendosi avvalere a tal fine delle relazioni dei servizi sociali e degli esiti della consulenza tecnica d’ufficio.
Ascolto del minore nei procedimenti di modifica del divorzio: la non automaticità del rinnovo
I principi fissati dalla Cassazione: le pronunce nn. 32359/2024 e 437/2024
L’ascolto del minore nei procedimenti di modifica del divorzio — a differenza di quanto accade nel giudizio principale — si inserisce in una cornice già definita, dove spesso esistono una o più audizioni precedenti. La questione che si pone con frequenza, e che la pronuncia in commento ripropone con nitidezza, è se il giudice d’appello sia tenuto a rinnovare l’audizione a ogni istanza di parte, o se possa legittimamente fare affidamento su quanto il minore ha già espresso. La risposta della Corte di cassazione è nel senso della non automaticità del rinnovo.
Il principio, richiamato anche da Cass. n. 32359/2024,2 è che l’audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica a ogni istanza reiterata nel grado d’appello o nelle fasi endoprocedimentali di modifica e revoca dei provvedimenti adottati, ove sia stata già disposta ed eseguita. La pronuncia n. 437/2024, richiamata nella sentenza in commento,1 precisa ulteriormente che l’ascolto non è atto istruttorio o burocratico, ma «l’esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice»: il giudice è tenuto a rendere motivazione esplicita e puntuale soltanto nel caso di totale omissione dell’ascolto, o di richiesta proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto.
Il ruolo del curatore speciale in questo contesto è determinante. Quando è il curatore speciale — e non un genitore — a richiedere il rinnovo dell’ascolto, la richiesta non è espressione di una strategia processuale adulta ma del diritto del minore azionato dal suo rappresentante. In questo caso il diniego richiede motivazione esplicita: il giudice non può tacere di fronte alla voce del titolare del diritto esercitata nella sua sede propria. Fuori da questa ipotesi, il diniego alle richieste di rinnovo può essere anche implicito, purché emerga chiaramente dalla struttura complessiva del provvedimento che l’omissione è stata consapevole e non casuale.
Questa distinzione — tra diniego implicito ammissibile e diniego implicito non ammissibile — riflette con coerenza la qualificazione dell’ascolto come diritto soggettivo del minore. Quando il titolare lo esercita attraverso il suo rappresentante processuale, la risposta del giudice dev’essere esplicita; quando è una parte adulta a invocare l’audizione per ragioni proprie, la valutazione può esprimersi nella motivazione complessiva del provvedimento, senza necessità di un diniego separato e formalizzato.
La superfluità implicita nel caso di specie
Applicando questi principi al caso di specie, la Corte di cassazione ritiene corretta la condotta della Corte d’Appello di Torino, che aveva implicitamente rigettato la richiesta di rinnovare l’ascolto del minore.1 Determinante, nella valutazione del Collegio, è la circostanza che il figlio avesse già dichiarato davanti al Tribunale di non voler modificare il precedente regime di visita. Tale posizione, non smentita da alcuna sopravvenienza, rendeva il rinnovo manifestamente superfluo: ciò che il minore avrebbe potuto dire in appello era già noto al giudice.
La pronuncia in esame non riguardava l’affido o la collocazione del minore — aspetti rispetto ai quali il principio di ascolto ha il massimo rilievo — ma soltanto l’estensione dei tempi di visita paterna di due lunedì mensili. Non era in discussione, insomma, l’assetto complessivo della responsabilità genitoriale. In questo contesto circoscritto, la stabilità della volontà già espressa assume un peso ancora maggiore: non vi era nulla di sostanzialmente nuovo da esplorare attraverso una nuova audizione.
Quanto all’allegazione relativa all’affidamento del minore a una bambinaia il lunedì pomeriggio, la Cassazione è netta: trattavasi di «mera asserzione» non accertata processualmente, inidonea in astratto a ledere l’interesse del minore in assenza di allegazioni specifiche. Il padre non aveva fornito elementi concreti che dimostrassero un pregiudizio effettivo per il figlio derivante da quella sistemazione; la circostanza era rimasta al livello della pura affermazione difensiva, priva di riscontro nel materiale istruttorio.
La soluzione adottata dalla Corte appare coerente con la funzione stessa dell’istituto. Il minore era stato sentito in primo grado e aveva espresso una posizione chiara. Rinnovare l’audizione in appello, in assenza di qualsiasi elemento nuovo, avrebbe significato non già tutelare il diritto del figlio a essere sentito — già esercitato — ma strumentalmente amplificare la sua voce nell’interesse di una delle parti adulte. Questa è, precisamente, la distorsione che la regola della non automaticità mira a prevenire.
Rimane aperta, peraltro, una questione che la pronuncia non affronta direttamente: cosa accade quando tra l’audizione di primo grado e il giudizio d’appello sia trascorso un tempo considerevole, tale da modificare la capacità di discernimento del minore o da rendere non più attuale la posizione in precedenza espressa? In questo caso la superfluità del rinnovo non sarebbe altrettanto scontata, e il giudice dovrebbe verificare se quanto il bambino aveva detto in un momento precedente della sua vita sia ancora rappresentativo delle sue reali aspettative. È un profilo che l’evoluzione giurisprudenziale potrà essere chiamata a precisare.
Il raccordo con la volontà stabile del minore
Il filo che tiene insieme la regola della non automaticità e la soluzione del caso concreto è la nozione di volontà stabile del minore. Non ogni audizione eseguita in primo grado esime il giudice d’appello dal rinnovare l’ascolto: lo esime quando la posizione espressa dal minore sia rimasta stabile e non siano intervenute sopravvenienze significative che la mettano in discussione. Nella specie il minore aveva chiaramente detto che non intendeva cambiare il precedente regime di visita; nessuna circostanza nuova era stata allegata e provata.
Questa impostazione ha il merito di preservare il diritto del minore senza trasformarlo in un adempimento procedurale ripetitivo. Il bambino che ha già parlato non deve essere costretto a farlo di nuovo soltanto perché un genitore ha impugnato il provvedimento che ne rispecchia le preferenze: ripetere l’audizione in queste condizioni produrrebbe uno stress inutile e — nelle situazioni di alta conflittualità — potenzialmente dannoso. La protezione del minore dalla strumentalizzazione processuale è essa stessa una componente della tutela del suo interesse.
Va però rilevato che la regola funziona bene quando la volontà precedente del minore sia stata correttamente registrata e il figlio abbia avuto reale libertà di esprimersi. Qualora l’audizione di primo grado sia stata superficiale, o il bambino abbia avuto scarsa possibilità di parlare senza condizionamenti — circostanza non verificabile senza rinnovare l’ascolto — il rigetto implicito in appello rischierebbe di cristallizzare una posizione che non riflette autenticamente la sua voce. È un profilo di garanzia che la giurisprudenza potrebbe essere chiamata a sviluppare, per evitare che la regola della superfluità si rovesci nel suo contrario.
Bigenitorialità e modulazione dei tempi di visita
Il principio di bigenitorialità tra diritto del genitore e interesse del minore
La pronuncia in commento tocca il principio di bigenitorialità sancito dall’art. 337-ter, comma 1, c.c., affermandone la natura di valore ordinamentale non assoluto. Il diritto del figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori — e, correlativamente, il diritto di ciascun genitore a un tempo di qualità con il figlio — non opera come regola espansiva automatica: deve essere bilanciato con le esigenze concrete del minore, inclusa la posizione che lo stesso bambino ha saputo esprimere nei procedimenti che lo riguardano.
La Corte d’Appello di Torino aveva revocato l’ampliamento al lunedì pomeriggio anche perché il regime di visita paterno era già strutturato in modo da soddisfare il principio di bigenitorialità, senza che l’ulteriore estensione rispondesse a un reale interesse del figlio. La Cassazione convalida questa impostazione, escludendo che la bigenitorialità imponga al giudice di ampliare i tempi di visita indipendentemente dal quadro complessivo.1 Non basta che vi sia uno spazio temporale formalmente non occupato: occorre che l’ampliamento risponda a un bisogno concreto del minore.
Va chiarito che questa lettura non svuota il principio di bigenitorialità della sua portata normativa, né esclude che il genitore non collocatario possa ottenere un ampliamento del tempo con il figlio. Significa, piuttosto, che la bigenitorialità è uno strumento di calibrazione del regime dei rapporti genitore-figlio in funzione del benessere del minore, non un titolo autonomo che il genitore può azionare a prescindere dalla situazione concreta. Il giudice valuta se i tempi di visita esistenti garantiscano un rapporto continuativo e significativo; se la risposta è positiva, il principio è già soddisfatto.
Nel caso di specie, la convergenza tra la volontà del minore — contrario all’ampliamento — e la sufficienza già accertata del regime esistente ha reso priva di fondamento la pretesa del padre. Interesse del minore e principio di bigenitorialità si sono allineati nella stessa direzione, senza che sorgesse la necessità di bilanciare valori in conflitto: la situazione esistente li tutelava entrambi.
La volontà del minore come elemento di bilanciamento
La volontà espressa dal minore non assurge, nel sistema delineato dalla pronuncia, a veto insuperabile sulle scelte del giudice. È, tuttavia, un elemento che il giudice deve ponderare nel bilanciamento tra l’interesse del figlio alla bigenitorialità e le sue esigenze concrete di vita, relazione e stabilità. Quanto più il minore cresce e quanto più la sua posizione appare consapevole e non condizionata, tanto maggiore è il peso che essa esercita nella valutazione complessiva del regime di visita.
La pronuncia non affronta esplicitamente il tema delle situazioni in cui la volontà del minore sia percepita come frutto di condizionamento da parte del genitore collocatario. La logica del bilanciamento che essa esprime lascia tuttavia spazio a una risposta differenziata: in quei casi la posizione del bambino perderebbe il suo peso specifico come elemento autonomo di valutazione e tornerebbe a essere sintomo di una disfunzione relazionale da affrontare con strumenti diversi — intervento dei servizi sociali, percorso di mediazione familiare, eventuale ridefinizione dell’assetto di affidamento.
I limiti del sindacato di legittimità sul contributo al mantenimento
La proporzionalità come criterio normativo e i suoi profili applicativi
Affrontando il secondo motivo di ricorso, la Cassazione torna su un tema ricorrente nel diritto di famiglia: i criteri di determinazione del contributo al mantenimento del figlio nei giudizi divorzili e nelle loro modifiche. La Corte d’Appello di Torino aveva aumentato il contributo da trecento a seicento euro mensili richiamando non soltanto le accresciute esigenze del minore con il progredire dell’età, ma anche la significativa disparità reddituale tra i coniugi: reddito netto annuo del padre di quasi sessantaquattromila euro, a fronte di un reddito lordo della madre di circa ventimila euro.1
Il criterio di proporzionalità applicato dalla Corte d’Appello trova fondamento nel sistema dei provvedimenti relativi ai figli: entrambi i genitori sono tenuti a contribuire al mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito, tenuto conto delle esigenze del figlio e delle rispettive capacità economiche. Si tratta di un criterio di diritto, e come tale sarebbe in teoria sindacabile in sede di legittimità: se il giudice di merito avesse applicato un parametro diverso da quello normativo, o ne avesse distorto il contenuto, il ricorso per cassazione potrebbe cogliere nel segno.
Il problema del secondo motivo è che non censura l’applicazione del criterio in sé, ma contesta i dati di fatto su cui tale applicazione si fonda: il numero degli immobili posseduti dal padre, l’andamento del reddito negli anni di imposta precedenti, la correttezza del calcolo del reddito netto. Si tratta, in altri termini, di una critica all’accertamento di fatto operato dalla Corte d’Appello, non a una questione di diritto. E questo tipo di censura è inammissibile davanti alla Corte di cassazione.
Emblematico, in tal senso, il rilievo della Cassazione per cui il ricorrente non aveva illustrato la specifica decisività dei documenti indicati, né aveva colto la ratio complessiva della statuizione impugnata. Quest’ultima non si fondava soltanto sulle accresciute esigenze del minore, ma anche sul criterio di proporzionalità rispetto ai maggiori redditi del padre. Anche ipotizzando dimostrati i dati reddituali dedotti dal ricorrente, il criterio di proporzionalità avrebbe potuto comunque giustificare un aumento del contributo rispetto ai trecento euro fissati nel 2018 — e il motivo non argomentava nulla in questo senso.
Questione di diritto e accertamento di fatto nei ricorsi per cassazione in materia familiare
La distinzione tra questione di diritto e accertamento di fatto ha nel giudizio di cassazione una valenza strutturale. La Corte di legittimità verifica se il giudice di merito abbia applicato correttamente le norme, non se la soluzione fattuale sia la più esatta tra le possibili. Nei procedimenti di famiglia, dove la determinazione del contributo al mantenimento implica una valutazione comparativa di redditi, patrimoni ed esigenze del figlio, il confine tra i due piani è spesso sottile ma non invalicabile.
Il secondo motivo del ricorso in esame illustra il rischio di confusione tra i due livelli. Il ricorrente lamentava un travisamento dei dati patrimoniali e reddituali, ma non indicava in che modo tale travisamento integrasse una violazione di legge. Limitarsi ad affermare che i dati erano errati non è sufficiente a formulare un motivo ammissibile: occorre indicare quale norma il giudice abbia violato nell’applicare il criterio di proporzionalità, o quale principio processuale sia stato disatteso nella valutazione delle prove.
La tecnica redazionale del ricorso per cassazione in materia familiare impone, dunque, di separare con nettezza i due piani: si censura come vizio di legge la scelta del criterio o la sua applicazione astratta; si censura come omesso esame di fatto decisivo la mancata considerazione di un elemento probatorio specifico e determinante. Il secondo motivo ha mescolato i due profili, rendendo inevitabile la declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni
L’ordinanza n. 10344 del 2026 si inserisce con coerenza nel solco di un orientamento che la Corte di cassazione sta progressivamente consolidando. L’ascolto del minore nei procedimenti di modifica del divorzio è diritto del figlio, non strumento processuale dei genitori, e il suo rinnovo in appello non è atto dovuto quando una precedente audizione abbia già registrato una volontà stabile e non siano intervenute sopravvenienze rilevanti. Il principio di bigenitorialità, a sua volta, non opera come automatismo espansivo delle prerogative del genitore non collocatario, ma come valore da bilanciare con le esigenze concrete del minore, inclusa la posizione da questi espressa.
Rimane tuttavia un profilo che la giurisprudenza è chiamata a sviluppare: la regola del diniego implicito funziona bene quando la precedente audizione sia stata genuina e approfondita, ma rischia di cristallizzare posizioni del minore non autenticamente libere nelle situazioni di alta conflittualità. Sarebbe opportuno che il legislatore — o, in via interpretativa, la giurisprudenza di legittimità — precisasse i presupposti in presenza dei quali il decorso del tempo o il mutamento delle condizioni di vita impone al giudice d’appello di considerare il rinnovo dell’ascolto come necessario, a presidio di una voce del minore che deve poter restare viva, autentica e attuale in ogni fase del procedimento che lo riguarda.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
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Art. 315-bis, comma 3, cod. civ. (diritto del minore all’ascolto) -
Art. 336-bis cod. civ. (testo previgente, introdotto da D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) -
Art. 337-ter, comma 1, cod. civ. (bigenitorialità e diritto di visita) -
Artt. 473-bis.4 e ss. cod. proc. civ. (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in vigore dal 28 febbraio 2023) -
Artt. 101, 115, 116, 132 comma 2 n. 4, cod. proc. civ. -
Art. 111 Costituzione (giusto processo) -
Art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo, New York, 20 novembre 1989 (ratificata con l. 27 maggio 1991, n. 176) -
D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione) -
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma del processo civile)
Giurisprudenza citata
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1.
Cass. civ., Sez. I, Ord. (data ud. 27 marzo 2026) 20 aprile 2026, n. 10344 — in tema di ascolto del minore nei procedimenti di modifica del divorzio, rinnovo implicito dell’audizione in appello, principio di bigenitorialità e criteri di determinazione del contributo al mantenimento del figlio -
2.
Cass. civ., Sez. I, Ord. (data ud. 12 settembre 2024) 13 dicembre 2024, n. 32359 — in tema di ascolto del minore nei procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale, distinzione tra dodicenni e infradodicenni, presupposti e limiti dell’obbligo di audizione, nullità per mancato ascolto
