Mandato specifico ad impugnare per l’assente: l’onere è generale
La rimessione alle Sezioni Unite sulla portata dell’art. 581, comma 1-quater, c.p.p. di fronte a motivi di rito
Aggiornato al 16 luglio 2026. Questione rimessa alle Sezioni Unite; principio di diritto non ancora enunciato alla data di pubblicazione.
Abstract (Italiano)
Il presente contributo analizza la controversa questione rimessa alle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 20709 del 2026 della Corte di Cassazione, concernente l’ambito applicativo dell’art. 581, comma 1-quater, c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia. In particolare, si esamina se l’obbligo di allegare il mandato specifico ad impugnare per l’assente gravi sul difensore d’ufficio dell’imputato giudicato in assenza anche laddove l’impugnazione investa in via esclusiva la regolarità della dichiarazione di assenza. La dottrina e la giurisprudenza si sono spaccate sul punto: un orientamento rigorista esclude deroghe per via interpretativa a un requisito formale estrinseco di ammissibilità dell’impugnazione; un altro indirizzo, di impronta garantista, ravvisa in tale pretesa un paradosso logico, atteso che si richiede un mandato all’imputato che contesta proprio l’effettiva conoscenza del procedimento. L’ordinanza di rimessa e i recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (tra cui la pronuncia della Sezione IV sul mero errore materiale di qualificazione cartolare dell’assenza) offrono lo spunto per una riflessione sistematica sull’equilibrio tra le esigenze di deflazione processuale e la tutela costituzionale del diritto di difesa e della conoscenza effettiva del processo penale.
Abstract (English)
This article analyzes the controversial issue referred to the Joint Sections of the Supreme Court of Cassation with order no. 20709 of 2026, concerning the scope of application of Art. 581, paragraph 1-quater of the Italian Code of Criminal Procedure, introduced by the Cartabia reform. Specifically, it examines whether the defender appointed by the court is obliged to attach a specific mandate to appeal on behalf of the absent defendant even when the appeal exclusively contests the legitimacy of the declaration of absence. Case law and doctrine are divided on the point: a strict interpretation excludes any judicial exceptions to an extrinsic formal requirement for the admissibility of the appeal; a more protective view finds a logical paradox in this requirement, since a mandate is requested from a defendant who is contesting the actual knowledge of the proceedings. The referral order and recent rulings (including the Fourth Section’s decision on clerical errors in the definition of absence) offer the opportunity for a systematic reflection on the balance between procedural deflation and the constitutional right of defense.
- Oggetto del rinvio nomofilattico: La questione rimessa alle Sezioni Unite (ord. n. 20709/2026) riguarda l’onere del mandato specifico ad impugnare ex art. 581, comma 1-quater, c.p.p., specificamente quando l’impugnazione contesta la regolarità della dichiarazione di assenza dell’imputato.
- Il paradosso logico sollevato dall’indirizzo garantista: Richiedere la prova del contatto effettivo e del mandato specifico a chi lamenta proprio di non aver conosciuto il processo crea un cortocircuito processuale idoneo a sanare illegittimamente la violazione del contraddittorio.
- La rigidità della tesi rigorista: L’orientamento prevalente esclude deroghe per via interpretativa, qualificando il mandato come requisito formale estrinseco imprescindibile dell’atto di impugnazione della sentenza ordinaria.
- La distinzione tra assenza sostanziale ed errore cartolare: La sentenza n. 24855/2026 della Sezione IV delinea un correttivo chiarificatore, escludendo l’operatività del mandato speciale se la qualifica di “assente” in epigrafe è frutto di un mero errore materiale di rito.
In tema di impugnazioni penali, la questione se il mandato specifico ad impugnare previsto dall’art. 581, comma 1-quater, c.p.p. per l’imputato giudicato in assenza sia richiesto, a pena di inammissibilità dell’atto, anche qualora con il gravame si deduca l’illegittimità della dichiarazione di assenza, è rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Indice dei Contenuti
01. Introduzione: la pronuncia Cass. Pen. n. 20709/2026
Con l’ordinanza n. 20709 del 2026, la Cassazione Penale, Sez. I, n. 20709/2026,1 interviene sui limiti formali del gravame. Al centro del dubbio nomofilattico vi è l’applicazione del mandato specifico ad impugnare per l’assente, meccanismo introdotto per certificare la reale volontà dell’imputato di coltivare il giudizio. La fisionomia dell’onere solleva una frizione sistematica. Le esigenze di efficienza deflattiva della giurisdizione si scontrano con il nucleo delle garanzie difensive, in particolare con il diritto a eccepire la nullità della vocatio in iudicium.
Il nodo teorico riguarda la qualificazione del mandato come requisito estrinseco di validità dell’atto di impugnazione. La giurisprudenza maggioritaria attribuisce all’onere una portata generale. L’indirizzo rigorista non ammette deroghe di rito. Una simile fermezza si scontra con l’obiezione di chi ravvisa un paradosso logico nel pretendere la firma di un incarico speciale da parte del soggetto che lamenti proprio la mancata conoscenza effettiva del procedimento. La risposta delle Sezioni Unite ridisegnerà i poteri del difensore d’ufficio e i confini dei rimedi restitutori.
I giudici rimettenti escludono che l’onere di allegazione possa subire scissioni concettuali a seconda dei motivi di ricorso. La denuncia di un error in procedendo, come l’illegittima declaratoria di assenza, soggiace alle stesse barriere formali previste per le questioni di merito. Il formalismo impone di misurare la tenuta del sistema interno rispetto alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che esige prove certe di conoscenza per celebrare il processo in absentia. La pronuncia si colloca sul confine sottile tra la responsabilizzazione delle parti e la tenuta del contraddittorio.
02. Il quadro normativo: la disciplina dell’assenza dopo la Riforma Cartabia
2.1 — La genesi e la ratio dell’art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
L’inserimento dell’art. 581, comma 1-quater, c.p.p. risponde all’esigenza di razionalizzare il sistema delle impugnazioni nel processo penale. Nel vecchio assetto, il gravame contro le sentenze rese in assenza avveniva spesso per iniziativa unilaterale del legale. Si produceva così un automatismo difensivo slegato da un effettivo contatto con l’assistito. Il legislatore del 2022 ha imposto una forte responsabilizzazione del difensore e dello stesso imputato, chiamati a dimostrare l’interesse concreto al riesame. Come rileva Citterio2, la riforma sposta l’accento dal formalismo del rito alla sostanziale consapevolezza della parte.
L’ammissibilità dell’atto è subordinata al rilascio di uno specifico mandato ad impugnare, successivo alla pronuncia del primo grado. Il documento deve contenere, a pena di decadenza, l’elezione o dichiarazione di domicilio. La regola opera come filtro e selezione in entrata dei ricorsi, per impedire gravosi giudizi di secondo grado a beneficio di imputati ormai irreperibili. Il legame tra la rappresentanza tecnica e la volontà del rappresentato viene rinsaldato. Si arrestano così le impugnazioni proposte al buio dal difensore d’ufficio.
La giurisprudenza ha qualificato la prescrizione come condizione di validità dell’impugnazione, idonea a limitare la legittimazione ad agire del difensore. Parte della dottrina paventa una eccessiva comprimidibilità del diritto di difesa, specie per i soggetti marginali o irreperibili di fatto. La Corte costituzionale ha difeso la tenuta del sistema valorizzando la stabilità del giudicato ed evitando che l’inerzia dell’imputato alimenti impugnazioni fittizie, destinate a sfociare in successivi rimedi straordinari.
2.2 — L’evoluzione del giudizio in assenza dopo la Riforma Cartabia
La disciplina del processo in assenza poggia sul superamento della conoscenza legale o presunta, a favore della conoscenza effettiva del procedimento. Il vecchio rito contumaciale esponeva il sistema a censure di incompatibilità con i canoni del giusto processo e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’ordinamento esige oggi che la vocatio in iudicium offra la certezza che l’imputato conosca la pendenza e scelga volontariamente di non comparire. Biondi3 osserva che tale rigore risponde a un preciso dovere di lealtà processuale.
In tale contesto, l’art. 581, comma 1-quater, c.p.p. opera come corollario sistematico. L’onere del mandato speciale convalida la volontà di impugnare da parte di chi non è comparso in primo grado. La Riforma Cartabia e la successiva Legge Nordio, che ha limitato la regola al solo difensore d’ufficio, cercano un punto di equilibrio tra il principio di efficienza e il diritto di difesa. Il mandato successivo alla sentenza disincentiva i gravami di puro rito. L’obiettivo è deflazionare il contenzioso, limitando il ricorso tardivo a rimedi straordinari contro il giudicato penale.
03. Il contrasto interpretativo in seno alla giurisprudenza di legittimità
| Sentenza / Autorità | Orientamento | Principio in Sintesi |
|---|---|---|
| Cass. Pen., Sez. I, n. 12475/2024 | Rigorista | Il mandato specifico ad impugnare ex art. 581, comma 1-quater, c.p.p. è requisito estrinseco dell’atto e si applica anche quando si censura l’illegittimità della dichiarazione di assenza. |
| Cass. Pen., Sez. II, n. 34657/2025 | Rigorista | Non sono ammesse deroghe interpretative all’onere formale del mandato speciale, anche se l’impugnazione investe la corretta instaurazione del contraddittorio. |
| Cass. Pen., Sez. III, n. 18031/2026 | Garantista | L’onere del mandato speciale non opera se il gravame censura la nullità della dichiarazione di assenza per difetto di effettiva conoscenza del processo. |
| Cass. Pen., Sez. IV, n. 24855/2026 | Correttivo | L’art. 581, comma 1-quater, c.p.p. postula un’assenza processuale reale; l’onere non si applica se la qualifica di assente in sentenza è frutto di un mero errore materiale cartolare. |
3.1 — La linea rigorista: il mandato speciale come requisito formale estrinseco
L’indirizzo rigorista esclude ogni deroga interpretativa all’applicazione dell’art. 581, comma 1-quater, c.p.p. Per questa tesi, la norma governa lo statuto formale delle impugnazioni senza eccezioni connesse al merito delle doglianze. L’allegazione del mandato specifico ad impugnare per l’assente, unito all’elezione o dichiarazione di domicilio, configura un presupposto estrinseco. L’esame di tale requisito precede, per necessità logica e giuridica, il vaglio di qualsiasi vizio di rito o di merito.
Il principio trova riscontro nella decisione di Cassazione Penale, Sez. II, n. 34657/2025,4. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso del difensore d’ufficio, escludendo che la contestazione sulla regolarità dell’assenza possa elidere l’obbligo. La lettera della legge non ammette eccezioni. Si tratta di disposizione di stretta interpretazione, che vieta applicazioni analogiche. L’onere investe l’impugnazione nella sua globalità. Al giudice è preclusa la scissione dei motivi di gravame in sede preliminare.
La pronuncia capofila della Sezione I, n. 12475/2024,5 conferma tale severità. La Corte rileva che il mandato post-sentenza condiziona l’atto a pena di inammissibilità formale. Risulta irrilevante la tipologia di vizio denunciata. Anche la deduzione di nullità della dichiarazione di assenza incontra una invalicabile preclusione procedurale se il difensore d’ufficio agisce sprovvisto del mandato speciale.
La linea rigorista garantisce una progressione consapevole del rapporto processuale. Ammettere l’impugnazione al buio da parte del difensore d’ufficio al fine di eccepire un vizio di notifica riprodurrebbe la patologia che il legislatore ha inteso estirpare. Ovvero, lo svolgimento di processi fittizi contro soggetti disinteressati o ignari. Il gravame ordinario presuppone la manifestazione attuale di volontà del condannato. A fronte di una incolpevole mancata conoscenza, il sistema offre rimedi diversi e differiti, compresi i rimedi straordinari.
3.2 — La prospettiva garantista: il paradosso della sanatoria indotta
La giurisprudenza garantista evidenzia invece il rischio di un corto circuito logico. Il paradosso emerge quando l’appello mira a confutare in radice la validità della dichiarazione di assenza. Se l’imputato è rimasto ignaro del procedimento a causa di una notifica nulla, esigere un mandato specifico ad impugnare per l’assente dopo la sentenza significa imporre un adempimento impossibile. Ruggieri6 rileva che questo formalismo produce una sanatoria indotta dei vizi di rito. L’accesso al controllo di legalità ne esce precluso, con grave vulnus per il diritto al contraddittorio.
L’indirizzo trova espressione in Cassazione Penale, Sez. III, n. 18031/2026,7. La sentenza accoglie il ricorso del difensore d’ufficio contro l’inammissibilità dell’appello. Secondo la decisione, l’obbligo di allegare il mandato non opera se l’impugnazione contesta il presupposto dell’assenza. Bloccare il gravame in nome di una decadenza pensata per l’assente consapevole contrasta con il favor impugnationis. L’asimmetria è evidente. Impedire al difensore di eccepire la nullità dell’ordinanza dibattimentale finisce per legittimare una progressione cieca del giudizio, in spregio alla tutela delle garanzie costituzionali.
3.3 — La giurisprudenza intermedia e il rilievo dell’errore materiale
Un indirizzo di rilievo pratico distingue tra assenza sostanziale del prevenuto ed errore materiale commesso nell’epigrafe del provvedimento. Spesso l’imputato partecipa alle udienze del giudizio di primo grado, ma il testo della sentenza lo qualifica, per un refuso di cancelleria, come assente. In tali casi, pretendere il mandato specifico ad impugnare per l’assente contrasta con la ratio della riforma.
La pronuncia di Cassazione Penale, Sez. IV, n. 24855/2026,8 interviene su questa fattispecie. Un imputato, presente alla convalida del rito direttissimo, era stato qualificato come assente nella sentenza del Tribunale. Il difensore d’ufficio aveva interposto appello senza mandato e la Corte territoriale aveva dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione. La Suprema Corte ha annullato senza rinvio la pronuncia d’appello. I verbali certificavano la presenza materiale dell’imputato nelle prime fasi del giudizio.
L’errore cartolare non impone l’adempimento dell’art. 581, comma 1-quater, c.p.p. se il processo si è svolto in presenza dell’imputato. Dinanzi a un error in procedendo, il giudice dell’impugnazione opera come giudice del fatto processuale. Egli ha il dovere di consultare i verbali per accertare lo svolgimento reale delle udienze. L’arresto delimita il perimetro applicativo dell’onere, ancorandolo alla dinamica concreta del processo penale e non alla mera qualificazione letterale della sentenza.
04. L’ordinanza di rimessione n. 20709/2026 e i nodi problematici
4.1 — La rimessione nomofilattica: i quesiti sottoposti alle Sezioni Unite
Registrato il contrasto sul perimetro dell’onere formale, la Prima Sezione, con l’ordinanza n. 20709/2026,1, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite. Il quesito rivolto all’organo della nomofilachia verte sulla necessità di allegare il mandato specifico ad impugnare per l’assente anche qualora il ricorso deduca la nullità della citazione o la mancata conoscenza del processo. L’interrogativo ridefinirà lo statuto dei difensori nei procedimenti in absentia e i confini effettivi del favor impugnationis.
La trattazione del ricorso è fissata per il 29 ottobre 2026. La decisione del massimo consesso si colloca nel quadro della riorganizzazione deflattiva della giustizia penale. Le Sezioni Unite stabiliranno se l’inammissibilità operi come sbarramento incondizionato, prevalendo sui motivi di rito, o se debba cedere dinanzi a vizi di costituzione del rapporto processuale. La questione esige una valutazione di sistema sul raccordo tra la legittimazione del difensore d’ufficio e la volontà manifesta del condannato in absentia.
4.2 — L’inconsistenza delle deroghe implicite e il rapporto con l’art. 586 c.p.p.
L’argomento rigorista si misura con il regime di impugnazione delle ordinanze endoprocessuali. La tesi garantista valorizza il disposto dell’art. 586 c.p.p. per desumere una derogabilità implicita dell’onere. Secondo questo approccio, poiché il provvedimento sull’assenza è impugnabile solo con la sentenza, non dovrebbe soggiacere ai rigidi filtri formali stabiliti per il gravame principale.
La lettura coordinata delle pronunce Cass. Sez. II n. 34657/2025,4 e Cass. Sez. I n. 12475/2024,5 confuta tale interpretazione. L’art. 586 c.p.p. coordina la tempistica del gravame e non ha una capacità derogatoria autonoma. Disciplina solo il momento in cui proporre doglianza contro i provvedimenti intermedi, richiamando forme e termini della sentenza. La sentenza attrae l’ordinanza endoprocessuale nel proprio regime formale di validità.
L’art. 586 c.p.p. disciplina solo la tempistica del gravame differito per le ordinanze endoprocessuali, ma non ha capacità di deroga rispetto ai requisiti di validità formale dell’atto di impugnazione della sentenza stabiliti in via generale.
Non sono ammissibili scissioni di rito nell’atto di gravame. L’inammissibilità per mancanza di mandato travolge anche le censure contro l’ordinanza di assenza. La tesi di un doppio binario di ammissibilità — ricorso valido per il vizio di costituzione e nullo per il merito — è priva di riscontro. Il mandato speciale costituisce un presupposto estrinseco e unitario per la validità dell’impugnazione.
L’argomento letterale trova sponda nella natura eccezionale del favor impugnationis. Le disposizioni che stabiliscono decadenze o inammissibilità sono di stretta interpretazione per il giudice. Introdurre deroghe per via pretoria scardinerebbe la tassatività delle forme processuali. L’operatività dell’onere formale e del mandato specifico ad impugnare per l’assente è uniforme. Questo rigore limita il contenzioso fittizio promosso dal difensore d’ufficio.
4.3 — Il coordinamento sistematico con la rescissione del giudicato e la restituzione nel termine
A sostegno della tesi rigorista milita l’esistenza di tutele alternative per chi non abbia conosciuto il processo. Il codice di rito offre strumenti specifici a fronte di una dichiarazione di assenza illegittima. La restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. e la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. consentono di dedurre, in via differita, la mancata conoscenza effettiva del processo.
Questi strumenti escludono la necessità di forzare lo statuto delle impugnazioni ordinarie. L’imputato dichiarato assente con notifica nulla, spirati i termini di gravame, non perde il diritto di difesa. La parte ha facoltà di attivare la tutela dimostrando l’incolpevole ignoranza del giudizio. La coerenza del sistema ne esce garantita, in modo analogo ai riflessi sul giudicato penale nel processo tributario, preservando il contraddittorio processuale.
L’onere del mandato specifico ad impugnare per l’assente opera per le sole impugnazioni ordinarie. In questa fase la legge esige una prova di contatto tra il condannato e il difensore d’ufficio. Ammettere il gravame in via ordinaria senza tale prova sovrappone i rimedi ordinari a quelli straordinari. Si alimenterebbe una progressione procedurale fittizia, contraria all’esigenza deflattiva della riforma, volta a evitare giudizi destinati comunque alla rescissione.
4.4 — La delimitazione dell’assenza processuale rispetto alla presenza sostanziale
La delimitazione dell’onere impone un confine netto tra assenza sostanziale ed effettiva presenza del condannato. La distinzione evita dannose derive formalistiche. Se l’imputato partecipa al dibattimento, il gravame non soggiace alle formalità speciali. L’esclusione vale anche a fronte di una qualificazione erronea nella sentenza. L’indagine del giudice dell’impugnazione verte sul fatto processuale dello svolgimento delle udienze. Un errore cartolare non può comprimere il diritto di difesa.
La sentenza di Cassazione Penale, Sez. IV, n. 24855/2026,8 esamina il caso dell’imputato Belkhir Moataz. Presente alla convalida del rito direttissimo, l’imputato si era poi allontanato volontariamente. La qualifica di assente nella sentenza costituiva un mero lapsus. La Suprema Corte ribadisce che il mandato specifico ad impugnare per l’assente presuppone un’estraneità sostanziale al procedimento. La partecipazione attiva a una sola udienza esclude l’onere, autorizzando il difensore d’ufficio a proporre l’impugnazione nei modi ordinari.
05. Conclusioni e prospettive di riforma sistemica
Il rinvio nomofilattico alle Sezioni Unite segna l’evoluzione del rito penale. Il contrasto tra le sezioni evidenzia la tensione tra esigenze di celerità della giurisdizione e rispetto delle garanzie. La decisione del massimo collegio condizionerà i poteri del difensore d’ufficio e la sorte dei gravami ordinari proposti nell’interesse dell’assente.
La tesi rigorista, tesa a qualificare il mandato speciale come requisito estrinseco a pena di inammissibilità, traduce le intenzioni deflattive della Riforma Cartabia. Il rigore delle forme esclude la celebrazione di gravami privi di un reale collegamento conoscitivo tra difensore e assistito. La scelta si inserisce nella tendenza, visibile anche nei limiti al ricorso del pubblico ministero in caso di doppia assoluzione, diretta alla contrazione dei gravami fittizi.
La tesi garantista difende la centralità del contraddittorio. L’inammissibilità del ricorso non può sanare un vizio originario della vocatio in ius. Esigere la prova del contatto da chi lamenti l’incolpevole ignoranza del giudizio rischia di sfociare in una denegata giustizia. Risolvere il contrasto richiederà alle Sezioni Unite uno sforzo di coordinamento costituzionale, salvaguardando le garanzie dell’imputato inconsapevole senza vanificare la ratio della riforma.
In conclusione, si profila la necessità di un intervento nomofilattico che faccia chiarezza sul perimetro applicativo dell’onere formale. L’approdo auspicabile dovrebbe salvaguardare il rilievo immediato dell’errore materiale cartolare delineato dalla Sezione IV, valorizzando la distinzione tra assenza reale e formale. Solo un’interpretazione costituzionalmente orientata consentirà di contemperare l’obiettivo della ragionevole durata del processo con la tutela effettiva del diritto di difesa, scongiurando il rischio che la forma prevalga sul diritto sostanziale.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
Giurisprudenza citata
- 1. Corte di Cassazione, Sezione I penale, ordinanza n. 20709 del 5 giugno 2026 — Rimette alle Sezioni Unite la questione circa la necessità del mandato specifico ad impugnare per l’assente qualora si deduca la nullità della vocatio in ius.
- 2. Corte di Cassazione, Sezione II penale, sentenza n. 34657 del 23 ottobre 2025 — (Zouhri Mohammed). Qualifica l’onere formale ex art. 581, comma 1-quater, c.p.p. come precondizione di validità dell’atto di impugnazione in via assoluta, escludendo deroghe di rito.
- 3. Corte di Cassazione, Sezione I penale, sentenza n. 12475 del 27 marzo 2024 — (Ch.Ch.). Conferma la linea rigorista circa l’inammissibilità del gravame del difensore sprovvisto di mandato speciale, anche a fronte di eccezioni sull’assenza.
- 4. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 18031 del 20 maggio 2026 — Esclude l’onere del mandato ad impugnare qualora con l’impugnazione si censuri la validità della dichiarazione di assenza per mancata conoscenza del rito.
- 5. Corte di Cassazione, Sezione IV penale, sentenza n. 24855 del 2 luglio 2026 — (Belkhir Moataz). Sancisce la non operatività dell’onere del mandato speciale qualora l’indicazione di assente sia frutto di un mero errore materiale di qualificazione.
Dottrina richiamata
- D1. Citterio C., Oneri formali dell’imputato e ruolo del difensore d’ufficio nel giudizio d’appello, in Giustizia Insieme, 2025. Analizza la ratio dell’art. 581, comma 1-quater, c.p.p. in termini di responsabilizzazione tecnica e stabilità del giudicato.
- D2. Biondi G., L’impatto delle riforme Cartabia e Nordio in materia di impugnazioni dell’assente, in Sistema Penale, 2026. Esamina l’evoluzione del processo in assenza alla luce del passaggio dalla conoscenza legale a quella effettiva.
- D3. Ruggieri F., Il paradosso del mandato ad impugnare per il difensore dell’assente che nega la propria assenza, in Processo Penale e Giustizia, 2026. Evidenzia il cortocircuito logico insito nella pretesa del mandato a chi nega la conoscenza del rito ordinario.
