Il dolo alternativo e aberratio ictus nell’omicidio di gruppo
Rigore formale dei rimedi Cartabia e asimmetrie inferenziali nell’accertamento del concorso nel fuoco amico di fazione
Abstract (Italiano)
Il presente contributo esamina la pronuncia n. 7189/2026 della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, incentrata sul dolo alternativo e aberratio ictus nell’omicidio di gruppo, mettendone in luce l’evidente asimmetria metodologica tra l’accertamento sostanziale dell’elemento psicologico e il rigore formale delle preclusioni processuali. Sul versante procedurale, l’arresto consolida lo sbarramento temporale introdotto dalla riforma Cartabia ex art. 335-quater c.p.p., sanzionando con l’inammissibilità ogni tardiva istanza di retrodatazione dell’iscrizione priva di elementi indiziari individualizzanti. Sul piano sostanziale, al contrario, la Corte fa ricorso a un marcato pragmatismo inferenziale per ricostruire il concorso morale nell’omicidio da fuoco amico tra fazioni criminali contrapposte. Viene così convalidata la complessa saldatura dogmatica tra la figura del dolo alternativo, inteso quale dolo diretto, e l’istituto dell’aberratio ictus monolesiva ex art. 82 c.p., escludendo la necessità di scivolamenti verso il dolo eventuale e affermando la legittima traslazione della volontà omicida sulla vittima interna al medesimo sodalizio.
Abstract (English)
This paper analyzes judgment no. 7189/2026 of the First Criminal Section of the Court of Cassation, highlighting the methodological asymmetry between the substantive assessment of mens rea and the formal rigidity of procedural bars. On the procedural side, the ruling consolidates the strict time limits introduced by the Cartabia reform under Art. 335-quater of the Code of Criminal Procedure, dismissing any belated request for investigative retrodating lacking individualized evidence. Conversely, on the substantive level, the Court employs a pragmatic inferential approach to reconstruct a case of accessorial liability in a friendly fire homicide during a clash between rival criminal factions. The judgment validates the complex dogmatic connection between alternative intent, qualified as a form of direct intent, and the doctrine of aberratio ictus under Art. 82 of the Criminal Code. By excluding any shift towards eventual intent, the Court affirms the lawful transfer of the murderous intent onto a victim belonging to the perpetrator’s own group.
Indice dei Contenuti
01. Introduzione
La complessa saldatura dogmatica tra dolo alternativo e aberratio ictus nell’omicidio1 plurisoggettivo costringe l’interprete a misurarsi con una persistente tensione logica, sospesa tra le esigenze di espansione della tutela sostanziale e la rigorosa tenuta delle guarentigie processuali. Questa dialettica, che governa l’intrinseca evoluzione del sistema punitivo moderno, rivela la sua problematicità ogniqualvolta l’azione di un gruppo organizzato travalichi i confini delle singole condotte individuali, proiettando l’accertamento della colpevolezza in una dimensione collettiva in cui il formante giudiziale si trova a dover decifrare l’oscura trama delle condotte di fazione. In tali frangenti, l’indeterminatezza oggettiva dei ruoli esecutivi rischia di riverberarsi sulla precisione definitoria dei titoli di imputazione, sollecitando uno sforzo di armonizzazione logica.
Gli arresti più recenti della giurisprudenza di legittimità mostrano, a ben vedere, un’asimmetria metodologica profonda tra l’adozione di un marcato pragmatismo inferenziale nell’analisi dell’animus necandi plurisoggettivo e l’applicazione di un severo formalismo geometrico nel governo dei rimedi difensivi. È proprio in questo singolare crinale che l’allineamento degli intenti offensivi tra sodali finisce per sollecitare una riconfigurazione dello statuto della volizione. Quando l’offesa devia dal bersaglio nemico originariamente preso di mira per abbattersi, a causa di un manifesto errore esecutivo, su un membro del medesimo schieramento, la qualificazione del titolo di responsabilità solleva interrogativi dogmatici che scuotono l’ordinaria struttura dell’imputazione soggettiva, costringendo a ripensare i confini della colpevolezza nell’illecito aberrante.
L’esplorazione di questa delicata materia giuridica impone un percorso ricostruttivo sistematico, che prenda le mosse dalla perimetrazione temporale dei vincoli di iscrizione investigativa per poi addentrarsi nei meandri probatori del dolo di gruppo. Attraverso il vaglio critico delle soluzioni accolte dai giudici di legittimità, questo contributo si propone di verificare se la traslazione dei coefficienti psichici nell’ipotesi del fuoco amico superi indenne lo scrutinio di compatibilità con il principio di personalità della responsabilità penale, aprendo una riflessione prospettica sulle dinamiche accertative dei reati di sangue commessi in contesti di criminalità organizzata.
02. Il fatto storico-processuale e i rigidi sbarramenti della riforma Cartabia
La ricostruzione della sparatoria di fazione e il fuoco amico
La genesi fattuale da cui trae origine la pronuncia in commento si colloca nel perimetro di un violento scontro di fazione, consumatosi tra le vie cittadine di Napoli durante la notte del 24 ottobre 2024, allorquando la quiete pubblica veniva interrotta dall’esplosione di molteplici colpi d’arma da fuoco. Il rinvenimento del corpo esanime del giovane B.B., attinto da proiettili mortali in prossimità di un ciclomotore che recava evidenti segni di perforazione balistica, determinava l’avvio di una complessa attività investigativa. Le risultanze dei primi rilievi tecnici, affidati al repertamento della polizia scientifica, disvelavano la presenza sul terreno di bossoli di differente calibro, riconducibili con elevato grado di certezza logica all’impiego simultaneo di almeno cinque armi da sparo, a testimonianza dell’intensità e della simmetria del fuoco incrociato. Questo scenario indiziario introduceva l’esigenza di decifrare una dinamica plurisoggettiva complessa, in cui la pluralità delle traiettorie offensive ostacolava l’immediata riconduzione dell’evento letale a una specifica condotta materiale.
I successivi approfondimenti investigativi, alimentati da una coordinata lettura delle immagini di videosorveglianza e dai contenuti delle captazioni ambientali, permettevano di ricondurre la vicenda all’incursione punitiva del gruppo criminale della “Sanità”, guidato dall’indagato A.A. e composto da dodici giovani distribuiti a bordo di sei motoveicoli, contrapposto al rivale gruppo del “Mercato”. In questo contesto di fuga e inseguimento, la determinazione del sodalizio nel fare fuoco ad altezza d’uomo determinava il decesso del sodale B.B. e il grave ferimento di C.C., entrambi paradossalmente attinti dal cosiddetto fuoco amico espresso dalla propria medesima fazione. Dinanzi a tale quadro, compendiato nell’ordinanza cautelare del GIP di Napoli e confermato dal Tribunale del Riesame, l’imputazione provvisoria ascriveva al leader del gruppo la responsabilità a titolo di concorso nel reato, sollevando eccezioni difensive che la Suprema Corte n. 7189/20261 si è trovata a vagliare dapprima sotto il profilo della regolarità procedimentale, prefigurando un rigoroso chiarimento sui rimedi contro le iscrizioni tardive.
L’eccezione di tardiva iscrizione e la decadenza ex articolo 335-quater c.p.p.
A livello procedurale, il sindacato giurisprudenziale si incentra sulla rigorosa scansione temporale degli adempimenti d’indagine, sollecitato dal primo motivo di gravame con cui la difesa lamenta l’intempestività dell’iscrizione del nominativo dell’indagato nel registro delle notizie di reato. La pretesa difensiva, volta a retrodatare l’addebito provvisorio al momento del deposito della prima informativa balistica, mira a travolgere la validità degli atti irripetibili compiuti in assenza delle garanzie del contraddittorio, eccependo il difetto di tempestiva informazione sul compimento dell’atto necroscopico.
La Suprema Corte respinge fermamente l’eccezione di inutilizzabilità riguardante gli accertamenti necroscopici, valorizzando la distinzione tra meri sospetti privi di attitudine individualizzante e specifici elementi indiziari qualificati. La prima annotazione della polizia giudiziaria, difatti, pur recando l’indicazione di un motoveicolo intestato alla madre del ricorrente e precedentemente controllato in un ordinario posto di blocco, costituiva un mero spunto investigativo, come tale inidoneo a fondare un preciso addebito provvisorio prima che l’esame comparativo dei sistemi di videosorveglianza e delle risultanze captative restituisse un quadro di gravità indiziaria completo e individualizzante.
Accanto al profilo morale del ritardo, l’arresto introduce un fondamentale chiarimento sistematico in ordine all’operatività dei nuovi rimedi Cartabia contro la stasi investigativa. L’articolo 335-quater del codice di rito, letto nella sua proiezione letterale e funzionale, assoggetta difatti la richiesta di retrodatazione a una rigorosa preclusione temporale di venti giorni, decorrenti dal momento in cui la persona sottoposta alle indagini abbia avuto l’effettiva facoltà di prendere cognizione degli atti che dimostrino il ritardo del pubblico ministero.
Ne consegue che la formulazione della doglianza sotto forma di mera eccezione incidentale di inutilizzabilità dinanzi al Tribunale del Riesame, disgiunta da una rituale e autonoma istanza di retrodatazione, si scontra inevitabilmente con una insuperabile sanzione di inammissibilità. Il rigore formale che governa la disciplina esclude ogni surrettizia deviazione dai canali normativi tipizzati dal legislatore, blindando la stabilità degli atti istruttori in assenza di un tempestivo e formalizzato pronunciamento del giudice che espressamente si esprima con una statuizione sulla tempistica dell’iscrizione.
03. Il dolo alternativo e aberratio ictus nell’omicidio di gruppo
Il metodo logico-inferenziale e la natura di dolo diretto
Il transito dall’ordito processuale al nucleo sostanziale della trama punitiva esige lo scrutinio dei criteri di accertamento psicologico, che la Suprema Corte n. 7189/20261 àncora rigorosamente all’impiego del metodo logico-inferenziale. L’indagine sull’interiorità del correo non può arretrare dinanzi all’assenza di elementi confessionali, richiedendo l’analisi della valenza sintomatica dei fattori esteriori oggettivi, estratti dalla modalità concreta dell’azione plurisoggettiva. In questa cornice, come già nitidamente delineato da una recente decisione della medesima Sezione, Cassazione n. 35604/20253, l’apprezzamento degli indicatori esteriori costituisce lo strumento idoneo a decifrare la reale adesione psichica dei singoli partecipanti all’azione di forza, traendo la prova dell’intento comune dalla condotta cooperativa.
La qualificazione concettuale di questo coefficiente psicologico esclude la sufficienza di un mero dolo eventuale, la cui struttura fondata sull’accettazione del rischio risulterebbe inconciliabile con la parallela contestazione del delitto tentato. La Corte riconosce alla figura del dolo alternativo la piena natura di dolo diretto, sussistente laddove il soggetto attivo preveda e voglia, con una scelta sostanzialmente equipollente, l’uno o l’altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua azione cosciente. Questa impostazione trova un solido caposaldo sistematico in Cassazione n. 47339/20242, ove veniva ribadito che per la configurabilità dell’addebito doloso in forma diretta non è richiesta la certezza dell’esito, essendo sufficiente che l’evento lesivo sia voluto come conseguenza altamente probabile all’interno di una progressione distruttiva. La parificazione probabilistica degli eventi cumulativi esprime un’intensità volitiva di grado superiore, distante dalla tolleranza accessoria degli esiti ulteriori.
L’assimilazione del dolo alternativo nell’area del dolo diretto ne garantisce, per consolidato orientamento pretorio, la perfetta compatibilità strutturale con l’istituto del delitto tentato. Fin dall’arresto storico costituito da Cassazione n. 27620/20074, il formante giudiziale ha ravvisato la sussistenza della volontà omicida diretta nell’esplosione di colpi d’arma da fuoco contro i pubblici ufficiali all’inseguimento, valorizzando la spregiudicatezza dell’impresa criminosa cooperativa che include l’accettazione delle conseguenze più drastiche per assicurarsi l’impunità. Nell’odierna vicenda del sodalizio campano, questo schema interpretativo viene esteso alla condotta di fazione: l’azione concertata e l’uso di armi micidiali a raffica esplicitano una univoca direzione della volontà omicida, volta indifferentemente a cagionare la morte o il grave ferimento dei componenti dell’antagonista gruppo rivale. La determinazione a uccidere viene così estratta dalla gravità fenomenica dell’attacco, ponendo le basi per la successiva applicazione del meccanismo traslativo.
La finzione ipertestuale della traslazione esecutiva della colpevolezza
La trasmigrazione del coefficiente psicologico dall’obiettivo originario alla vittima reale trova il proprio fulcro dogmatico nello statuto della tipicità traslata, governato dall’articolo 82, comma primo, del codice penale. L’errore esecutivo, tradizionalmente sussunto sotto la categoria dell’errore-inabilità, non assume alcuna attitudine recidente rispetto all’omogeneità dell’offesa, poiché l’astratta equivalenza del bene giuridico protetto garantisce la persistenza del disvalore penale della condotta. Come rilevato dall’orientamento espresso in Cassazione n. 37272/20215, la deviazione esecutiva introduce una divergenza che pertiene esclusivamente all’oggetto materiale del reato, lasciando immutata la direzione interna della volontà omicida, che si conserva autenticamente dolosa. Il titolo della responsabilità non subisce alcuna degradazione formale, in quanto la traiettoria punitiva originaria si riflette intatta sull’evento concretamente verificatosi, preservando l’esigenza ordinamentale di sanzionare l’aggressione intenzionale alla vita umana.
L’applicazione di questo paradigma alla delicata ipotesi del fuoco amico svela il ricorso a una vera e propria finzione ipertestuale di dolo, compendiata dalla formula legislativa che impone di rispondere del reato commesso come se l’azione fosse stata consumata in danno della persona designata. La Suprema Corte evidenzia come il meccanismo dell’aberratio operi una generalizzazione normativa dell’oggetto del dolo, sovrapponendo la base volitiva del tentativo originario al risultato materialmente conseguito nei confronti della vittima occasionale. Questa operazione ermeneutica acquisisce una precisa valenza sistematica nell’economia della decisione, poiché consente di blindare l’imputazione a titolo di omicidio volontario senza dover flettere l’accertamento psicologico verso le asimmetrie del dolo eventuale. La traslazione esecutiva della colpevolezza neutralizza l’obiezione difensiva circa l’assenza di una specifica rappresentazione dell’evento lesivo in capo ai sodali, risolvendo la dissociazione tra voluto e realizzato attraverso la normativizzazione del titolo doloso.
04. Il concorso morale nell’illecito aberrante plurisoggettivo
La compattezza d’azione del gruppo criminale come sintomo volitivo
L’analisi delle forme di manifestazione plurisoggettiva del reato impone di indagare la dimensione collettiva dell’intento offensivo, superando la concezione atomistica delle singole condotte per attingere a una visione organica del concorso. Nel delitto plurisoggettivo, l’allineamento delle volontà dei partecipi non si esaurisce in una estemporanea sommatoria di spinte individuali, ma si traduce in un progetto condiviso che si alimenta del reciproco rafforzamento psichico. Sotto questo profilo, l’accertamento dell’apporto causale impresso dal correo morale si colloca al centro di una complessa trama ricostruttiva, tesa a verificare come l’azione del singolo venga sussunta e valorizzata all’interno della condotta globale dello schieramento, qualificando l’intero evento come espressione di una volontà criminale comune.
È in questa cornice dogmatica che si inserisce l’analisi della Suprema Corte n. 7189/20261, laddove l’accertamento dell’animus necandi viene saldamente ancorato alla fisionomia fenomenica dell’azione di gruppo. I giudici di legittimità convalidano il percorso inferenziale del riesame, evidenziando come la compattezza oggettiva del sodalizio — manifestatasi nel procedere in modo unitario, a bordo di molteplici motoveicoli armati e a distanza ravvicinata per diversi chilometri verso l’obiettivo nemico — costituisca un sintomo inequivocabile di una deliberazione omicida condivisa. Lo scontro tra fazioni cessa di essere una indistinta sequenza di atti isolati e viene qualificato come un’azione coordinata e compatta, in cui la spregiudicata condotta collettiva denota una volizione omogenea ed esclude la configurabilità di finalità meramente difensive.
La comunanza di intenti che sorregge l’esecuzione materiale dell’incursione trova una simmetrica sanzione probatoria nelle dinamiche post-delittuose che hanno caratterizzato il comportamento dei sodali. Le risultanze captative, registrate nelle fasi immediatamente successive al conflitto a fuoco, rivelano infatti la ferma determinazione dei membri della fazione di proteggersi in modo reciproco, orchestrando una fitta rete di coperture tesa a neutralizzare l’azione degli organi inquirenti. Questo atteggiamento di solidarietà omertosa, lungi dal costituire un postfatto penalmente irrilevante, viene legittimamente valorizzato in chiave retrospettiva quale formidabile riscontro indiziario della precedente convergenza psichica, svelando la persistenza del vincolo associativo che univa i giovani nel governo dell’azione illecita.
L’armonica saldatura tra la condotta esecutiva e il quadro probatorio successivo consente così di fondare la responsabilità a titolo di concorso morale in capo alla figura apicale dello schieramento. All’interno di una dinamica criminale così strutturata, l’esatta individuazione del braccio che ha materialmente espulso il proiettile letale calibro nove perde ogni rilievo discriminante ai fini dell’imputazione oggettiva del reato. L’apporto del leader, espresso attraverso il potere di persuasione e l’organizzazione dell’incursione armata, si fonde con l’attività cooperativa dei correi, determinando la piena ascrivibilità dell’intero evento aberrante a tutti i partecipi del sodalizio, avvinti da una comune e condivisa traiettoria punitiva, la cui esecuzione difforme apre il problema dell’estensione dell’errore ai complici morali.
L’irrilevanza dell’errore esecutivo dell’esecutore materiale per il correo
La valutazione dell’errore esecutivo compiuto dall’autore materiale, nel prisma della responsabilità concorsuale, esige una rigorosa delimitazione dei titoli di colpevolezza. Lo scostamento tra l’evento programmato dal sodalizio e il risultato storicamente prodottosi per via di un vizio nella fase esecutiva non può tradursi in uno schermo scusante per chi abbia offerto un rilevante apporto causale sul piano psichico. L’accordo criminoso, una volta radicatosi attorno all’offesa verso la vita umana, conserva intatto il suo intrinseco disvalore giuspenalistico, poiché la deliberata esecuzione di un’aggressione armata reca in sé la consapevolezza di una traiettoria distruttiva non interamente governabile. La deviazione materiale del colpo si colloca pertanto nell’alveo di un rischio insito nella condotta cooperativa, lasciando inalterato il nesso di condizionamento psicologico che avvince il partecipe all’offesa complessiva.
La linea di fermezza interpretativa profusa dal formante pretorio trova una solida sponda dogmatica nell’insegnamento espresso da Cassazione n. 38549/20146, decisione in cui la Prima Sezione ha statuito la perfetta configurabilità del concorso morale nell’omicidio volontario aberrante. L’arresto giurisprudenziale ha chiarito come l’aberratio ictus cagionata dall’esecutore materiale rimanga priva di efficacia recidente sul legame psicologico del mandante o del correo, dal momento che l’azione concordata si è comunque materializzata nella sua oggettiva gravità fenomenica. Il vizio esecutivo costituisce un fattore meramente estrinseco rispetto alla deliberazione originaria, inidoneo a sbiadire la paternità morale dell’illecito, giacché la direzione della volontà punitiva condivisa mantiene intatta la sua idoneità lesiva nei confronti del medesimo campo di valore degli interessi protetti dal gruppo.
L’estensione di tale principio all’odierna vicenda di fazione consente alla sentenza n. 7189/2026 di blindare la tenuta della custodia in carcere in capo ad A.A., a prescindere dall’esatta identificazione del braccio che ha espulso il proiettile letale. Il ruolo apicale manifestato nell’organizzare la spedizione punitiva e nel porsi alla testa dello schieramento configura un’ipotesi limpida di determinazione concorsuale morale. L’esito aberrante concretizzatosi nel drammatico fenomeno del fuoco amico non attenua la rimproverabilità del leader, atteso che la pioggia di proiettili esplosi ad altezza d’uomo esprimeva una comune e indiscutibile volontà omicida. La tipicità traslata opera così un’equiparazione normativa che avvolge l’intera fazione, confermando come nell’illecito plurisoggettivo l’errore-inabilità del materiale esecutore non possa mandare esente da responsabilità la mente che ha armato e orchestrato il gruppo.
05. Rilievi critici sull’asimmetria metodologica della decisione
Il contrasto tra pragmatismo indiziario e formalismo procedurale
La disamina dell’itinerario argomentativo tracciato dalla Suprema Corte n. 7189/20261 impone di riflettere su una vistosa divaricazione di metodo, che si manifesta nell’adozione di canali valutativi asimmetrici a seconda che l’indagine attenga allo statuto sostanziale della colpevolezza ovvero al rigore formale dei termini processuali. Si assiste, a ben vedere, a un singolare fenomeno di sdoppiamento ermeneutico: da un lato, il formante giudiziale dispiega una straordinaria elasticità logico-inferenziale nel decifrare l’elemento psicologico plurisoggettivo, valorizzando indici fenomenici esterni per pervenire all’affermazione del dolo diretto di fazione; dall’altro, la medesima sezione erige uno sbarramento formale insuperabile nell’esegesi dell’articolo 335-quater del codice di rito, troncando sul nascere le guarentigie difensive in nome di una rigorosa geometria decadenziale.
Questa flessibilità accertativa, che connota il versante sostanziale della decisione, si traduce in un pragmatismo indiziario che lambisce i confini della presunzione di colpevolezza. Il nucleo della motivazione, difatti, fa leva sulla compattezza fenomenica del gruppo criminale per desumere l’adesione psichica di ciascun partecipe a un programma omicida alternativo, valorizzando il dato estrinseco del procedere unitario e della solidarietà post-delittuosa. L’accertamento dell’animus necandi viene così mediato da una lettura complessiva della condotta cooperativa, in cui l’allineamento degli intenti offensivi si ricava, per via logica, dalla gravità oggettiva dell’attacco armato, sollevando l’organo dell’accusa dall’onere di isolare il coefficiente psicologico individuale del singolo correo.
A fronte di tale fluidità probatoria, l’ordito procedurale si presenta invece governato da un formalismo geometrico inflessibile, che subordina la tutela dei diritti difensivi ad adempimenti categorici. Il rigetto del motivo concernente la tardiva iscrizione nel registro degli indagati si fonda su una rigorosa interpretazione del termine decadenziale di venti giorni introdotto dalla riforma Cartabia, escludendo che la questione possa essere sollevata in via meramente incidentale sotto forma di eccezione di inutilizzabilità. La Corte esige una formale e tempestiva istanza di retrodatazione, precludendo ogni scrutinio sulla tempestività dell’operato inquirente qualora la difesa non abbia assecondato i rigidi binari formali tipizzati dal legislatore, con il rischio di sanare potenziali anomalie investigative in forza di una barriera processuale.
Risulta evidente come questa asimmetria metodologica risponda a precise istanze di politica del diritto, volte a contemperare le esigenze di difesa sociale con le finalità deflattive che ispirano i recenti interventi di riforma. L’irrigidimento delle maglie del rito processuale opera in chiave selettiva, scoraggiando eccezioni difensive ritenute defatigatorie e blindando la stabilità degli atti istruttori compiuti nella fase embrionale delle indagini. Al contempo, l’ampliamento pretorile dei criteri di imputazione dolosa nel delitto plurisoggettivo consente di governare la complessità fenomenica dei reati di sangue commessi dalle bande criminali, assicurando una risposta sanzionatoria drastica anche a costo di allentare il rigore descrittivo delle categorie sostanziali.
Questo sbilanciamento metodologico solleva perplessità sistematiche non marginali, incrinando l’armonia che dovrebbe legare il fatto sostanziale alle forme della sua verifica giudiziale. Se la verità processuale sul titolo di responsabilità psicologica può essere estratta da indici indiziari globali, l’invalicabilità delle decadenze formali rischia di privare l’indagato dello strumento per contestare la regolarità genetica di quegli stessi elementi di prova. La divaricazione tra l’elasticità concessa all’accusa nell’enucleare il dolo di fazione e la rigidità imposta alla difesa nel sindacare i tempi dell’iscrizione investigativa proietta un’ombra sulle garanzie del giusto processo, sollecitando un vaglio più approfondito sul rispetto del principio di colpevolezza nell’illecito aberrante.
L’offesa aberrante e lo schermo del principio di colpevolezza
La saldatura ermeneutica tra l’esecuzione plurisoggettiva e lo statuto dell’errore esecutivo proietta l’analisi giuspenalistica nel cuore delle garanzie costituzionali, sollecitando un vaglio rigoroso sulla compatibilità tra la categoria della tipicità traslata e il principio di personalità della responsabilità penale. La scelta di assimilare l’evento aberrante in un contesto di fazione all’ordinario schema dell’articolo 82, comma primo, del codice penale rischia di tradursi in una latente reviviscenza di forme di responsabilità da rischio illecito, ove l’imputazione dolosa viene estesa per via puramente normativa. La finzione legale dell’addebito, imperniata sulla clausola del trattamento sanzionatorio simmetrico rispetto alla vittima designata, si scontra con l’esigenza di un accertamento personalizzato del coefficiente psichico dell’agente reale, trasformando la colpevolezza in un meccanismo di pura imputazione oggettiva dell’evento storicamente verificatosi.
Questa preoccupazione dogmatica riflette la diffidenza della dottrina penalistica più attenta dinnanzi all’estensione incontrollata dei meccanismi traslativi alle dinamiche associative o concorsuali complesse. Come lucidamente evidenziato nei propri scritti da Mattheudakis8, il ricorso congiunto alle categorie del concorso e dell’aberratio rischia di ingenerare torsioni applicative pericolose, allorquando la deviazione esecutiva occorsa in un contesto caotico venga automaticamente addebitata a tutti i partecipi morali a titolo di dolo diretto. La dottrina segnala come l’assorbimento dell’errore-inabilità del singolo all’interno della volontà globale dello schieramento finisca per obliterare il rigido rispetto della tipicità oggettiva, sostituendo la prova rigorosa della rappresentazione individuale con una presunzione pretorile di adesione al rischio complessivo dell’azione di sangue.
Il superamento di ogni residuo spazio di responsabilità oggettiva occulta esige, al contrario, che l’addebito penale rimanga fedele a uno statuto autenticamente personalizzante, refratario a scorciatoie presuntive fondate sulla sola illiceità della condotta di base. Nel solco di questa traiettoria si collocano le riflessioni di Bartoli7, il quale mette in guardia il formante interpretativo dal pericolo di imputare eventi non specificamente voluti sulla scorta di una mera progressione materiale o di una colpa da attività illecita generalizzata. Per garantire il pieno rispetto del principio di colpevolezza, l’attribuzione della responsabilità per l’esito divergente dovrebbe transitare attraverso la verifica di una concreta prevedibilità dell’evento in capo alla figura dell’agente reale, misurata sulla base della conoscenza effettiva dei fattori fenomenici del contesto d’azione. L’impiego normativo del dolo alternativo come ponte concorsuale elude siffatto scrutinio colposo, cristallizzando la finzione del dolo diretto anche dinnanzi alla macroscopica asimmetria tra voluto e realizzato.
La tendenza del formante giudiziale a blindare la tenuta delle decisioni cautelari, riscontrabile anche nelle coordinate tracciate da Cassazione n. 47339/20242 in tema di equivalenza probabilistica degli esiti lesivi, svela l’intrinseca natura politica della scelta ermeneutica. L’assimilazione del dolo alternativo nell’alveo del dolo diretto risponde a una evidente finalità di rigore sanzionatorio, funzionale a neutralizzare le complessità probatorie insite nelle sparatorie di banda. Resta tuttavia aperto l’interrogativo sistematico circa l’effettiva legittimità costituzionale di un modello punitivo che, pur di assicurare una risposta drastica alla criminalità di gruppo, si appoggia alle finzioni della tipicità traslata, delegando a un meccanismo ipertestuale la soluzione di nodi dogmatici che meriterebbero un più meditato ancoraggio alla reale interiorità psichica del correo morale.
06. Conclusioni
L’approdo interpretativo cui giunge la Suprema Corte con la sentenza n. 7189/2026 reca con sé una rilevante ridefinizione dei rapporti tra rito e merito nel diritto penale contemporaneo. Nel confermare l’ordinanza custodiale, il giudice di legittimità ha inteso tracciare una linea di evidente demarcazione tra l’inflessibilità delle forme processuali e la duttilità dell’accertamento sostanziale. Se la rigorosa applicazione delle decadenze Cartabia risponde a istanze di ordine e celerità investigativa, l’estensione dello statuto del dolo alternativo e aberratio ictus nell’omicidio di fazione svela l’esigenza di non lasciare sguarniti i settori di massimo allarme sociale davanti alle complessità probatorie dei delitti associativi. Ne deriva una trama in cui la sanzione della tardività difensiva convive con una generalizzazione normativa dell’intento punitivo, offrendo una risposta giurisprudenziale pragmatica ma non priva di frizioni dogmatiche.
Lo sguardo prospettico sollevato da questo arresto investe inevitabilmente lo statuto stesso della colpevolezza nelle dinamiche plurisoggettive. La legittimazione di una tecnica traslativa ipertestuale, capace di riflettere l’animus necandi originario su una vittima imprevista interna allo stesso sodalizio, allontana l’accertamento dall’indagine psicologica individualizzata per consegnarlo alle esigenze di una rigida politica criminale. Resta da chiedersi se le future soluzioni del formante pretorio sapranno mitigare siffatte asimmetrie metodologiche, restituendo centralità a un modello di responsabilità personalizzato, ovvero se la necessità di governare le condotte di gruppo consoliderà il ricorso a finzioni legali, spostando progressivamente il baricentro del sistema penale dal fatto psicologico alla qualificazione normativa dell’offesa.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
Giurisprudenza citata
-
1.
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, Sentenza n. 7189 del 23 febbraio 2026 -
2.
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, Sentenza n. 47339 del 23 dicembre 2024 -
3.
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, Sentenza n. 35604 del 30 ottobre 2025 -
4.
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, Sentenza n. 27620 del 12 luglio 2007 -
5.
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, Sentenza n. 37272 del 13 ottobre 2021 -
6.
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, Sentenza n. 38549 del 19 settembre 2014
Dottrina richiamata
-
D1.
Bartoli R., Preterintenzione: un definitivo abbandono della responsabilità oggettiva? Sarebbe l’ora!, in Diritto Penale e Processo, n. 11, 2024, p. 1492. -
D2.
Mattheudakis M. L., Omicidio preterintenzionale – Ancora un’aberrazione applicativa dell’omicidio preterintenzionale, in Giurisprudenza Italiana, n. 10, 2022, p. 2222.
