Calunnia aggravata e assorbimento: i confini della pena
La Cassazione chiarisce la dinamica dell’art. 368 c.p.: la condanna del calunniato assorbe la gravità edittale astratta e delimita la continuazione.
Stato della questione e quadro normativo aggiornato all’8 Ottobre 2026: Con la sentenza 24 giugno 2026, n. 23356, la Corte di Cassazione Penale risolve il concorso tra le circostanze aggravanti speciali di cui all’art. 368 commi 2 e 3 c.p., sancendo il principio dell’assorbimento dell’astratta gravità nella concreta condanna e delimitando i requisiti della continuazione in caso di reiterazione delle false denunce.
Abstract (Italiano)
Il presente contributo esamina la sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 23356 del 24 giugno 2026, affrontando la disciplina delle circostanze aggravanti speciali di cui all’art. 368, commi 2 e 3, del codice penale e i limiti applicativi del reato continuato in caso di plurime denunce calunniose. I giudici di legittimità statuiscono che l’aggravante incentrata sulla pena edittale astrattamente prevista per il reato addebitato resta inevitabilmente assorbita dalla circostanza inerente alla pena concretamente inflitta al soggetto calunniato all’esito del giudizio, trattandosi di fattispecie che valorizzano fasi diverse della medesima progressione lesiva. La Corte dichiara altresì manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., ribadendo la piena prevedibilità soggettiva dell’evento condanna ex art. 59, comma 2, c.p., e delimita l’autonomia delle successive dichiarazioni calunniose, qualificabili come continuazione solo in presenza di un apprezzabile ampliamento storico dei fatti addebitati.
Abstract (English)
In judgment no. 23356 of 24 June 2026, the Italian Court of Cassation clarifies the legal interplay between the aggravating circumstances set forth in Article 368, paragraphs 2 and 3, of the Criminal Code regarding the crime of calumny. The Court rules that the circumstance based on the abstract statutory penalty of the falsely alleged crime is logically absorbed into the circumstance concerning the actual conviction and severe penalty imposed on the falsely accused person. Furthermore, the Court confirms the constitutional compatibility of the statutory regime with Articles 3 and 27 of the Constitution and defines the boundary between continuous offenses and non-punishable post factum conduct in case of repeated false accusations.
In tema di delitto di calunnia, la circostanza aggravante speciale di cui all’art. 368, comma 2, c.p., fondata sulla pena edittale astrattamente comminata per il reato oggetto di falsa incolpazione, è logicamente e storicamente assorbita dall’aggravante prevista dal comma 3 del medesimo articolo allorché sia intervenuta condanna irrevocabile della persona calunniata a una pena detentiva superiore a cinque anni di reclusione. La condanna della persona offesa costituisce infatti l’evento di danno ultimo della medesima progressione criminosa, la cui verificazione consuma il disvalore del pericolo presidiato dalla previsione astratta ed è pienamente imputabile a titolo di colpa ex art. 59, comma 2, c.p. sotto il profilo della concreta prevedibilità dell’esito giudiziario.
- Assorbimento circostanziale: L’aggravante dell’art. 368, comma 2, c.p. (reato presupposto punito con reclusione superiore a dieci anni) è assorbita dall’aggravante del comma 3 qualora sia intervenuta la condanna dell’incolpato a pena superiore a cinque anni.
- Incompatibilità logica: Le due circostanze presidiano la medesima matrice offensiva ma si collocano in momenti successivi dell’iter procedimentale generato dalla falsa notitia criminis.
- Tenuta costituzionale: L’ancoraggio del trattamento punitivo alla condanna inflitta alla vittima non viola gli artt. 3 e 27 Cost., risultando l’evento condanna pienamente prevedibile dal calunniatore ai sensi dell’art. 59, comma 2, c.p.
- Criterio dell’accusa generica: In presenza di un’incolpazione ambigua o priva di specificazioni, l’aggravante edittale va esclusa in applicazione del principio di tassatività e interpretazione in bonam partem.
- Reiterazione delle denunce: La presentazione di ulteriori querele integra il reato continuato solo a fronte di un ampliamento del perimetro storico-naturalistico, configurando altrimenti un post factum non punibile.
Indice dei Contenuti
01. La progressione procedimentale nella calunnia e la struttura delle aggravanti
Nel perimetro dei delitti contro l’amministrazione della giustizia previsti dal codice penale, il tema della calunnia aggravata e assorbimento investe la delicata scansione temporale e lesiva che si instaura tra la trasmissione della falsa notitia criminis e il concreto epilogo dell’iter giudiziario penale a carico del cittadino innocente. Con la sentenza 24 giugno 2026, n. 23356, la Corte di Cassazione Penale ha tracciato una linea esegetica limpida e coerente, affrontando la struttura a cerchi concentrici delineata dai commi 2 e 3 dell’art. 368 c.p. e offrendo una soluzione nomofilattica destinata a guidare la prassi giurisprudenziale[1].
1.1 — Falsa incolpazione astratta e concreta irrogazione della pena
La vicenda sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità trae origine dalla condanna per il delitto di calunnia continuata pluriaggravata pronunciata nei confronti di un’imputata che, attraverso plurime denunce e dichiarazioni predibattimentali, aveva accusato falsamente taluni soggetti di gravissimi reati contro la persona, segnatamente violenza e sequestro di persona, determinando l’avvio dell’azione penale e l’inflizione di una condanna a pena detentiva superiore a cinque anni a carico della vittima dell’incolpazione. In sede di gravame, la Corte territoriale aveva confermato la statuizione sanzionatoria, ravvisando in via di fatto anche la circostanza aggravante del secondo comma dell’art. 368 c.p. — imperniata sull’astratta pena edittale massima del reato falsamente addebitato superiore a dieci anni di reclusione — ritenendola concorrente con la fattispecie del terzo comma.
La difesa della ricorrente censurava tale approdo ermeneutico evidenziando la palese incompatibilità logico-giuridica tra le due disposizioni circostanziali e deducendo la violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 597 c.p.p., stante l’assenza di gravame da parte della pubblica accusa. Nel vagliare il ricorso, la Suprema Corte ha evidenziato come l’articolazione interna della norma incriminatrice non risponda a una logica di sterile cumulo afflittivo, bensì a una rigorosa graduazione della risposta punitiva modulata sulla reale offesa arrecata al bene giuridico tutelato, imponendo al giudice di merito una puntuale verifica sulla coesistenza dei titoli di aggravamento della pena.
1.2 — Il rapporto di assorbimento tra comma 2 e comma 3 nella nomofilachia
L’approdo nomofilattico sancito dalla sentenza n. 23356/2026 chiarisce la natura relazionale delle circostanze: l’aggravante del secondo comma e quella del terzo comma dell’art. 368 c.p. condividono la medesima matrice offensiva, essendo entrambe teleologicamente preordinate a sanzionare l’impatto deleterio della falsa incolpazione sull’onore e sulla libertà personale del calunniato, ma si attagliano a momenti cronologici distinti della complessiva vicenda processuale. La fattispecie del comma 2 punisce la sola potenzialità lesiva insita nell’astratta cornice edittale del reato denunciato, configurando una tutela anticipata del pericolo derivante dalla gravità dell’accusa.
Al contrario, la circostanza aggravante del comma 3 presuppone che il pericolo si sia tragicamente materializzato nella reale condanna della persona offesa a una pena detentiva eccedente la soglia codicistica. Ne discende che, allorquando il giudizio penale si sia concluso con la condanna del calunniato a oltre cinque anni di reclusione, il disvalore sotteso alla gravità astratta della sanzione edittale viene storicamente e logicamente assorbito dall’evento lesivo concreto. Non si configura tuttavia un interesse ad impugnare per la difesa qualora il giudice d’appello, pur enunciando in motivazione la ricorrenza del comma 2, si sia astenuto dall’irrogare alcun aumento sanzionatorio ulteriore rispetto alla misura stabilita per la fattispecie del terzo comma.
02. Limiti all’incolpazione ambigua e imputazione soggettiva dell’evento
La complessa dinamica in tema di calunnia aggravata e assorbimento non esaurisce i suoi riflessi nella mera comparazione tra cornici edittali, ma impone di scandagliare le condizioni di tipicità oggettiva dell’addebito e i rigorosi criteri di imputazione della colpevolezza presidiati dall’art. 59 del codice penale e dalla Carta Costituzionale.
2.1 — L’interpretazione in bonam partem dell’accusa generica (Cassazione n. 28253/2017)
Il riconoscimento dell’aggravante fondata sulla gravità edittale postula un vaglio preliminare sulla determinatezza del fatto denunciato. In conformità all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione Penale nella sentenza 7 giugno 2017, n. 28253, qualora la dichiarazione calunniosa presenti tratti di marcata equivocità o genericità, l’interprete non può integrare d’ufficio la qualificazione giuridica in senso sfavorevole all’imputato[2].
Nel caso scrutato dal precedente del 2017, la propalazione calunniosa riferiva in termini generici di un’asserita attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti senza circostanziare il quantitativo o le modalità dell’azione. La Suprema Corte ha ribadito che, sussistendo nel nostro ordinamento ipotesi sanzionate con pene inferiori ai dieci anni, il canone di tassatività e legalità penale impone una lettura restrittiva e in bonam partem dell’incolpazione, precludendo l’operatività dell’aggravante ex art. 368, comma 2, c.p. Ne deriva che il profilo dell’imputazione soggettiva del dolo o della colpa presuppone imprescindibilmente la configurazione oggettiva della condotta addebitata entro i confini rigorosi della fattispecie astratta contestata.
2.2 — Il canone di prevedibilità dell’evento condanna ex art. 59 c.p. e la tenuta costituzionale
Uno dei passaggi di maggior rilievo teorico della sentenza n. 23356/2026 concerne il rigetto dell’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 368 comma 3 c.p. sollevata dalla difesa in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. La difesa sosteneva che la condanna del calunniato rappresentasse un evento condizionato dall’autonoma valutazione dei giudici e dalle dinamiche processuali, non imputabile al calunniatore a titolo di responsabilità personale colpevole, generando inoltre una disparità di disciplina rispetto ai reati di falsa testimonianza o depistaggio.
La Cassazione ha smontato entrambe le argomentazioni: sul versante dell’art. 3 Cost., la Corte ha ricordato che l’ordinamento contempla analoghi meccanismi sanzionatori progressivi ancorati alla condanna scaturita dalla frode probatoria, come previsto dall’art. 383-bis c.p. e dalla normativa sui collaboratori di giustizia. Sotto il profilo dell’art. 27 Cost., i giudici hanno ribadito che i criteri di imputazione dell’art. 59, comma 2, c.p. operano anche per gli accadimenti successivi all’azione, richiedendo la mera prevedibilità concreta dell’evento. Chi accusa falsamente un cittadino di delitti puniti con la reclusione superiore a dieci anni è perfettamente in grado di rappresentarsi che dall’attivazione del processo possa conseguire una pesante condanna detentiva della vittima innocente.
03. Pluralità di denunce, continuazione e post factum non punibile
L’inquadramento dogmatico del binomio tra calunnia aggravata e assorbimento esige una disamina altrettanto rigorosa delle ipotesi in cui la condotta calunniosa si articoli attraverso una sequenza temporale di plurimi atti di incolpazione formalizzati dinanzi all’autorità giudiziaria o di polizia.
3.1 — L’apprezzabile novum storico e la moltiplicazione delle lesioni (Cassazione n. 36533/2020)
La natura di reato istantaneo di pericolo propria della calunnia determina la sua consumazione nel momento esatto in cui la falsa dichiarazione giunge a conoscenza dell’autorità competente. Nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione Penale nella sentenza 18 dicembre 2020, n. 36533, la successiva reiterazione delle accuse contro la medesima persona integra un post factum non punibile qualora l’agente si limiti a confermare o precisare elementi marginali dell’addebito originario, persistendo la medesima lesione dell’interesse tutelato[3].
Al contrario, la sentenza n. 23356/2026 ha ritenuto pienamente legittima l’affermazione di responsabilità per quattro autonomi reati in continuazione ex art. 81 c.p. A differenza del caso deciso nel 2020 — ove le querele reiterate senza novum avevano comportato l’estinzione per prescrizione decorrente dal primo atto — nel procedimento a carico dell’imputata le dichiarazioni successive avevano introdotto un apprezzabile novum storico: l’arricchimento progressivo della narrazione con inediti dettagli sulle modalità di reclusione, minacce e stato di alterazione degli indagati ha determinato un ampliamento oggettivo del thema decidendum penale, moltiplicando l’offesa processuale.
3.2 — Pluralità di soggetti passivi in unica denuncia e concorso formale (Cassazione n. 18745/2008)
La dimensione plurioffensiva della fattispecie incriminatrice si riflette con pari intensità nell’ipotesi in cui un unico atto di denuncia incolpi simultaneamente una pluralità di individui innocenti. Come statuito dalla Corte di Cassazione Penale nella sentenza 8 maggio 2008, n. 18745, il delitto non si limita a salvaguardare il funzionamento della macchina giurisdizionale, ma tutela primariamente l’onore e la libertà individuale di ciascuna persona falsamente accusata[4].
Di conseguenza, la contestuale presentazione di un unico documento accusatorio diretto contro più soggetti non concreta un reato unitario, ma integra tanti distinti delitti di calunnia quante sono le persone incolpate, le quali possono essere ricondotte a unità soltanto attraverso la disciplina del concorso formale di reati ovvero del reato continuato ex art. 81 c.p. qualora sia ravvisabile l’unicità del disegno criminoso. Questa solida interpretazione nomofilattica conferma la centralità dell’offesa alla persona nel bilanciamento tra fattispecie tipica e trattamento sanzionatorio.
04. Conclusioni e coordinate applicative per la difesa penale
La ricostruzione offerta dalla Suprema Corte in tema di calunnia aggravata e assorbimento fornisce coordinate operative di primario rilievo per la difesa penale e l’organo giudicante, fissando criteri certi per l’esatta commisurazione della pena e il decorso dei termini di prescrizione:
- Criterio di assorbimento: La condanna del calunniato a oltre cinque anni assorbe il comma 2 dell’art. 368 c.p., escludendo ogni illegittima duplicazione del computo sanzionatorio;
- Rilevanza prescrittiva: La circostanza a effetto speciale dell’art. 368, comma 3, c.p. estende il termine di prescrizione ai sensi degli artt. 63 e 157 c.p., determinandone il decorso dalla data dell’ultimo atto ampliativo;
- Indagine sul novum storico: Ai fini della sussistenza della continuazione occorre verificare se la successiva deposizione aggiunga elementi naturalistici inediti ovvero si esaurisca in una pedissequa conferma dell’atto originario;
- Tassatività dell’accusa: La genericità dell’addebito impone l’interpretazione in bonam partem, precludendo l’applicazione automatica di aggravanti fondate su cornici edittali astratte non univocamente evincibili dal tenore della notitia criminis.
L’approdo della giurisprudenza di legittimità consolida così un sistema sanzionatorio equilibrato, ove la tutela dell’amministrazione della giustizia si salda armoniosamente con le garanzie individuali della colpevolezza e del divieto di bis in idem sostanziale.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
- Art. 368 Codice Penale — Delitto di calunnia, circostanze aggravanti speciali e commisurazione del trattamento sanzionatorio.
- Art. 59 Codice Penale — Circostanze non conosciute o erroneamente supposte e imputazione soggettiva delle aggravanti.
- Art. 81 Codice Penale — Concorso formale di reati e disciplina del reato continuato sotto il vincolo del medesimo disegno criminoso.
- Artt. 3 e 27 Costituzione — Principi di uguaglianza, proporzionalità e personalità della responsabilità penale.
Giurisprudenza citata
- 1. Cassazione Penale, sentenza 24 giugno 2026, n. 23356 — L’aggravante del secondo comma dell’art. 368 c.p. resta logicamente assorbita dall’aggravante del terzo comma in caso di intervenuta condanna del calunniato; manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale e sussistenza della continuazione a fronte di un novum storico. Esito: rigetta in parte e in parte dichiara inammissibile i ricorsi Punto: 3.1-3.4
- 2. Cassazione Penale, sentenza 7 giugno 2017, n. 28253 — L’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 368, comma 2, c.p. opera preliminarmente sul piano oggettivo laddove l’incolpazione sia generica ed esiga un’interpretazione in bonam partem. Esito: dichiara inammissibile il ricorso Punto: 1-2
- 3. Cassazione Penale, sentenza 18 dicembre 2020, n. 36533 — La reiterazione di querele calunniose prive di ampliamento della contestazione originaria integra un post factum non punibile ai fini della consumazione del reato e della prescrizione. Esito: annulla in parte senza rinvio per prescrizione estintiva e in parte conferma le statuizioni civili Punto: 2-3
- 4. Cassazione Penale, sentenza 8 maggio 2008, n. 18745 — L’incolpazione contestuale di una pluralità di soggetti innocenti con unica denuncia integra altrettanti distinti reati di calunnia unificabili nel vincolo della continuazione. Esito: dichiara inammissibile il ricorso Punto: 1
