Relazione affettiva e violenza sessuale: l’aggravante dell’art. 609-ter c.p. nella Cassazione n. 20668/2026

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Relazione affettiva e violenza sessuale: l’aggravante dell’art. 609-ter c.p. nella Cassazione n. 20668/2026

Commento a Cassazione penale, Sezione Quarta, sentenza 4 giugno 2026 (dep. 29 luglio 2026), n. 20668

Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale & Reati contro la Persona 30 Luglio 2026 Lettura 9 min

Aggiornato al 30 luglio 2026. Nota a sentenza in materia di Diritto Penale e Reati contro la Persona.

Abstract (Italiano)

Con la sentenza 4 giugno 2026, n. 20668 (depositata il 29 luglio 2026), la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha delineato con estrema nitidezza la perimetrazione applicativa della circostanza aggravante speciale dell’aver commesso il fatto di violenza sessuale nei confronti di persona legata al colpevole da una “relazione affettiva”, di cui all’art. 609-ter, comma 1, n. 5-quater, c.p. La Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della sussistenza dell’aggravante, non occorrono la coabitazione, la convivenza o la stabilità del rapporto nel tempo. Rileva unicamente l’insorgenza di una comunanza di sentimenti e di un rapporto di fiducia reciproca che rende la vittima maggiormente vulnerabile ed esposta all’abuso del partner, indipendentemente dalla durata o dall’esistenza di pregressi rapporti intimi. Il presente contributo esamina la rationis legis della norma, la struttura della circostanza aggravante ed i riflessi sul trattamento sanzionatorio nei processi di violenza di genere.

Abstract (English)

In ruling n. 20668 of June 4, 2026 (filed July 29, 2026), the Fourth Criminal Section of the Italian Court of Cassation defined the exact scope of the statutory aggravating circumstance under Article 609-ter, paragraph 1, n. 5-quater of the Italian Criminal Code (sexual violence committed against a person bound by an “affective relationship”). The Supreme Court clarified that cohabitation, joint residence, or long-term relationship stability are not required to trigger the enhancement. What matters is the existence of a mutual bond of affection and trust that increases victim vulnerability, regardless of relationship duration or past intimacy. This note analyzes the legislative intent, the elements of the aggravating factor, and its sentencing implications in gender-based violence prosecutions.

Punti Chiave dell’Analisi
  • Irrilevanza della convivenza: L’aggravante ex art. 609-ter, c. 1, n. 5-quater c.p. non richiede la coabitazione né la convivenza mora uxorio.
  • Autonomia dalla stabilità temporale: Il legame affettivo rileva anche se insorto in un arco temporale circoscritto.
  • Ratio dell’aggravante: Punire l’approfittamento della vulnerabilità e del rapporto di fiducia riposto dalla vittima nell’aggressore.
  • Dimensione soggettiva: È sufficiente l’esistenza di un idem sentire e di amabili premure condivise.
Principio di Diritto della Cassazione n. 20668/2026

«Ai fini del perfezionamento della circostanza aggravante di cui all’art. 609-ter, comma 1, n. 5-quater, c.p., la nozione di “relazione affettiva” prescinde dai requisiti della convivenza, della coabitazione o della stabilità del vincolo nel tempo, richiedendo unicamente che tra l’autore del reato ed la vittima sia insorta una comunanza di sentimenti ed una relazione di fiducia idonea a ridurre le difese della persona offesa ed a renderla maggiormente esposta all’abuso dell’aggressore, indipendentemente dalla presenza di pregressi rapporti sessuali o dalla formale qualificazione della relazione.»

01. Il quadro normativo e la tutela rafforzata contro i reati di violenza di genere

1.1 — L’evoluzione dell’art. 609-ter c.p. e l’introduzione dell’aggravante della relazione affettiva

Il legislatore penale italiano ha progressivamente affinato gli strumenti di prevenzione e repressione dei reati contro la libertà sessuale e l’incolumità della persona, prestando un’attenzione crescente alle dinamiche interpersonali che caratterizzano i contesti di violenza endofamiliare ed affettiva. La storia del trattamento sanzionatorio dei reati sessuali nel nostro paese ha conosciuto una vera e propria rivoluzione culturale e dogmatica: dal Codice Rocco del 1930 — che collocava i reati sessuali tra i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume —, si è giunti alla fondamentale Legge 15 febbraio 1996, n. 66, che ha finalmente ricondotto le aggressioni alla sfera sessuale nell’alveo dei delitti contro la libertà personale ed i diritti inviolabili dell’individuo.

Successivamente, nell’ottica di adeguar l’ordinamento alle direttive internazionali ed alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione della violenza contro le donne e della violenza domestica, il legislatore è intervenuto con la Legge 19 luglio 2019, n. 69 (nota come Codice Rosso), arricchendo l’articolo 609-ter c.p. di nuove ed incisive fattispecie circostanziali ad effetto aggravatore1.

In particolare, il comma 1, n. 5-quater, dell’art. 609-ter c.p. prevede l’aumento della pena edonistica base stabilita dall’art. 609-bis c.p. nell’ipotesi in cui i fatti di violenza sessuale siano commessi “nei confronti di persona che è o è stata legata da relazione affettiva all’autore del reato”.

Tale previsione si affianca all’aggravante prevista dal medesimo n. 5-quater per il coniuge (anche separato o divorziato) ed integra un presidio normativo volto ad abbattere le zone d’ombra in cui l’abuso sessuale si consuma all’interno di relazioni interpersonali non formalizzate dallo stato civile, quali le convivenze informali, i fidanzamenti o le frequentazioni affettive a vario titolo.

1.2 — Il bene giuridico tutelato: l’autodeterminazione sessuale ed il tradimento della fiducia

La ratio punitiva sottesa all’aggravante della relazione affettiva affonda le sue radici nell’accresciuta gravità dell’offesa al bene giuridico tutelato dall’art. 609-bis c.p., ossia la libertà di autodeterminazione sessuale della persona umano-individuale2.

Quando l’aggressione sessuale viene compiuta da un soggetto a cui la vittima è legata da sentimenti di affetto o di intimità emotiva, il disvalore penale del fatto aumenta sensibilmente. La presenza di una relazione affettiva determina una naturale attenuazione delle barriere difensive della vittima, che ripone nell’altro una legittima aspettativa di rispetto, cura ed insindacabilità della sfera intima.

L’autore del reato trae così un indebito vantaggio dalla posizione di favore derivante dal legame emotivo, trasformando il rapporto di fiducia in uno strumento di sopraffazione o di coercizione indiretta. La vittima, fidandosi del partner o della persona frequentata, si trova in una condizione di minorata difesa psicologica che rende l’aggressione particolarmente insidiosa ed odiosa. Ne consegue che la risposta sanzionatoria dell’ordinamento deve essere adeguata alla maggiore disvalore etico-sociale e giuridico della condotta abusiva.

02. Il fatto di causa e l’iter processuale fino alla Cassazione n. 20668/2026

2.1 — La vicenda fattuale ed il vaglio dei giudici di merito

La vicenda sottoposta all’esame della Suprema Corte trae origine dal procedimento penale a carico di un uomo imputato del reato di violenza sessuale aggravata ex artt. 609-bis e 609-ter, comma 1, n. 5-quater, c.p., commesso ai danni di una giovane donna incontrata da poche settimane.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano affermato la penale responsabilità dell’imputato, ritenendo pienamente integrata la circostanza aggravante contestata. I giudici di merito avevano accertato che, sebbene i due non convivessero ed avessero intrapreso la frequentazione da breve tempo, tra loro si era instaurata una genuina sintonia affettiva, caratterizzata da scambi continuativi di messaggi d’amore, uscite serali, confidenze intime e premure reciproche.

Nel corso del giudizio di merito, la ricostruzione della condotta criminosa aveva evidenziato che l’imputato si era introdotto nell’abitazione della vittima su invito di quest’ultima per trascorrere una serata insieme, cogliendo l’occasione del clima di intimità e fiducia instauratosi per costringere la donna a subire atti sessuali contro la sua esplicita ed ostata volontà manifestata nel momento in cui l’approccio era travalicato nella coercizione.

2.2 — I motivi di ricorso dell’imputato e le contestazioni sulla natura del legame

Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 609-ter, c. 1, n. 5-quater, c.p.3.

La difesa sosteneva che la locuzione “relazione affettiva” impiegata dal codice penale dovesse essere interpretata in senso rigorosamente restrittivo, richiedendo una stabilità strutturale e pluri-ennale del legame analogamente alla convivenza more uxorio o alla comunione spirituale e materiale propria del matrimonio. Secondo la prospettazione difensiva, una frequentazione di breve durata (poche settimane), priva di coabitazione, di residenza comune e di un progetto formale di vita, avrebbe dovuto essere qualificata come semplice conoscenza o flirt occasionale, inidoneo a fondare la severa risposta sanzionatoria prevista dall’aggravante codicistica.

Si argomentava inoltre che l’estensione dell’aggravante alle relazioni informali di breve durata avrebbe comportato un’indebita dilatazione analogica in malam partem del precetto penale, in contrasto con il principio di stretta legalità e tassatività sancito dall’art. 25, comma 2, Cost. e dall’art. 1 c.p.

03. Il principio di diritto espresso dalla Quarta Sezione Penale

3.1 — L’irrilevanza della convivenza e della stabilità del rapporto

La Quarta Sezione Penale della Cassazione ha respinto integralmente il ricorso della difesa, confermando la condanna e cogliendo l’occasione per fissare un importante principio di esegesi sistematica dell’art. 609-ter c.p.3.

La Suprema Corte ha rilevato che il testo normativo dell’art. 609-ter, comma 1, n. 5-quater, c.p. adotta un’espressione volutamente ampia ed elastica — “relazione affettiva” —, differenziandola espressamente dalle ipotesi di coniugio o di convivenza menzionate nel medesimo articolo ed in altre disposizioni codicistiche (come l’art. 572 c.p. in tema di maltrattamenti in famiglia o l’art. 612-bis c.p. in tema di atti persecutori).

La scelta del legislatore di utilizzare la formula “relazione affettiva” anziché “convivenza” risponde precisamente alla volontà di garantire una tutela penale avanzata a tutte le forme di legame emotivo in cui si generi una legittima aspettativa di rispetto ed un affidamento reciproco. Pertanto, ancorare la sussistenza della relazione affettiva alla presenza di una coabitazione o ad una stabilità pluri-ennale significherebbe tradire la mens legis ed introdurre per via interpretativa un requisito non previsto dalla norma a detrimento della protezione spettante alla persona offesa.

La relazione affettiva prescinde dalla convivenza e dalla durata: ciò che conta è la comunanza di sentimenti e la fiducia che rende la persona esposta all’abuso.

3.2 — La centralità dell’idem sentire, della fiducia e della vulnerabilità della vittima

Secondo i giudici di legittimità, la nozione di relazione affettiva è una nozione di fatto, la cui esistenza deve essere accertata dal giudice di merito attraverso l’esame delle concrete modalità del rapporto interpersonale e dei comportamenti esterni tenuti dalle parti.

Ciò che rileva ai fini penali è l’instaurazione di un idem sentire, ossia di un legame caratterizzato da manifestazioni di affetto, premure, confidenze e condivisione di emozioni piacevoli. Anche se il rapporto si è sviluppato in un lasso di tempo circoscritto (poche settimane o mesi), la nascita di tale sintonia emotiva genera un’aspettativa di protezione che altera l’equilibrio delle difese individuali della persona offesa.

La Corte ha sottolineato che l’aggravante si perfeziona nel momento stesso in cui l’aggressore approfitta della vulnerabilità della vittima provocata dalla fiducia riposta nel partner. Risulta del tutto irrilevante la presenza di pregressi rapporti sessuali tra le parti, così come l’eventuale interruzione temporanea delle frequentazioni o la mancata presentazione ufficiale del partner in ambito familiare o sociale.

Nella tabella riassuntiva sottostante vengono messi a confronto gli elementi costitutivi della relazione affettiva secondo la giurisprudenza di legittimità ed i fattori giudicati del tutto irrilevanti.

ELEMENTI NECESSARI EX ART. 609-TER C.P. FATTORI IRRILEVANTI O NON RICHIESTI
Comunanza di sentimenti ed idem sentire tra le parti. Coabitazione o convivenza more uxorio.
Rapporto di fiducia ed assenza di difese preventive della vittima. Durata prolungata o stabilità pluriennale del vincolo.
Condivisione di premure, attenzione ed aspettative di rispetto. Pregressi rapporti sessuali o formale fidanzamento.

04. Considerazioni sistematiche e ricadute sanzionatorie

4.1 — La qualificazione della circostanza aggravante ed il concorso con le attenuanti generali

Dal punto di vista della tecnica sanzionatoria penale, la sentenza n. 20668/2026 si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità sulla natura delle circostanze dell’art. 609-ter c.p.4.

L’aggravante dell’art. 609-ter, comma 1, n. 5-quater, c.p. comporta un aumento della pena edonistica base stabilita dall’art. 609-bis c.p. fino ad un terzo (“aumento secco”). Pertanto, essa costituisce una circostanza ad effetto comune e non ad effetto speciale, soggetta al giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. in presenza di eventuali circostanze attenuanti generali (come le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. o la minore gravità ex art. 609-bis, comma 3, c.p.).

Tuttavia, la presenza dell’aggravante incide severamente sui termini di prescrizione del reato ex art. 157 c.p. ed impedisce l’accesso a taluni benefici penitenziari in sede di esecuzione, rientrando il delitto di violenza sessuale aggravata tra i reati ostativi ex art. 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975), salvo lo svolgimento con esito positivo dei percorsi di reinserimento e di recupero psicologico prescritti dalla legge. Inoltre, l’applicazione dell’aggravante preclude la possibilità di accedere alla sospensione condizionale della pena nei casi in cui l’aumento sanzionatorio faccia superare il limite edonistico dei due anni di reclusione.

4.2 — Prospettive applicative per la difesa e per l’accusa nel processo penale

La pronuncia fornisce chiare ed inequivocabili indicazioni operative sia per gli organi inquirenti che per i difensori nel processo penale per reati di violenza sessuale.

Per il Pubblico Ministero e la Parte Civile, la prova della relazione affettiva non richiede più l’esibizione di certificati di residenza o la dimostrazione di convivenze stabili. La prova può essere compiutamente fornita attraverso l’acquisizione di elementi digitali (chat di messaggistica istantanea, e-mail, registrazioni audio, interazioni sui social network), dichiarazioni testimoniali di familiari ed amici attestanti la frequenza degli incontri ed il clima di fiducia reciprocamente condiviso.

Per la difesa dell’imputato, la contestazione della circostanza aggravante non potrà utilmente fondarsi sulla mera brevità della frequentazione o sull’assenza di coabitazione. La strategia difensiva dovrà appuntarsi sulla dimostrazione rigorosa che il contatto interpersonale si collocava in un ambito di mera occasionalità ludica o professionale, del tutto privo di manifestazioni affettive, confidenze intime o aspettative di fiducia reciproca.

Sul piano delle garanzie processuali, l’accertamento della relazione affettiva deve svolgersi nel rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa sanciti dagli artt. 24 e 111 Cost., evitando che il ricorso a presunzioni generiche possa sfociare in una responsabilità oggettiva o in un automatismo sanzionatorio contrario al principio di personalità della responsabilità penale ex art. 27 Cost.

05. Conclusioni

La sentenza n. 20668/2026 della Quarta Sezione Penale della Cassazione rappresenta un solido e moderno tassello nell’opera di interpretazione della normativa a tutela delle vittime di reati di violenza di genere.

Svincolando la nozione di “relazione affettiva” da rigidi ed anacronistici modelli formalistici, la Suprema Corte assicura una tutela punitiva effettiva, proporzionata ed in perfetta sintonia con la mens legis del Codice Rosso e con i principi della Convenzione di Istanbul.

Il messaggio che promana dalla decisione è chiaro: la fiducia e la condivisione emotiva non possono mai trasformarsi in un fattore di vulnerabilità privo di protezione penale, garantendo che ogni abuso commesso nel contesto di un legame affettivo riceva il severo vaglio sanzionatorio previsto dall’ordinamento giuridico.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

  • Codice Penale — Artt. 609-bis, 609-ter (c. 1, n. 5-quater) e 69 c.p.
  • Legge 19 luglio 2019, n. 69 — Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (Codice Rosso)

Giurisprudenza citata

  1. 1. Legge 19 luglio 2019, n. 69 — Riforma del Codice Penale per la prevenzione dei reati di genere.
  2. 2. Cassazione penale, Sez. III, sentenza 18 novembre 2021, n. 42125 — Tutela dell’autodeterminazione sessuale nei reati di violenza.
  3. 3. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 4 giugno 2026, dep. 29 luglio 2026, n. 20668 — Oggetto del presente commento. Nozione di relazione affettiva ex art. 609-ter c.p.
  4. 4. Cassazione penale, Sez. III, sentenza 12 maggio 2026, dep. luglio 2026, n. 23496 — Natura dell’aggravante ex art. 609-ter c.p. e giudizio di bilanciamento.
Redazione di Metodo Giuridico

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.

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