La responsabilità solidale nella scissione parziale dei debiti

Blocco sezionato unito da fili: la responsabilità solidale nella scissione parziale dei debiti.

La responsabilità solidale nella scissione parziale dei debiti

I limiti quantitativi della garanzia patrimoniale e gli oneri probatori tra orientamento giurisprudenziale e inquadramento dogmatico.

Carlo De Gennaro
Diritto Civile & Diritto Societario
13 Maggio 2026
Lettura 15 min

Abstract (Italiano)

La responsabilità solidale nella scissione parziale dei debiti societari costituisce uno degli snodi più delicati nel bilanciamento tra la libertà di riorganizzazione dell’impresa e la necessaria tutela del ceto creditorio. Il presente contributo muove dall’analisi dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 32551 del 13 dicembre 2025, per ricostruire l’impianto dogmatico dell’art. 2506-quater c.c., valorizzando la natura sussidiaria della coobbligazione e il beneficium ordinis in capo alle società beneficiarie. Attraverso un serrato confronto con le posizioni dottrinali, l’indagine si concentra sull’eccezione di incapienza patrimoniale e sul riparto probatorio, confermando come il principio della vicinanza della prova operi a presidio dell’effettività della garanzia ex art. 2740 c.c. Vengono da ultimo vagliati i corollari processuali in tema di litisconsorzio necessario e dipendenza delle cause.

Abstract (English)

The joint and several liability in the partial spin-off of debts represents one of the most delicate junctions in balancing the freedom of corporate reorganization with the necessary protection of creditors. This paper stems from the analysis of the Supreme Court of Cassation’s order no. 32551 of December 13, 2025, to reconstruct the dogmatic framework of Article 2506-quater of the Italian Civil Code, enhancing the subsidiary nature of the co-obligation and the beneficium ordinis for the beneficiary companies. Through a rigorous comparison with doctrinal positions, the investigation focuses on the exception of patrimonial insufficiency and the burden of proof, confirming how the principle of proximity of proof operates to safeguard the effectiveness of the guarantee under Article 2740 of the Civil Code. Finally, the procedural corollaries regarding necessary joinder and dependency of cases are examined.

La genesi del contrasto e il riparto degli oneri probatori

Il dibattito sulla natura delle responsabilità solidale nella scissione parziale dei debiti ha trovato linfa in una casistica giurisprudenziale eterogenea, che ha messo a nudo le criticità operative dell’art. 2506-quater c.c. Un momento di rottura significativo è rappresentato dalla vicenda approdata dinanzi alla Suprema Corte con l’ordinanza n. 36690/202110. Nel caso di specie, il Tribunale di Piacenza aveva revocato un decreto ingiuntivo ottenuto da due professionisti per crediti da prestazioni lavorative, sul presupposto che spettasse ai creditori l’onere di provare la capienza del patrimonio netto trasferito alla società beneficiaria convenuta in monitorio.

Secondo l’orientamento di merito allora espresso, il limite del valore effettivo del patrimonio netto assegnato avrebbe dovuto qualificarsi come un vero e proprio elemento costitutivo della pretesa creditoria. Tale impostazione, tuttavia, finiva per gravare il terzo di una probatio diabolica, imponendogli l’esame di documenti contabili interni all’operazione straordinaria ai quali egli è, per definizione, estraneo. La Cassazione, ribaltando tale assunto, ha invece chiarito che il limite di responsabilità agisce quale fatto parzialmente impeditivo del credito, la cui prova spetta esclusivamente alla società beneficiaria in virtù del principio di vicinanza della prova.

Siffatto principio ha trovato definitivo consolidamento nella più recente ordinanza n. 32551/20251, originata da una controversia per la risoluzione di un contratto preliminare e la restituzione del doppio della caparra confirmatoria. In questa sede, la Corte d’Appello di Firenze aveva dichiarato inammissibile l’estensione della domanda verso le beneficiarie, ritenendola “nuova” e proposta tardivamente solo in grado di appello. L’arresto della Suprema Corte non solo ha ribadito il regime probatorio già tracciato nel 2021, ma ha operato un salto di qualità dogmatico, affrontando i corollari processuali legati all’inscindibilità delle cause e alla corretta instaurazione del contraddittorio.

La natura del limite di responsabilità delle beneficiarie

Il perno attorno al quale ruota l’intera vicenda interpretativa risiede nella corretta esegesi dell’art. 2506-quater, comma 3, c.c. La norma, nel sancire la responsabilità delle società beneficiarie per i debiti della scissa non soddisfatti, introduce un tetto quantitativo invalicabile: il “valore effettivo del patrimonio netto assegnato”. Questa limitazione pone un problema di qualificazione giuridica non indifferente: si tratta di un presupposto per l’esercizio dell’azione (onere del creditore) o di un’eccezione volta a contenere l’efficacia del titolo (onere della società)?

La giurisprudenza consolidata, culminata negli arresti del 2021 e del 2025, ha ormai sposato la tesi della solidarietà sussidiaria e limitata. Mentre la società scissa continua a rispondere dell’intero debito in quanto debitrice principale, la società beneficiaria assume la veste di coobbligata ex lege, ma con un regime di favore che ne circoscrive l’esposizione patrimoniale. È proprio questa asimmetria tra i coobbligati ad aver alimentato l’equivoco probatorio che ha caratterizzato il primo grado della controversia di Piacenza, dove si era erroneamente preteso che fosse il creditore a misurare la capienza del patrimonio ricevuto dalla controparte.

Il “valore effettivo del patrimonio”, tuttavia, non attiene alla genesi del debito, ma alla sua fase esecutiva e di contenimento. In questa prospettiva, la responsabilità solidale nella scissione parziale non muta la natura del credito originario, ma ne estende la garanzia a nuovi soggetti entro binari prefissati. Ne discende che la limitazione del quantum risponde a una logica di protezione dell’integrità aziendale delle beneficiarie, ma non può risolversi in un ostacolo procedurale alla tutela del ceto creditorio, il quale — secondo il canone della vicinanza della prova — è logicamente sollevato dall’onere di ricostruire i bilanci straordinari delle società coinvolte.

Spostando l’analisi sul piano sistematico, questa ripartizione degli oneri riflette un principio cardine delle operazioni straordinarie: la continuità dei rapporti giuridici. La scissione non deve tradursi in una diminuzione delle tutele per i terzi; al contrario, il legislatore ha inteso creare una rete di sicurezza solidale che, pur rispettando i limiti patrimoniali dell’operazione, assicuri che la frammentazione del debitore non diventi uno strumento di elusione delle obbligazioni pregresse.

L’inquadramento dogmatico dell’art. 2506-quater c.c.

La responsabilità solidale tra frammentazione del patrimonio e tutela dei creditori

Occorre muovere dall’art. 2506-quater, comma 3, c.c., norma di chiusura del sistema che disciplina la responsabilità solidale nella scissione parziale dei debiti. Deve ritenersi che l’operazione di scissione, pur determinando una parcellizzazione del compendio aziendale, non comporti l’estinzione dell’originario ente debitore, bensì una sua evoluzione organizzativa fondata sul principio di continuità dei rapporti giuridici1. Tale prospettiva impone di leggere il meccanismo di solidarietà non già come una successione nel debito, ma come una garanzia legale preordinata a preservare l’integrità della garanzia patrimoniale generica spettante al ceto creditorio.

Vi è, peraltro, che la ratio del regime di responsabilità in esame risiede indubbiamente nella tutela del principio sancito dall’art. 2740 c.c., in forza del quale il debitore non può, attraverso un atto unilaterale di riorganizzazione societaria, diminuire la garanzia riconosciuta ex lege ai terzi contraenti4. Come opportunamente rilevato dalla dottrina, il vincolo che si instaura tra la società scissa e le beneficiarie risponde all’esigenza di mantenere integre le aspettative di soddisfacimento dei creditori sociali, evitando che la frammentazione del patrimonio si traduca in una dispersione del valore effettivo aggredibile5.

In tale temperie dogmatica, la responsabilità delle società beneficiarie per i debiti non trasferiti assume i connotati di una obbligazione solidale “diseguale” o a interesse unisoggettivo. Se, infatti, la società cui la passività è rimasta imputata ne risponde con l’intero suo patrimonio presente e futuro, le altre società partecipanti all’operazione intervengono in via sussidiaria, vedendo la propria esposizione circoscritta dalla norma entro i confini del patrimonio netto assegnato. Ne consegue che la scissione non accresce la garanzia originaria, ma mira esclusivamente a impedirne il depauperamento qualitativo e quantitativo, assicurando che la sommatoria dei patrimoni netti post-operazione rimanga perlomeno pari all’ammontare di quello ante-scissione6.

Il beneficium ordinis e la natura sussidiaria della coobbligazione

In ragione di quanto innanzi esposto, occorre interrogarsi sulle precise declinazioni di tale vincolo di solidarietà sul piano dell’esigibilità della pretesa. Deve ritenersi, invero, che la responsabilità delle beneficiarie non si ponga su un livello di perfetta pariteticità con quella della scissa, essendovi una graduazione interna che governa l’ordine di aggressione dei patrimoni. La coobbligazione ex lege nascente dall’operazione straordinaria è strutturalmente connotata da una natura sussidiaria, che si traduce nel riconoscimento di un beneficium ordinis a favore delle compagini destinatarie del trasferimento7.

Innanzi tutto, la sussidiarietà non si pone in contraddizione con il carattere solidale dell’obbligazione. Come autorevole dottrina civilistica ha ampiamente dimostrato, il requisito dell’identità della prestazione ben può coniugarsi con una differenziazione nei presupposti di esigibilità, dando luogo a una garanzia a interesse unisoggettivo8. Su tale premessa sistematica, la Suprema Corte, con la recente ordinanza n. 2457/20249, ha statuito che la responsabilità solidale suppone la preventiva richiesta di adempimento all’obbligata principale (ossia alla società cui è stata attribuita la passività nel progetto di scissione o in capo alla quale la stessa è rimasta).

Del resto, l’attribuzione di siffatta garanzia sussidiaria assolve all’esigenza di bilanciare contrapposti interessi di natura endosocietaria ed extrasocietaria. Da un lato, preserva il ceto creditorio dal rischio di un indebito svuotamento del patrimonio originario; dall’altro, protegge le beneficiarie — e con esse la stabilità della riorganizzazione d’impresa — da un’aggressione immediata e indiscriminata per poste passive formatesi in seno a un’altra entità, imponendo al creditore l’onere minimale di una previa costituzione in mora del debitore principale. Resta, comunque, fermo che una volta integrato tale presupposto, l’azione del terzo insoddisfatto si dispiegherà in tutta la sua forza attrattiva contro i patrimoni assegnati, incontrando unicamente l’insuperabile sbarramento del loro valore effettivo.

Il limite del patrimonio netto assegnato e i connessi oneri probatori

L’eccezione di incapienza quale fatto impeditivo della pretesa

Occorre, a questo punto, misurarsi con il nucleo dogmatico dell’arresto, concernente la ripartizione degli oneri istruttori in ordine al valore effettivo del patrimonio trasferito. Vi è, peraltro, che la qualificazione giuridica di siffatto limite dimensionale determina a cascata la corretta applicazione dell’art. 2697 c.c. nel giudizio di opposizione. La Suprema Corte, discostandosi nettamente dall’impostazione recepita in sede di merito, ha negato che la capienza della quota assegnata costituisca un elemento fondante della responsabilità posta a carico della beneficiaria.

Deve ritenersi, seguendo l’insegnamento del formante pretorio, che la limitazione patrimoniale operi processualmente alla stregua di un fatto impeditivo della pretesa avversaria. In tale prospettiva, l’ordinanza in commento, ponendosi in dichiarata continuità con un proprio precedente specifico10, ha statuito che la responsabilità solidale si estenderebbe per sua natura all’intera obbligazione inadempiuta, salva la facoltà per l’ente escusso di paralizzare in tutto o in parte la domanda dimostrando l’incapienza dei cespiti ricevuti al momento della disarticolazione societaria.

In ragione di quanto innanzi esposto, l’onere di allegare e comprovare in via documentale l’esatta consistenza della frazione assegnata ricade in via esclusiva sulla società di nuova costituzione o preesistente. Del resto, qualora il legislatore avesse inteso elevare la capienza a fatto costitutivo del diritto di credito, avrebbe adottato moduli sintattici difformi; l’eccezione introdotta dal terzo comma dell’art. 2506-quater c.c. si configura dunque come un presidio difensivo che la beneficiaria medesima deve attivare senza indugio, come rileva attenta dottrina analizzando con rigore i passaggi logici dell’orientamento di legittimità11.

Il limite del patrimonio netto assegnato e i connessi oneri probatori

L’eccezione di incapienza quale fatto impeditivo della pretesa

Occorre, a questo punto, misurarsi con il nucleo dogmatico dell’arresto, concernente la ripartizione degli oneri istruttori in ordine al valore effettivo del patrimonio trasferito. Vi è, peraltro, che la qualificazione giuridica di siffatto limite dimensionale determina a cascata la corretta applicazione dell’art. 2697 c.c. nel giudizio di opposizione. La Suprema Corte, discostandosi dalle conclusioni cui era giunta la giurisprudenza di merito, ha recisamente negato che la capienza della quota assegnata costituisca un elemento costitutivo della responsabilità posta a carico della beneficiaria.

Deve ritenersi, seguendo l’insegnamento del giudice di legittimità, che la limitazione patrimoniale operi processualmente alla stregua di un fatto impeditivo della pretesa avversaria. In tale prospettiva, l’ordinanza in commento, ponendosi in dichiarata continuità con un proprio precedente specifico10, ha statuito che la solidarietà si estenderebbe per sua natura all’intera obbligazione inadempiuta, salva la facoltà per l’ente escusso di paralizzare in tutto o in parte la domanda dimostrando l’incapienza dei cespiti ricevuti al momento della disarticolazione societaria.

Alla luce di quanto innanzi esposto, l’onere di allegare e comprovare documentalmente l’esatta consistenza della frazione assegnata ricade in via esclusiva sulla compagine di nuova costituzione o preesistente. Del resto, qualora il legislatore avesse inteso elevare la capienza a fondamento del diritto di credito, avrebbe adottato moduli sintattici difformi. La limitazione introdotta dal terzo comma dell’art. 2506-quater c.c. si configura dunque come un presidio difensivo che l’ingiunta medesima deve attivare senza indugio, come rileva attenta dottrina analizzando i passaggi logici dell’orientamento di vertice11.

Il principio della vicinanza della prova e il dissenso dottrinale

Innanzi tutto, la ricostruzione pretoria non è andata esente da rilievi critici. La dottrina più avvertita ha obiettato che la limitazione della responsabilità solidale non opererebbe dall’esterno quale eccezione in senso stretto, bensì rappresenterebbe una connotazione congenita della garanzia stessa. Secondo siffatta impostazione ermeneutica, accollare l’onere probatorio all’ente risultante dall’operazione forzerebbe la dicotomia tra regola ed eccezione, finendo per applicare il principio della vicinanza della prova al di fuori dei suoi confini fisiologici di criterio puramente sussidiario.

Inoltre, vi è che tale prospettazione, pur raffinata in punta di diritto, finisce per sacrificare la tutela reale del creditore sull’altare del rigore formalistico. Richiedere al terzo estraneo di ricostruire nel dettaglio le complesse scritture contabili interne per dimostrare la capienza della quota assegnata, significherebbe addossargli un ostacolo processuale insormontabile. L’insegnamento di vertice ha, per converso, avvedutamente valorizzato l’asimmetria informativa ineliminabile tra l’istante e gli organi gestori della compagine societaria.

Resta, comunque, fermo che solo il soggetto che riceve il compendio detiene il pieno dominio conoscitivo sulle plusvalenze inespresse e sull’effettivo calibro dei cespiti acquisiti. Elevare la disponibilità dell’elemento istruttorio a canone selettivo del riparto costituisce l’unica via idonea a scongiurare manovre elusive, preservando la par condicio creditorum e garantendo che la disarticolazione dell’impresa non si risolva in un pregiudizio irreversibile per le posizioni sorte in epoca antecedente.

I corollari processuali: litisconsorzio e dipendenza delle cause

Legittimazione passiva e assenza di successione a titolo particolare

Occorre, a questo punto, traslare le coordinate dogmatiche sin qui tracciate sul versante squisitamente processuale, indagando le ricadute operative che l’invocazione della garanzia patrimoniale produce sulle dinamiche del rito. Deve ritenersi, invero, che la corretta perimetrazione della legittimazione passiva postuli la previa qualificazione della posizione soggettiva assunta dall’ente di nuova costituzione rispetto alla pretesa azionata. In tale prospettiva, la frammentazione degli interessi che tipicamente connota le operazioni sul capitale impone di tracciare un netto discrimine sistematico tra la circolazione del rapporto obbligatorio e l’insorgenza di un vincolo di solidarietà puramente legale.

In primo luogo, la giurisprudenza di legittimità ha recisamente escluso che la beneficiaria, chiamata a rispondere di una posta passiva non transitata nel proprio compendio, subentri nel rapporto originario. La Suprema Corte12 ha infatti statuito che l’ente risultante dalla scissione non assume le vesti di successore a titolo particolare nel debito controverso, bensì agisce in giudizio nella sola ed esclusiva qualità di coobbligata solidale. Ne deriva che il titolo dell’obbligazione non riposa nel negozio traslativo in sé, ma nella specifica norma di tutela apprestata dal codice a salvaguardia delle ragioni dei terzi.

Tale precisazione dogmatica si rivela dirimente ai fini della vocazione in giudizio. Il creditore insoddisfatto che intenda aggredire il patrimonio netto assegnato non agisce in forza di un fenomeno successorio sostanziale, ma esercita un’azione diretta fondata sul diritto societario della crisi e sulla responsabilità ex lege della compagine terza. Resta, comunque, fermo che siffatta autonomia del titolo di responsabilità riverbera inevitabili conseguenze sulle regole di partecipazione al processo e sull’architettura del contraddittorio, ponendo le premesse per l’innesco di complessi meccanismi di dipendenza delle cause che il giudice del merito è chiamato a governare con estremo rigore.

L’inscindibilità delle cause in fase di impugnazione

Il passaggio dalla responsabilità sostanziale a quella processuale trova il suo punto di massima frizione nel regime delle impugnazioni. La vicenda decisa dalla Corte d’Appello di Firenze, e poi censurata dalla Cassazione n. 32551/2025, è emblematica: i giudici di merito avevano erroneamente ritenuto che la domanda formulata contro le società beneficiarie in secondo grado costituisse una mutatio libelli vietata dall’art. 345 c.p.c. Tale assunto muoveva dal presupposto, rivelatosi fallace, che il rapporto tra scissa e beneficiaria non configurasse un’ipotesi di litisconsorzio necessario.

Al contrario, la Suprema Corte ha statuito che la natura sussidiaria e dipendente della coobbligazione della beneficiaria impone un’unificazione del rito. Il legame di pregiudizialità-dipendenza tra il debito principale della dante causa e quello riflesso della società risultante dalla scissione determina una causa inscindibile ai sensi dell’art. 331 c.p.c. Ne deriva che l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del rapporto di solidarietà diseguale non è una facoltà, bensì un obbligo del giudice, volto a garantire l’unità dell’accertamento ed evitare che la frammentazione societaria si traduca in una frammentazione dei giudicati.

In definitiva, l’errore della Corte fiorentina risiedeva nell’aver qualificato come “nuova” una domanda che, invece, ineriva a un rapporto processualmente inscindibile. La tutela de la responsabilità solidale nella scissione parziale deve dunque passare per una lettura rigorosa delle norme del rito: se la responsabilità della beneficiaria esiste solo in quanto esiste quella della scissa, il processo non può che correre su binari unitari dal primo grado fino al passaggio in giudicato, impedendo preclusioni che svuoterebbero di senso la garanzia patrimoniale apprestata dal legislatore.

Conclusioni

Il percorso ricostruttivo sin qui condotto permette di fissare alcuni punti fermi sulla portata applicativa della disciplina dettata in tema di operazioni straordinarie. L’approdo della Suprema Corte, lungi dal rappresentare una soluzione di mero compromesso processuale, si pone come il necessario coronamento di un’esegesi che intende preservare l’effettività de la responsabilità solidale nella scissione parziale dei debiti societari. In ragione di quanto esposto, possono trarsi le seguenti riflessioni di sintesi.

In primo luogo, deve ritenersi che la coobbligazione della beneficiaria risponda a una logica di protezione reale del credito, che prescinde dalle vicende circolatorie del singolo rapporto obbligatorio. Tale garanzia, pur incontrando il limite quantitativo del patrimonio netto assegnato, non può essere svuotata di efficacia attraverso l’imposizione di oneri probatori impossibili a carico dei terzi, i quali rimarrebbero altrimenti inermi dinanzi alle scelte riorganizzative dell’ente debitore.

In secondo luogo, la qualificazione del limite di responsabilità come fatto impeditivo della pretesa restituisce coerenza al sistema delle tutele, valorizzando il principio della vicinanza della prova. È la società beneficiaria, in quanto detentrice delle scritture contabili e protagonista dell’operazione, a dover dimostrare l’eventuale incapienza dei cespiti ricevuti, garantendo così una trasparenza che l’ordinamento esige a fronte della disarticolazione dell’impresa.

Infine, l’unitarietà dell’accertamento giudiziale e il rigore nel governo del contraddittorio rappresentano i baluardi contro il rischio di aporie sistemiche. La solidarietà sussidiaria impone una visione corale del processo, affinché la complessità del diritto societario non si traduca in una frammentazione della giustizia, ma concorra a delineare un quadro di certezze per tutti gli operatori del mercato.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Giurisprudenza citata

  1. 1.
    Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza n. 32551 del 13 dicembre 2025
  2. 2.
    Corte di Appello di Firenze, sentenza n. 1066 del 25 maggio 2021
  3. 3.
    Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza n. 2457 del 25 gennaio 2024
  4. 4.
    Cassazione Civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 36690 del 25 novembre 2021
  5. 5.
    Cassazione Civile, Sez. II, sentenza n. 31313 del 4 dicembre 2018

Dottrina richiamata

  1. D1.
    RESCIO G.A., La fusione e la scissione, in Trattato delle S.r.l., Milano, 2015
  2. D2.
    CORRIERE R., Scissione societaria e responsabilità solidale, in Dir. e Prat. Trib., 2019
  3. D3.
    CENTONZE M., Assegnazione patrimoniale e disciplina dell’azienda, Milano, 2013
  4. D4.
    DI BITONTO M., in Commentario alla riforma delle società (dir. Marchetti), Milano, 2006
  5. D5.
    FIMMANÒ F., Scissione e responsabilità “sussidiaria”, in Le Società, 2002
  6. D6.
    EMILIOZZI E.A., Delle obbligazioni in solido, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna, 2019
  7. D7.
    MONTANARI M., Scissione di società e riparto degli oneri probatori, in Le Società, 2022

A cura di:

Avv. Carlo De Gennaro

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