I criteri per il danno alla salute a genesi multifattoriale

Illustrazione di una coclea sezionata da griglie per determinare il danno alla salute a genesi multifattoriale

I criteri per il danno alla salute a genesi multifattoriale

Il concorso di cause naturali e iatrogene tra imputazione materiale e scomputo equitativo

Federico Palumbo
Diritto Civile & Risarcimento del danno
6 Maggio 2026
Lettura 13 min

Abstract (Italiano)

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 760 del 2026 offre l’occasione per riconsiderare i criteri per il danno alla salute a genesi multifattoriale. La pronuncia si inserisce nel delicato confine tra l’accertamento eziologico di un’ipoacusia neurosensoriale neonatale, caratterizzata dal sinergismo tra vulnerabilità prematura e infezioni nosocomiali, e la conseguente liquidazione del pregiudizio. L’analisi muove dalla ricostruzione clinica dei fattori di rischio per approdare allo studio del formante giurisprudenziale: se l’articolo 41 del Codice Penale impone l’imputazione materiale dell’intero evento alla condotta colposa in base al principio di equivalenza, l’articolo 1223 del Codice Civile esige, sul piano della causalità giuridica, lo scomputo equitativo della menomazione naturale preesistente. Il contributo indaga le modalità di questo riparto, evidenziando le insidie del calcolo differenziale tabellare.

Abstract (English)

The Supreme Court order no. 760 of 2026 provides the opportunity to reconsider the criteria for multifactorial health damage. The decision falls within the delicate boundary between the etiological assessment of neonatal sensorineural hearing loss—characterized by the synergism between premature vulnerability and nosocomial infections—and the subsequent compensation of the injury. The analysis moves from the clinical reconstruction of risk factors to the study of the jurisprudential framework: while Article 41 of the Penal Code requires the material attribution of the entire event to the negligent conduct based on the equivalence principle, Article 1223 of the Civil Code demands, on the level of legal causality, the equitable deduction of the pre-existing natural impairment. This paper investigates the methods of this apportionment, highlighting the mathematical complexities of the differential calculation.

I contorni della vicenda processuale

La genesi dell’accertamento: il caso e il decisum

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 760 del 14 gennaio 20261, torna a pronunciarsi su una fattispecie di notevole delicatezza, sia sul piano dell’inquadramento clinico che su quello del rigore dogmatico. Il giudizio trae origine dall’azione risarcitoria promossa dai genitori di una minore, nata gravemente prematura presso l’Azienda Ospedale Università di Padova, alla quale è stata diagnosticata una severa ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Il quadro patologico si è sviluppato a seguito di un prolungato ricovero in terapia intensiva neonatale, caratterizzato da plurime infezioni nosocomiali, la cui complessa gestione terapeutica ha richiesto la somministrazione di farmaci ad elevata ototossicità.

Nei gradi di merito, l’istruttoria tecnica aveva delineato un classico scenario eziologico concorrente. I periti avevano accertato che la perdita dell’udito derivava da una sinergia tra le vulnerabilità intrinseche della prematurità, quali l’ipossia e l’immaturità organica, e gli insulti iatrogeni successivi, rappresentati dalle sepsi batteriche contratte in reparto. Di fronte a questo inestricabile intreccio causale, la Corte d’Appello di Venezia aveva riconosciuto la responsabilità della struttura sanitaria per le infezioni contratte, ma, in sede liquidatoria, aveva operato un meccanico frazionamento: aveva condannato l’ospedale al risarcimento di una percentuale di danno parametrata alla sola efficienza causale dell’infezione (ritenuta pari al 50%), lasciando la restante quota a carico della patologia di base.

Il ricorso in sede di legittimità ha investito proprio la correttezza metodologica di tale operazione sottrattiva. I ricorrenti hanno contestato la diretta decurtazione del quantum debeatur in sede di determinazione dell’invalidità, lamentando un’erronea applicazione delle regole civilistiche in tema di concause e invocando una puntuale ridefinizione di quelli che debbono essere i criteri per determinare il danno alla salute a genesi multifattoriale. Accogliendo il ricorso, gli Ermellini hanno cassato la decisione lagunare, ribadendo che la struttura risponde per l’intero evento materiale ex art. 41 c.p., mentre in sede di quantificazione equitativa occorre procedere al calcolo del danno differenziale, decurtando dalla percentuale di invalidità complessiva quella ascrivibile alla sola menomazione naturale, nel rigoroso rispetto della progressione geometrica del punto tabellare.

L’eziopatogenesi dell’ipoacusia neurosensoriale neonatale

Fattori di rischio e sinergismo clinico

Sul piano clinico, la decodifica dell’eziopatogenesi rappresenta il presupposto oggettivo per la successiva applicazione dei criteri per la determinazione del danno alla salute a genesi multifattoriale. L’ipoacusia neurosensoriale (SNHL, Sensorineural Hearing Loss) nei neonati pretermine ricoverati in Unità di Terapia Intensiva Neonatale (NICU) si manifesta come il risultato terminale di un modello di tossicità sinergica. L’organo dell’udito subisce un deterioramento progressivo derivante da una complessa interazione tra vulnerabilità intrinseche, quali immaturità anatomo-fisiologica, ipossia ischemica e iperbilirubinemia, ed eventi lesivi estrinseci acquisiti nell’ambiente nosocomiale(2).

L’omeostasi endolinfatica è attivamente mantenuta dalla stria vascularis, il cui imponente gradiente elettrico transmembrana funge da attrattore elettrostatico per le molecole cationiche esogene. La stabilità dell’ambiente endolinfatico è fisiologicamente garantita dalla Barriera Emato-Labirintica (BLB), una struttura altamente selettiva analoga alla barriera emato-encefalica. Tuttavia, nel neonato di basso peso, l’espressione delle proteine giunzionali (claudine e occludine) risulta incompleta, rendendo la BLB intrinsecamente più permeabile ed esponendo l’orecchio interno a un rischio sproporzionato dinanzi a fluttuazioni emodinamiche e insulti infiammatori sistemici(3).

Il danno tissutale neonatale si innesta su un substrato metabolicamente compromesso. L’ipossia perinatale grave interrompe la fosforilazione ossidativa mitocondriale, determinando il fallimento delle pompe ioniche cellulari. Paradossalmente, l’insulto cellulare si esacerba nella fase di riperfusione indotta dal supporto ventilatorio meccanico. Lo stress ossidativo (ROS) conseguente alla reintroduzione dell’ossigeno soverchia i sistemi enzimatici scavenger della coclea, esaurendo tempestivamente le difese antiossidanti citoplasmatiche e lasciando le cellule ciliate esterne prive di riserve energetiche per fronteggiare aggressioni successive(4).

A questo quadro di deplezione metabolica si sovrappone frequentemente la tossicità neurale indotta dall’iperbilirubinemia. La frazione non legata all’albumina (unbound bilirubin) acquisisce la capacità di permeare liberamente la barriera emato-encefalica immatura, depositandosi in modo altamente specifico nei nuclei delle vie uditive del tronco encefalico. Tale accumulo disaccoppia la respirazione mitocondriale e induce apoptosi neuronale, delineando il quadro del Disturbo dello Spettro della Neuropatia Uditiva (ANSD). La preesistenza di una lesione retrococleare (sindrome BIND) abbatte drammaticamente la riserva funzionale del sistema, preparando il terreno biologico per la successiva e inemendabile aggressione iatrogena(5).

Infezioni nosocomiali e ototossicità: il quadro eziologico

La degenza prolungata in terapia intensiva espone invariabilmente il neonato all’acquisizione di patogeni ambientali multiresistenti, responsabili della Sepsi a Insorgenza Tardiva (LOS, Late-Onset Sepsis). Nel quadro clinico oggetto d’indagine, l’infezione sistemica causata da Klebsiella pneumoniae e Staphylococcus capitis (clone epidemico NRCS-A) non agisce come mero fattore coesistente, ma si configura come l’innesco molecolare critico dell’ototossicità. Nel caso di batteriemia da Gram-negativi, il lipopolisaccaride (LPS) scatena un’imponente tempesta citochinica mediata dal complesso recettoriale TLR4/NF-κB, la quale disgrega l’integrità ultrastrutturale delle giunzioni endoteliali. La barriera emato-labirintica perde così la sua selettività, divenendo altamente permeabile (effetto leaky) e permettendo un afflusso massivo di endotossine verso l’endolinfa(6).

Per eradicare l’infezione fatale, i protocolli clinici impongono la somministrazione simultanea di molecole battericide dotate di un ristretto indice terapeutico, quali gli antibiotici aminoglicosidici (gentamicina) e glicopeptidici (vancomicina). A barriera collassata, la natura policationica degli aminoglicosidi ne determina l’ingresso inesorabile nelle cellule ciliate attraverso i canali di trasduzione meccano-elettrica (MET), i quali risultano perennemente sollecitati dall’inquinamento acustico ambientale tipico della NICU. All’interno del citosol, l’antibiotico si lega ai ribosomi mitocondriali inducendo un letale stress ossidativo che culmina nell’attivazione della cascata delle caspasi e nell’apoptosi cellulare irreversibile, generando la lesione cocleare neonatale permanente(7).

L’interazione farmacologica multidroga amplifica ulteriormente l’insulto. L’eteroresistenza del clone NRCS-A esige dosaggi elevati di vancomicina, la cui peculiare nefrotossicità riduce acutamente la clearance glomerulare del neonato pretermine. Tale insufficienza renale iatrogena ostacola l’eliminazione degli aminoglicosidi, innalzandone le concentrazioni ematiche residue (trough levels) e forzando quantitativi superiori del farmaco oltre la stria vascularis. Tale sovrapposizione patogenetica dimostra come il deterioramento neurosensoriale si esplichi attraverso un’inevitabile fusione in cui le precondizioni vulneranti vengono esacerbate in modo moltiplicativo dall’insulto iatrogeno, fornendo il substrato biologico per l’accertamento del concorso di concause naturali e umane(8).

L’imputazione causale materiale: il dominio dell’art. 41 c.p.

Il concorso di cause naturali e la regola preponderanziale

La trasposizione del dato clinico sul piano dell’accertamento giuridico richiede di affrontare, in prima battuta, il nodo dell’imputazione dell’illecito. Quando il giudice è chiamato a inquadrare e a valutare il danno alla salute a genesi multifattoriale, l’indagine deve rigorosamente separare il momento della ricostruzione del fatto da quello della quantificazione del pregiudizio. Sul versante della causalità materiale, l’orientamento di legittimità ha da tempo consolidato l’autonomia della regola probatoria civile rispetto a quella penale. Come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 576/20089, il nesso eziologico tra la condotta medica e l’evento lesivo deve essere indagato secondo il parametro preponderanziale del più probabile che non, abbandonando in sede civile il più restrittivo criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

L’applicazione di tale coordinata esegetica al caso in esame svela l’operatività del principio dell’equivalenza delle cause, normato dall’art. 41 del Codice Penale. La disposizione stabilisce che il concorso di cause preesistenti o simultanee, anche se indipendenti dall’azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità. Ne deriva che lo stato di prematurità e le alterazioni ipossiche antecedenti non possiedono un’efficienza causale esclusiva tale da elidere il nesso con l’infezione iatrogena. La struttura sanitaria, avendo innescato il fattore scatenante dell’ototossicità attraverso una negligente gestione del rischio infettivo, risponde materialmente dell’intero evento lesivo (l’ipoacusia), poiché la sua condotta si pone quale antecedente logico senza il quale il danno, nella sua configurazione finale, non si sarebbe verificato.

L’assorbimento delle concause naturali nel giudizio di imputazione materiale non si traduce, tuttavia, in un automatico addebito risarcitorio integrale. La statuizione della responsabilità ex art. 41 c.p. esaurisce la propria funzione nell’individuazione del soggetto obbligato, ma lascia impregiudicata la successiva e distinta operazione di delimitazione delle conseguenze dannose effettivamente risarcibili. Si tratta di uno snodo argomentativo che sposta il baricentro dell’analisi dalla genesi del fatto alla perimetrazione del quantum, aprendo la via alla valutazione dogmatica sull’efficienza causale delle menomazioni preesistenti in ottica liquidatoria.

L’irrilevanza della vulnerabilità preesistente sull’an debeatur

L’inquadramento sistematico del concorso di fattori lesivi postula una rigorosa distinzione tra la condizione che partecipa attivamente alla produzione dell’evento e la mera menomazione coesistente. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con l’ordinanza n. 27526/202110, l’assoluta irrilevanza giuridica delle patologie pregresse che non abbiano concausato l’aggravamento né siano state aggravate dalla lesione sopravvenuta. Nel caso dell’ipoacusia neonatale in esame, tuttavia, la prematurità e le alterazioni indotte dall’ipossia non si limitano a coesistere passivamente con il danno, ma ne costituiscono il terreno di amplificazione biologica, partecipando alla catena eziologica che conduce alla sordità.

Sotto il profilo dell’an debeatur, la pregressa situazione patologica del danneggiato non possiede l’idoneità a elidere il nesso eziologico con la condotta del sanitario. Come statuito dalla pronuncia capostipite n. 15991/201111, il giudice di merito deve ascrivere l’evento di danno interamente all’autore dell’illecito sul piano della causalità materiale, precludendo qualsiasi operazione di sconto proporzionale in fase di accertamento della responsabilità medica. L’infezione nosocomiale e l’omessa prevenzione si innestano sulla vulnerabilità del paziente pretermine senza che quest’ultima possa assurgere a causa da sola sufficiente a determinare l’evento finale.

L’accertamento dell’obbligazione si perfeziona dunque per l’intero, rigettando in radice le istanze di frazionamento anticipato spesso sollevate dalle strutture sanitarie. Solo una volta cristallizzato il debito risarcitorio nella sua interezza strutturale, il sistema civilistico ammette la depurazione delle conseguenze ascrivibili al mero fortuito patologico, trasferendo la complessità dell’indagine dal piano dell’imputazione causale a quello della liquidazione equitativa.

Il riparto equitativo e la causalità giuridica ex art. 1223 c.c.

La scissione del danno biologico differenziale

Superato il vaglio dell’imputazione materiale, l’indagine si sposta sul delicato crinale della quantificazione risarcitoria. Se l’articolo 41 del Codice Penale assolve alla funzione di ascrivere l’evento interamente all’autore della condotta illecita, l’articolo 1223 del Codice Civile presidia il principio di indifferenza finanziaria, vietando che il danneggiato possa lucrare un ristoro superiore all’effettivo pregiudizio patito. La Suprema Corte, nell’ordinanza n. 760/20261, ribadisce la centralità di questo snodo dogmatico: la causalità giuridica impone di depurare il risarcimento da tutte quelle conseguenze dannose che, pur inserite nel medesimo processo morboso, derivano dal fisiologico decorso della menomazione naturale preesistente.

Nel definire i criteri per determinare il danno alla salute a genesi multifattoriale, la giurisprudenza di legittimità assegna al giudice di merito il preciso obbligo di procedere allo scomputo equitativo della quota di invalidità non imputabile all’errore medico. La valutazione controfattuale assume qui un perimetro diverso rispetto a quello operato in fase di accertamento dell’illecito: ci si interroga su quale sarebbe stata l’evoluzione clinica della neonata in assenza delle infezioni nosocomiali. L’ipoacusia neurosensoriale, benché materialmente concausata dalla sepsi, poggia su una base patologica (la grave prematurità e l’ipossia) che avrebbe verosimilmente prodotto un grado di disabilità autonoma. Omettere la decurtazione di questa quota naturale si tradurrebbe in un ingiustificato arricchimento della vittima, ponendo a carico della struttura sanitaria il risarcimento di una fragilità organica estranea alla condotta censurata.

L’operazione logico-giuridica richiesta si sostanzia, dunque, nel calcolo del danno differenziale, un meccanismo che sottrae dalla percentuale di invalidità complessivamente accertata in sede peritale la porzione di danno ascrivibile alla sola vulnerabilità del paziente. Questa complessa operazione di isolamento delle concause introduce, tuttavia, una criticità applicativa di natura prettamente matematica, che investe la struttura intrinseca del sistema risarcitorio e il funzionamento del punto tabellare.

L’insidia matematica del punto tabellare

Il calcolo sottrattivo nasconde una trappola metodologica che ha frequentemente disorientato le corti territoriali. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente censurato la prassi del frazionamento meccanico, chiarendo con l’ordinanza n. 4680/202512 che lo scomputo asimmetrico viola i dettami della causalità giuridica. La fallacia logica si cela nel confondere la sottrazione dei gradi percentuali con la deduzione dei corrispondenti valori monetari. Come confermato dall’ordinanza n. 20894/202413, operare una banale differenza aritmetica tra la percentuale di invalidità finale e quella ascrivibile alla menomazione pregressa significa ignorare la natura stessa del sistema risarcitorio tabellare, strutturato per ristorare con maggiore intensità le compromissioni più invalidanti.

Il valore del punto di invalidità, infatti, cresce secondo una progressione geometrica all’aumentare della gravità della lesione. Di conseguenza, il passaggio da un’invalidità naturale del 35% a un’invalidità complessiva dell’80% (come verificatosi nel caso esaminato dalla pronuncia in commento) comporta una perdita di funzionalità esponenzialmente superiore rispetto a un danno secco del 45% insorto su un soggetto sano. L’ordinanza n. 17006/202514 ha ribadito che il giudice di merito deve monetizzare l’intero grado di inabilità accertato e sottrarvi il valore monetario corrispondente all’invalidità pregressa. Applicare la decurtazione direttamente sulle percentuali equivarrebbe a liquidare le conseguenze della colpa medica utilizzando i primi punti tabellari, i quali presentano un valore economico inferiore rispetto a quelli marginali effettivamente perduti dalla vittima.

Tale principio, già cristallizzato in materia di progressione del danno dalla sentenza n. 26851/202315, trova la sua massima espressione nell’arresto in esame. La Cassazione riafferma che il corretto riparto proporzionale ex art. 1223 c.c. esige la doppia monetizzazione. Solo attraverso questo rigore si garantisce l’esatta perimetrazione dell’obbligo, assegnando alla struttura sanitaria l’onere economico corrispondente al reale aggravamento indotto dalla propria negligenza, senza duplicazioni a favore del danneggiato né ingiustificati sconti per il danneggiante.

Conclusioni

La ricostruzione clinica della lesione uditiva neonatale ha ampiamente dimostrato come l’ipoacusia neurosensoriale sfugga a rassicuranti schematizzazioni eziologiche. Le precondizioni sistemiche legate alla prematurità e le successive infezioni nosocomiali si fondono in un innesco biochimico inscindibile, precludendo sul nascere qualsiasi tentativo di frazionare la responsabilità sul piano dell’apporto materiale. Tuttavia, è proprio la fluidità di questa tossicità sinergica a esaltare il rigore sistematico della risposta nomofilattica.

Nel consolidare i criteri per determinare il danno alla salute a genesi multifattoriale, l’ordinanza n. 760/2026 traccia un confine invalicabile tra la sfera dell’illecito e il perimetro del risarcimento. L’attribuzione dell’intero evento lesivo alla condotta medica, presidiata dall’art. 41 c.p., trova il suo fisiologico bilanciamento nell’equità liquidatoria dell’art. 1223 c.c., che esige la doppia monetizzazione tabellare per isolare l’effettivo aggravamento iatrogeno. L’equilibrio così raggiunto protegge l’integrità del sistema civilistico: garantisce al paziente l’esatto ristoro per la menomazione subita e, parimenti, tutela la struttura sanitaria dal rischio di dover monetizzare vulnerabilità naturali a essa storicamente estranee.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Giurisprudenza citata

  1. 1.
    Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza n. 760 del 14 gennaio 2026
  2. 2.
    Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 576 dell’11 gennaio 2008
  3. 3.
    Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza n. 27526 dell’11 ottobre 2021
  4. 4.
    Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 15991 del 21 luglio 2011
  5. 5.
    Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza n. 4680 del 22 febbraio 2025
  6. 6.
    Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza n. 20894 del 26 luglio 2024
  7. 7.
    Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza n. 17006 del 24 giugno 2025
  8. 8.
    Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 26851 del 19 settembre 2023

Dottrina richiamata

  1. D1.
    Ganesan P. e Schmiedge J. et al., Ototoxicity: A Challenge in Diagnosis and Treatment, Frontiers in Pharmacology, 2018.
  2. D2.
    Steyger P.S. et al., Effect of Sepsis and Systemic Inflammatory Response Syndrome on Neonatal Hearing Screening Outcomes Following Gentamicin Exposure, Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol., 2015, pp. 1915-1919.
  3. D3.
    Urdang Z.D., Toll-like Receptor Four and Neutrophil Contributions to Endotoxemia-Enhanced Aminoglycoside Ototoxicity, OHSU, 2026.
  4. D4.
    Shapiro S.M., Bilirubin-Induced Audiologic Injury in Preterm Infants, Clinics in Perinatology, 2016.
  5. D5.
    Bengoechea J.A. e Sa Pessoa J., Klebsiella pneumoniae infection biology: living to counteract host defences, FEMS Microbiology Reviews, 2019.
  6. D6.
    Dong M. e Rodriguez A.V. et al., Pharmacokinetic modelling to predict risk of ototoxicity with intravenous tobramycin treatment, Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2021, pp. 2923–2931.
  7. D7.
    Wirth T. et al., Comparative genomics of Staphylococcus capitis reveals species determinants, Frontiers in Microbiology, 2022.

A cura di:

Federico Palumbo

Avvocato del Foro di Roma

A cura di:

Francesco Farelli

U.O.C. di Chirurgia Generale, Ospedale di Bassano del Grappa

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