L’adeguamento della retribuzione al contratto di settore affine

Illustrazione di un metro a nastro su un atto legale: l'adeguamento della retribuzione al contratto di settore affine.

L’adeguamento della retribuzione al contratto di settore affine

Il parametro della giusta retribuzione tra il vaglio giudiziale negli appalti e i riflessi della nuova delega sui minimi salariali.

Federico Palumbo
Diritto del Lavoro & Rapporto di lavoro
12 Maggio 2026
Lettura 12 min

Abstract (Italiano)

L’adeguamento della retribuzione al contratto di settore affine rappresenta il nucleo di una delicata transizione ordinamentale. Partendo dall’arresto della Corte di Cassazione (sentenza n. 32123/2025) in tema di appalti e cooperative, il contributo analizza il potere-dovere del giudice di disapplicare il contratto collettivo “innaturale” per ripristinare la sufficienza salariale ex art. 36 Cost., alleggerendo l’onere probatorio del prestatore. Lo snodo giurisprudenziale, arricchito dal confronto con la recente giurisprudenza di merito (Brescia e Messina), viene successivamente calato nel nuovo scenario tracciato dalla L. 144/2025 sui salari minimi legali, interrogando la dottrina sulla reale tenuta del meccanismo fondato sul contratto maggiormente applicato al cospetto dei vincoli eurounitari.

Abstract (English)

The adjustment of remuneration to the related sector contract represents the core of a delicate systemic transition. Starting from the ruling of the Court of Cassation (judgment no. 32123/2025) concerning procurement and cooperatives, the paper analyzes the judge’s power and duty to set aside an “unnatural” collective agreement to restore wage sufficiency under Article 36 of the Constitution, lightening the worker’s burden of proof. This jurisprudential turning point, enriched by the comparison with recent merit decisions (Brescia and Messina), is subsequently examined within the new framework outlined by Law 144/2025 on statutory minimum wages. The analysis questions legal scholars on the actual resilience of the mechanism based on the most widely applied contract in light of European Union constraints.

Il caso e il perimetro processuale

1.1. L’appalto di servizi e la qualificazione della pretesa retributiva

Il fenomeno delle esternalizzazioni, lungi dal rappresentare una mera scelta organizzativa, impone sovente una riflessione sulla reale natura della prestazione lavorativa e sulla sua necessaria tutela retributiva. In tale prospettiva, la vicenda giunta al vaglio di legittimità nasce da una frizione interpretativa tipica del settore degli appalti di servizi, ove la scomposizione dei fattori produttivi rischia di tradursi in una frammentazione dei diritti. Si pone, dunque, il tema fondamentale circa l’adeguamento della retribuzione al contratto di settore affine1, quale strumento per ricondurre a equità un trattamento economico percepito come insufficiente rispetto alla qualità del lavoro prestato.

Il caso di specie vede coinvolto un socio lavoratore impiegato, nell’ambito di un contratto di cooperazione, in attività di lavorazione di prodotti avicoli; mansioni che, pur se ricondotte formalmente a un inquadramento tipico della logistica, denunciano una radice fattuale profondamente radicata nel comparto dell’industria alimentare. La pretesa azionata dal lavoratore non si esaurisce in una sterile rivendicazione di un diverso inquadramento contrattuale, ma sollecita il giudice a verificare se il minimo tabellare previsto dal CCNL Logistica sia idoneo a soddisfare il precetto dell’art. 36 Cost., assumendo come termine di paragone proprio il contratto collettivo delle cooperative alimentari.

La difesa della società cooperativa ha opposto la legittimità dell’applicazione del contratto collettivo prescelto, invocando la libertà di iniziativa economica e l’assenza di un obbligo di applicazione di una fonte sindacale diversa da quella sottoscritta. Tuttavia, la questione della sufficienza della retribuzione travalica il piano negoziale per attingere a quello dei valori costituzionali. In questo senso, la qualificazione della pretesa retributiva assume i tratti di un giudizio di proporzionalità, dove il contratto collettivo di settore funge non da fonte diretta del rapporto, ma da parametro esterno di congruità, aprendo la strada a una valutazione che il giudice è chiamato a compiere sulla scorta delle allegazioni fornite dalle parti.

1.2. L’iter nei gradi di merito e l’approdo in Cassazione

La vicenda processuale ha attraversato i gradi di merito restituendo una dialettica che, per lungo tempo, ha visto prevalere un’impostazione rigidamente ancorata al dato formale dell’inquadramento contrattuale prescelto dal datore di lavoro. Sia in primo grado che dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia, la domanda del lavoratore era stata respinta sul presupposto di un preteso difetto di prova: i giudici del merito avevano ritenuto che non fosse stata fornita una dimostrazione analitica della sproporzione salariale, rigettando la tesi secondo cui l’adeguamento della retribuzione al contratto di settore affine potesse operare quasi automaticamente sulla base della sola appartenenza merceologica dell’attività svolta.

Tale approccio, tuttavia, è stato radicalmente ribaltato dalla Sezione Lavoro della Cassazione. Con la sentenza n. 32123/2025, la Suprema Corte ha censurato la decisione veneziana, rilevando come il giudice del merito avesse erroneamente gravato il prestatore di un onere probatorio eccessivo, trascurando il potere-dovere istruttorio di verifica della giusta retribuzione. Secondo gli Ermellini, una volta che il lavoratore abbia allegato le mansioni effettivamente svolte e indicato un parametro contrattuale di riferimento più aderente alla realtà produttiva, il giudice non può limitarsi a constatare l’applicazione di un CCNL legittimamente sottoscritto, ma deve procedere a un vaglio comparativo dei minimi tabellari.

La ratio decidendi dell’arresto di legittimità risiede, dunque, nella riaffermazione della centralità dell’art. 36 Cost. quale norma precettiva ad applicazione diretta. La Cassazione chiarisce che il contratto collettivo applicato dall’azienda costituisce soltanto una presunzione semplice di sufficienza, che può e deve essere vinta qualora si dimostri che il trattamento economico non garantisca un’esistenza libera e dignitosa. È in questo solco che si inserisce la necessità di guardare al settore affine non come a una pretesa di applicazione contrattuale, ma come a un metro di paragone oggettivo per la determinazione del contenuto economico del rapporto di lavoro.

L’adeguamento della retribuzione al contratto di settore affine

2.1. Il rifiuto dell’applicazione diretta e l’uso parametrico del CCNL

La delimitazione dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi di diritto comune rappresenta, ancora oggi, uno dei nodi più sensibili della dogmatica lavoristica, specie laddove si scontri con l’esigenza di garantire standard salariali minimi. Occorre muovere dalla consapevolezza che, nel nostro ordinamento, l’operatività dell’art. 2070 c.c. è stata drasticamente ridimensionata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha da tempo sancito il tramonto di un’applicazione automatica del contratto basata sulla mera attività merceologica dell’impresa. In questo solco si inserisce il principio fondamentale secondo cui l’adeguamento della retribuzione al contratto di settore affine non può tradursi in una imposizione autoritativa del contratto invocato, ma risponde a una diversa logica di integrazione del precetto costituzionale.

L’insegnamento delle Sezioni Unite n. 2665/19973 costituisce, al riguardo, un punto di riferimento ineludibile: se il datore di lavoro non è obbligato per vincolo associativo o adesione esplicita, il prestatore non può pretendere l’applicazione integrale del CCNL operante nel settore effettivo. Tuttavia, la barriera dell’efficacia soggettiva cede il passo dinanzi al diritto a una giusta retribuzione. Il contratto collettivo del settore affine viene allora assunto dal giudice non come fonte diretta del rapporto, bensì come mero parametro esterno di riferimento. È una distinzione sottile ma decisiva: non si “applica” il contratto, ma si utilizza il suo contenuto economico per misurare se il salario erogato sia proporzionato alla quantità e qualità del lavoro.

In tale prospettiva, la funzione sussidiaria del giudice di merito si manifesta nel potere di depurare il rapporto di lavoro da clausole retributive che, seppur formalmente valide perché derivanti da una contrattazione collettiva legittima, risultino sostanzialmente in contrasto con la soglia di sufficienza. Tale potere non configura un’ingerenza nell’autonomia sindacale, ma un atto di manutenzione del contratto individuale volto a colmare una lacuna di tutela che il legislatore, sino ai recenti interventi di delega, ha affidato quasi esclusivamente alla prudente valutazione dell’autorità giudiziaria, chiamata a pesare il valore del lavoro sul piatto della bilancia dei minimi di settore.

2.2. L’onere allegatorio del lavoratore e i poteri officiosi del giudice

La riqualificazione del contratto collettivo in chiave parametrica produce un effetto sistemico profondo sul piano processuale, ridisegnando i confini del riparto degli oneri probatori. Nella prospettiva classica, la rivendicazione di differenze retributive imponeva al lavoratore la rigorosa dimostrazione del fatto costitutivo. Tuttavia, nell’alveo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità con l’arresto n. 27711/20234 e ribadito dalla più recente pronuncia n. 32123/20251, l’attivazione della tutela dell’art. 36 Cost. richiede un onere allegatorio decisamente più snello. È difatti sufficiente che il prestatore deduca in dettaglio le mansioni effettivamente svolte e indichi il contratto collettivo affine che reputa idoneo a fungere da metro di congruità.

Una volta soddisfatto tale onere primario, il baricentro del processo si sposta sui poteri officiosi dell’organo giudicante. La Corte di Cassazione chiarisce senza esitazioni che il giudice del merito non può arrestarsi o respingere la domanda per il solo difetto di un calcolo matematico della sproporzione fornito dalla parte ricorrente. Al contrario, egli è investito del preciso dovere, fondato sull’art. 2099 c.c., di compiere un accertamento comparativo diretto tra il trattamento economico minimo garantito dal contratto applicato dall’azienda (nel caso in esame, la logistica) e quello fissato dal CCNL proprio del settore merceologico in cui il socio lavoratore è di fatto inserito (le cooperative alimentari).

Questa ridistribuzione del carico istruttorio non costituisce una deroga immotivata ai principi generali, bensì l’esatta declinazione processuale del diritto fondamentale a una retribuzione sufficiente. Sollevare il dipendente dalla complessa dimostrazione dell’inadeguatezza salariale in astratto, affidando al magistrato il compito di trarre le debite conseguenze dalla mera indicazione del settore produttivo, significa rendere tangibile la garanzia costituzionale, consegnando all’interprete uno strumento dinamico per ripristinare l’equilibrio sinallagmatico violato e preparando così il terreno per la successiva fase di vaglio sul merito territoriale.

Le coordinate ermeneutiche del merito territoriale

3.1. Il vaglio pretorio: la disapplicazione bresciana e i limiti peloritani

La declinazione pratica dei principi enunciati in sede di legittimità trova il suo banco di prova essenziale nelle aule di merito, ove la garanzia del giusto salario si confronta con le specificità delle singole dinamiche aziendali. L’analisi della recente giurisprudenza territoriale restituisce, sul punto, un quadro composito che definisce l’esatto perimetro del potere correttivo del giudice. Da un lato emerge il dovere di intervenire a fronte di manifeste sperequazioni, dall’altro si delinea il confine rigoroso oltre il quale l’intervento suppletivo rischierebbe di sconfinare in un sindacato di merito sulle libere scelte contrattuali, sovvertendo la presunzione di adeguatezza retributiva.

Emblematica della prima prospettiva è la decisione della Corte d’Appello di Brescia (sentenza n. 259/2025)5, chiamata a pronunciarsi sulla pretesa di un lavoratore che, pur svolgendo complesse mansioni logistico-operative, si vedeva applicato un contratto aziendale i cui minimi rasentavano le soglie del reddito di cittadinanza. I giudici lombardi, accogliendo il ricorso, non hanno esitato a compiere una radicale disapplicazione della fonte negoziale di prossimità. In ossequio al dettato dell’art. 36 Cost., la pronuncia ha individuato nel CCNL Logistica e Trasporti l’unico strumento capace di ripristinare la sufficienza salariale, confermando come il rimedio pretorio costituisca l’argine estremo contro le forme di svalutazione del lavoro.

Di segno speculare, in quanto volta a perimetrare le pretese azionabili, appare la ricostruzione offerta dalla Corte d’Appello di Messina (sentenza n. 813/2025)6. Nel respingere la domanda di alcuni dipendenti marittimi tesa a ottenere l’applicazione del CCNL Mobilità in luogo del contratto armatoriale prescelto dalla società, la Corte peloritana ha ribadito un limite sistematico: il prestatore non vanta alcun diritto soggettivo all’applicazione del contratto collettivo più favorevole in assoluto. In assenza di un puntuale assolvimento dell’onere allegatorio in ordine alla reale natura delle mansioni eseguite, il giudice non è autorizzato a sovvertire le determinazioni del datore di lavoro, introducendo così gli interrogativi sulle future rigidità della delega legislativa in materia di minimi salariali.

Il crepuscolo del vaglio pretorio? I riflessi della Legge 144/2025

4.1. La delega sui minimi salariali e l’aggiramento dell’art. 39 Cost.

L’esegesi del ruolo suppletivo della magistratura non può tuttavia prescindere dall’inquadramento del nuovo assetto ordinamentale delineato dalla Legge n. 144/2025. La recente delega sui salari minimi segna, infatti, una cesura storica nel delicato equilibrio tra le fonti del diritto del lavoro, prospettando un sensibile ridimensionamento della discrezionalità finora esercitata dai giudici del merito. Il legislatore tenta di avocare a sé la determinazione della sufficienza salariale, sostituendo la fluidità del controllo giudiziale con la rigidità di un intervento normativo diretto a fissare i minimi inderogabili.

Analizzando criticamente tale riforma, Miscione7 osserva come la legge delega ambisca a imporre l’efficacia generale dei trattamenti economici complessivi previsti dai contratti collettivi nazionali maggiormente applicati. L’Autore rileva che questa operazione si risolve, dal punto di vista sistematico, in un tentativo di aggiramento delle complesse procedure tracciate dall’art. 39 Cost. per conferire efficacia erga omnes agli accordi sindacali. Si cerca, in buona sostanza, di trasformare in regola scritta un orientamento giurisprudenziale consolidato, ma lo si fa ricorrendo a un espediente legislativo che forza le categorie del diritto sindacale tradizionale.

Qualora i decreti attuativi dovessero irrigidire il parametro di adeguatezza, ancorandolo in via esclusiva al contratto numericamente prevalente nella singola categoria, il ricorso al settore affine rischierebbe di perdere la propria vocazione equitativa. Il vaglio pretorio, finora indispensabile per colmare le lacune protettive in contesti di esternalizzazione e frammentazione produttiva, si troverebbe imbrigliato in un meccanismo legale che, nel ricercare certezze formali, potrebbe smarrire la flessibilità necessaria per calibrare il trattamento retributivo sulla qualità della prestazione concretamente erogata, ponendo le premesse per un serrato confronto con le limitazioni di matrice europea.

4.2. Il contrasto sulla tenuta costituzionale ed eurounitaria

La potenziale deviazione dai binari dell’autonomia collettiva solleva interrogativi non marginali sulla tenuta sistematica della riforma. In quest’ottica, Tufo8 evidenzia le criticità intrinseche di un meccanismo che affida la lotta alla povertà lavorativa alla mera individuazione del contratto numericamente prevalente. La riflessione dottrinale sottolinea come tale criterio, avulso da un controllo giudiziale di merito, rischi di cristallizzare asimmetrie retributive piuttosto che risolverle, depotenziando la funzione perequativa che la giurisprudenza ha storicamente assegnato al giudizio di proporzionalità e sufficienza.

La perplessità si salda con i vincoli imposti dal diritto sovranazionale, e segnatamente con i parametri della Direttiva (UE) 2022/2041. Il legislatore europeo ha inteso rafforzare l’adeguatezza delle retribuzioni promuovendo la contrattazione collettiva, senza imporre un meccanismo legale uniforme in quegli Stati ove la copertura sindacale risulta già estesa. L’analisi accademica rileva, pertanto, il rischio di una sotterranea frizione eurounitaria: l’imposizione legislativa di una soglia rigida fondata sul contratto leader potrebbe confliggere con lo spirito della Direttiva, la quale, pur mirando a garantire condizioni di vita dignitose, intende salvaguardare la dinamicità dei modelli negoziali nazionali e la valutazione flessibile del giusto salario.

In questo scenario di transizione ordinamentale, l’arresto della Suprema Corte oggetto di commento assume una valenza che trascende la risoluzione della singola controversia. Il dovere di accertamento affidato all’organo giudicante, attraverso la ponderazione del trattamento economico assicurato dal settore affine, si conferma un presidio insostituibile contro le categorizzazioni formali. Anche nell’ipotesi di una piena attuazione della delega, la salvaguardia del nucleo irriducibile dell’art. 36 Cost. continuerà a richiedere l’intervento correttivo della magistratura, affinché la misurazione della dignità del lavoro non si risolva in un asettico calcolo di maggioranze sindacali, ma si mantenga ancorata al valore effettivo della prestazione eseguita.

Conclusioni

La parabola ricostruttiva tracciata dalla giurisprudenza di legittimità restituisce all’interprete un sistema in cui la salvaguardia dei livelli reddituali non tollera automatismi derogatori al ribasso. Come si è tentato di evidenziare, l’adeguamento della retribuzione al contratto di settore affine costituisce lo strumento processuale e sostanziale di elezione per inverare la tutela del lavoratore impiegato in contesti di esternalizzazione, riconducendo il trattamento economico alla reale qualità della prestazione.

Se il consolidato orientamento pretorio ha garantito finora l’effettività dell’art. 36 Cost. attraverso un saggio equilibrio tra onere allegatorio e poteri di accertamento d’ufficio, l’avvento della nuova delega legislativa impone oggi un serrato confronto sistematico. L’irrigidimento del parametro, vincolato al contratto numericamente prevalente, potrebbe sottrarre al giudice quello spazio di manovra equitativa indispensabile per cogliere le specificità delle singole dinamiche aziendali, rischiando di opacizzare il vero fulcro del diritto vivente formatosi sull’argomento.

Resta fermo che, in attesa dei decreti attuativi e dei futuri vagli di costituzionalità, l’opera della giurisprudenza si conferma come l’argine principale contro i fenomeni di svalutazione salariale. Il giudizio di proporzionalità retributiva, in quanto ancorato a un precetto costituzionale immediatamente vincolante, non potrà recedere dinanzi a mere scelte classificatorie, ribadendo la centralità del giudice quale garante ultimo della dignità della persona nel rapporto di lavoro.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Giurisprudenza citata

  1. 1.
    Corte Suprema di Cassazione, Sez. Lavoro Civile, sentenza n. 32123 del 10 dicembre 2025
  2. 2.
    Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 2665 del 26 marzo 1997
  3. 3.
    Corte Suprema di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 27711 del 2 ottobre 2023
  4. 4.
    Corte d’Appello di Brescia, Sez. Lavoro, sentenza n. 259 del 5 dicembre 2025
  5. 5.
    Corte d’Appello di Messina, Sez. Lavoro, sentenza n. 813 del 19 dicembre 2025

Dottrina richiamata

  1. D1.
    Miscione M., I salari minimi sono legge, Lavoro e Giurisprudenza, 2025
  2. D2.
    Tufo M., La legge delega sui salari tra limiti costituzionali e vincoli eurounitari, Lavoro e Giurisprudenza, 2026

A cura di:

Avv. Federico Palumbo

Foro di Roma

Articoli Correlati

Leave a Comment