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Diritto Amministrativo & Appalti Pubblici
Accesso agli atti: rito superaccelerato tra inerzia e vizio
Il difetto di motivazione nell’oscuramento delle offerte e la perentorietà del termine di impugnazione nella disciplina del D.Lgs. n. 36/2023
Aggiornato al 9 giugno 2026. Stato della questione: Orientamento consolidato della Quinta Sezione sul primato della certezza dei termini processuali rispetto ai vizi motivazionali dell’oscuramento.
Abstract (Italiano)
L’articolo analizza le condizioni di applicabilità del rito superaccelerato per l’accesso agli atti dettato dall’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023, alla luce di Cons. Stato, Sez. V, n. 4105/2026. L’autore esamina la distinzione tra l’omissione radicale della pubblicazione e l’adozione di decisioni esplicite di oscuramento ma prive di adeguata motivazione sul segreto commerciale. La nota convalida l’orientamento rigoroso che fa decorrere il termine perentorio di dieci giorni in presenza di un atto esistente, escludendo la riespansione del rito camerale ordinario. Infine, si valutano i rischi di eterogenesi dei fini derivanti dall’estrazione automatizzata del know-how tramite sistemi di intelligenza artificiale.
Abstract (English)
This article analyzes the operational conditions of the super-accelerated access procedure under Article 36 of Legislative Decree No. 36/2023, in light of the Council of State judgment No. 4105/2026. The author examines the distinction between the radical omission of digital publication and the adoption of explicit redaction decisions that lack adequate motivation regarding trade secrets. The note confirms the strict approach that triggers the strict ten-day deadline in the presence of an existing administrative act, excluding the revival of the ordinary access procedure. Finally, it evaluates the risks of unintended consequences resulting from the automated extraction of technical know-how through artificial intelligence tools.
Indice dei Contenuti
01. Introduzione
La completa digitalizzazione delle procedure di affidamento ridefinisce i confini del contenzioso in materia di contratti pubblici. In questa cornice ordinamentale, il rito superaccelerato per l’accesso agli atti introdotto dall’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 assume una valenza strategica per la tutela delle imprese. La transizione verso l’acquisizione diretta dei documenti di gara mediante le piattaforme telematiche muta radicalmente le tradizionali coordinate dell’accesso difensivo. L’obbligo di pubblicità legale automatica riduce i tempi del subprocedimento ostensivo, con l’obiettivo di superare i moduli strutturati ad istanza di parte1.
Il bilanciamento tra le esigenze di celerità della gara e l’effettività della tutela giurisdizionale costituisce il nucleo problematico della disciplina. La compressione dei termini processuali opera come sbarramento formale, condizionato tuttavia dal rispetto della fattispecie legale. La dottrina specialistica evidenzia come la riduzione dei tempi di reazione difensiva non tolleri interpretazioni estensive o analogiche, dovendo confrontarsi direttamente con il diritto di azione protetto dall’articolo 24 della Costituzione2. L’esigenza di certezza della commessa pubblica giustifica la contrazione dei termini solo se l’amministrazione rispetta i primi doveri di trasparenza.
Il superamento della logica dell’istanza postuma impone di verificare l’efficacia delle decisioni amministrative invalide sulla decorrenza delle decadenze processuali. Il nucleo della questione si sposta sulla teoria del doppio velo ostensivo, dove le determinazioni sull’oscuramento delle offerte tecniche incidono sulla successiva tutela in giudizio3. L’orientamento giurisprudenziale consolidato nel 2026 fissa un principio di rigore formale. L’adozione di un provvedimento esplicito di oscuramento, ancorché viziato da un assoluto difetto di motivazione, consuma il potere amministrativo e attiva la tagliola dei dieci giorni, precludendo la riespansione dei rimedi ordinari.
02. Il fatto storico-processuale e il decisum del 2026
Il contrasto dinanzi al T.A.R. Lombardia
La vicenda processuale decisa dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4105 del 20264 si origina dall’impugnazione degli atti di una gara indetta dal Comune di Monza. La società S.I. S.p.A. ha contestato l’aggiudicazione disposta in favore di E. S.r.l., lamentando l’oscuramento parziale della relazione tecnica. L’amministrazione ha rilasciato i documenti allegando i verbali delle sedute riservate, senza strutturare una motivazione analitica sulle ragioni di tutela del segreto commerciale. Il T.A.R. Lombardia, con l’ordinanza n. 864 del 2026, ha negato l’applicazione del rito abbreviato, ritenendo necessaria una formale e distinta delibera di diniego.
Il giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento sulla natura eccezionale della disciplina processuale abbreviata. Secondo questa prospettiva, la mera trasmissione di file cifrati non configura un provvedimento implicito e non fa decorrere il termine breve. La decisione del tribunale riflette un orientamento rigoroso, espresso anche in precedenti pronunce di merito sul tema dell’ostensione dei documenti di gara5. I primi commentatori hanno evidenziato la spaccatura interpretativa tra la tutela del diritto di difesa e le contrapposte esigenze di celerità organizzativa6. La pronuncia gravata ha quindi rimesse la controversia al rito camerale ordinario ex articolo 116 del codice del processo amministrativo.
La decisione della Quinta Sezione
Il Consiglio di Stato ha riformato l’ordinanza del T.A.R. Lombardia, accogliendo l’eccezione di inammissibilità formulata dalla società aggiudicataria. I giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che nel caso di specie sussisteva una determinazione esplicita sull’oscuramento delle offerte. Tale decisione emergeva chiaramente dall’esame dei verbali di gara redatti nelle sedute del 9 e 12 dicembre. In tali atti, l’amministrazione dava conto del debito oscuramento delle parti protette da segreto tecnico e commerciale. Di conseguenza, la fattispecie procedimentale descritta dall’articolo 36, comma 3, del Codice doveva ritenersi interamente perfezionata.
La Quinta Sezione ha tracciato una netta linea di demarcazione tra la totale inerzia e il provvedimento motivato in modo insufficiente. Il difetto di motivazione inficia la legittimità della decisione ma non ne esclude la giuridica esistenza. La tesi contraria sovrappone in modo scorretto il piano dell’esistenza dell’atto con quello della sua validità. La dottrina processualistica concorda sul fatto che l’adozione di una forma esplicita consumi il potere amministrativo, imponendo l’attivazione dei termini di impugnazione7. Non è dunque ammissibile una riduzione teleologica della norma di rito basata sulla gravità del vizio sostanziale.
Il supremo consesso della giustizia amministrativa ha quindi dichiarato l’irricevibilità del ricorso di primo grado per tardività. Il superamento del termine decadenziale di dieci giorni preclude ogni ulteriore vaglio di merito sulle ragioni dell’accesso. Questa opzione ermeneutica risponde a una precisa scelta del legislatore, volta a stabilizzare rapidamente gli esiti delle gare pubbliche8. I difensori degli operatori economici sono dunque onerati di un’impugnazione immediata, senza poter attendere una successiva integrazione motivazionale.
03. La tassonomia del rito superaccelerato per l’accesso agli atti
La distinzione tra inerzia e provvedimento viziato
L’ambito applicativo del rito superaccelerato per l’accesso agli atti esige un’attenta delimitazione della fattispecie legale. Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4105 del 2026, fissa una regola interpretativa chiara e rigorosa4. Chi scrive ritiene la soluzione adottata dai giudici di Palazzo Spada giuridicamente ineccepibile. Il rito abbreviato di dieci giorni non tollera flessibilità basate sulla gravità del vizio intrinseco dell’atto. Se il provvedimento di oscuramento esiste storicamente, il termine perentorio per ricorrere decorre immediatamente.
La giurisprudenza di legittimità aveva già affrontato la decorrenza dei termini in presenza di determinazioni ostensive tardive. Con la sentenza n. 2384 del 2025, la Quinta Sezione aveva applicato il rito speciale anche alle comunicazioni postume9. In quell’ipotesi, il fulcro della controversia risiedeva nella salvaguardia del diritto di difesa contro il rischio di gravami al buio. Tuttavia, la presenza di una decisione esplicita, ancorché illegittima, differisce radicalmente dalla totale assenza di riscontro.
L’onere di motivazione gravante sulla stazione appaltante è finalizzato al bilanciamento degli interessi economici concorrenti. La pronuncia n. 5547 del 2025 ha precisato che le formule stereotipate non integrano una corretta istruttoria procedimentale10. Ciononostante, l’insufficienza della motivazione costituisce una tipica illegittimità dell’atto amministrativo. Essa non degrada la determinazione formale a mero comportamento omissivo o materiale della pubblica amministrazione.
La dottrina ha rimarcato l’eccezionalità dello statuto processuale delineato dall’articolo 36, comma 4, del Codice2. La preminenza dell’interesse pubblico alla rapida certezza della gara prevale sui difetti formali della decisione amministrativa. L’operatore economico non può invocare l’omessa motivazione per sottrarsi alla tagliola decadenziale. L’impugnazione immediata della decisione di oscuramento parziale resta l’unico rimedio esperibile a tutela delle prerogative difensive.
Il superamento del silenzio-oscuramento implicito
La configurabilità di una decisione implicita di oscuramento è stata definitivamente esclusa dalla Quinta Sezione. Con la sentenza n. 9454 del 2025, il Consiglio di Stato ha chiarito che l’omessa pubblicazione degli atti non equivale a un diniego tacito11. L’indisponibilità materiale dei file sulla piattaforma telematica costituisce una mera condotta omissiva della stazione appaltante. Tale comportamento materiale non integra l’esercizio del potere discrezionale prefigurato dal legislatore. Il termine per ricorrere non decorre se manca una decisione esplicita e chiaramente percepibile dall’operatore.
Il superamento della tesi dell’oscuramento implicito risponde a precise coordinate dogmatiche. La dottrina ha evidenziato che la trasparenza digitale non può essere sacrificata sull’altare di un efficientismo privo di basi legali6. Il Tribunale di prime cure aveva valorizzato l’intento ipercompresso del rito speciale per blindare la stabilità della gara5. Tuttavia, la certezza del diritto processuale esige l’esistenza storica di un provvedimento. La sentenza n. 4105 del 2026 consolida questo riparto, escludendo decadenze anticipate in assenza di un effettivo riscontro amministrativo.
04. Il quadro eurounitario e nomofilattico del bilanciamento
L’ordinanza della CGUE e l’istruttoria selettiva
Il perimetro applicativo del rito abbreviato si coordina con i vincoli imposti dall’ordinamento eurounitario. La decisione del Consiglio di Stato n. 4105 del 2026 si colloca in perfetta continuità con i principi sanciti dalla giurisprudenza sovranazionale4. La Nona Sezione della Corte di Giustizia, con l’ordinanza 10 giugno 2025 nella causa C-686/24, ha infatti stabilito un paletto rigoroso contro le ostensioni indiscriminate12. Il diritto europeo osta a normative nazionali che impongano il rilascio dei file contenenti segreti commerciali, senza consentire un preventivo bilanciamento in concreto.
La pronuncia europea onera le amministrazioni di una specifica scomposizione dei documenti di gara. Il canone di proporzionalità opera come criterio guida nella selezione delle parti dell’offerta tecnica meritevoli di protezione. In ambito nazionale, il T.A.R. Calabria, con la sentenza n. 1487 del 2025, ha offerto un’esatta applicazione di questa metodologia, disponendo un’ostensione frazionata e mirata dopo una verifica in contraddittorio con la controinteressata13. La tutela della riservatezza industriale non può tradursi in un diniego automatico, ma esige una valutazione analitica delle singole componenti tecnologiche.
I contributi della dottrina hanno evidenziato che l’obbligo di istruttoria selettiva richiede necessariamente una veste provvedimentale esplicita14. L’amministrazione deve dare conto del bilanciamento effettuato tra segreto industriale e diritto di difesa. Ne consegue che la decisione di oscuramento, sebbene inficiata da difetti motivazionali, rappresenta l’estrinsecazione formale del potere prefigurato dal legislatore. La tesi che esclude il rito speciale in presenza di atti incompleti contrasta con la necessità di stabilizzare rapidamente il rapporto contrattuale.
Dalla dilazione temporale all’internalizzazione della tutela
L’evoluzione del sistema processuale amministrativo si misura con il superamento dei vecchi modelli di estensione dei termini. L’Adunanza Plenaria n. 12 del 2020 aveva delineato un meccanismo elastico coordinato con la presentazione dell’istanza di accesso15. In quel regime, il termine per impugnare l’aggiudicazione subiva uno slittamento temporale condizionato dalla condotta della stazione appaltante. La giurisprudenza intendeva salvaguardare il diritto di difesa, impedendo la proliferazione di gravami puramente preventivi o privi di elementi di fatto. La conoscenza effettiva dei verbali e delle offerte costituiva il presupposto indefettibile per la decorrenza delle decadenze processuali. Il mercato pretendeva tutele piene prima del consolidamento degli effetti contrattuali.
Il Decreto Legislativo n. 36 del 2023 determina un radicale salto di paradigma dogmatico. L’articolo 36 opera una vera e propria internalizzazione della tutela ostensiva all’interno della fase amministrativa di gara. Non trova più spazio la dilazione mobile del termine del ricorso principale legata alle condotte ostruzionistiche dell’amministrazione16. Il legislatore ha voluto recidere il legame di dipendenza cronologica tra l’accesso e l’impugnazione del merito. Questa scelta istituisce una corsia giurisdizionale autonoma e rigidamente perentoria. La sanzione della decadenza colpisce l’operatore che non si attiva entro i dieci giorni dalla pubblicazione. L’efficienza dell’azione amministrativa diventa il valore supremo del sistema delle commesse pubbliche.
La dottrina specialistica ha esaminato l’impatto di questa riforma sulla pienezza della difesa giurisdizionale. Gli analisti rilevano che la contrazione dei tempi processuali risponde a esigenze di stabilità contrattuale3. Altri autori sottolineano i riflessi procedurali derivanti dal coordinamento tra l’azione ostensiva e il novellato rito appalti17. L’onere di impugnazione parallela impedisce di attendere l’esito di verifiche postume o dilazionate. La decisione del Consiglio di Stato n. 4105 del 2026 chiude ogni margine di flessibilità elastica4. L’esistenza del provvedimento formale esaurisce la fattispecie e blinda i termini decadenziali. Il difetto di motivazione deve essere fatto valere immediatamente senza indugi procedurali.
05. Eterogenesi dei fini: intelligenza artificiale e cattura del know-how
Il rischio di espropriazione commerciale delle offerte
L’applicazione estensiva dell’ostensione automatica determina gravi criticità sistemiche. La disponibilità immediata delle prime cinque offerte sul portale telematico espone i concorrenti a condotte emulative. Il rischio concreto è lo svuotamento della proprietà intellettuale delle imprese partecipanti. L’accesso difensivo si trasforma in uno strumento di acquisizione opportunistica di strategie commerciali riservate. Questa torsione altera l’equilibrio della gara e contrasta radicalmente con la tutela della concorrenza.
La dottrina ha analizzato questo fenomeno parlando di espropriazione commerciale dell’offerta tecnica. Blasi evidenzia che l’ostensione indiscriminata dei file digitali consente ai concorrenti di copiare soluzioni industriali originali18. Sul punto, Mercurio rileva che la trasparenza cessa di operare quale presidio di legalità amministrativa19. Essa diventa un mezzo per cannibalizzare il know-how aziendale dei rivali di mercato. Il patrimonio di conoscenze delle imprese viene setacciato per fini puramente speculativi.
L’uso di sistemi di intelligenza artificiale per analizzare i dati estratti aggrava lo squilibrio. Palumbo osserva che l’opacità dei modelli stocastici impedisce il controllo ex post sulla diffusione delle informazioni20. La raccolta massiva di dati sensibili tramite algoritmi predittivi configura una vera e propria cattura del know-how. Le imprese subiscono una perdita di valore strategico senza poter tracciare l’illecito. Il rigore processuale imposto dal Consiglio di Stato opera come sbarramento contro l’abuso dello strumento ostensivo4.
L’oscuramento come presidio della concorrenza
La tutela del segreto commerciale si configura come un limite imperativo alla trasparenza delle procedure di evidenza pubblica. L’oscuramento dei documenti non rappresenta una deroga eccezionale al principio di pubblicità legale, ma costituisce un elemento essenziale per la protezione del mercato. La dottrina recente ha evidenziato come l’equilibrio del sistema poggi sulla necessità di evitare distorsioni concorrenziali causate da un accesso indiscriminato. Carloni rileva che la trasparenza automatica non può tradursi in una lesione delle posizioni di vantaggio fiduciario conquistate dagli operatori economici21. L’azione della pubblica amministrazione deve rimanere ancorata a valutazioni di stretta proporzionalità.
Il principio della fiducia digitale esige una rigorosa responsabilizzazione sia delle stazioni appaltanti sia dei concorrenti. Sul punto, Racca osserva che l’estensione delle prerogative ostensive rischia di incentivare contenziosi puramente strumentali o emulativi22. Il divieto di accesso generalizzato mantiene inalterata la propria vigenza sistematica anche nell’ecosistema digitale del nuovo Codice. La decisione esplicita di secretazione, convalidata dal Consiglio di Stato nella sua cogenza temporale, presidia l’autonomia delle scelte imprenditoriali. Il rigore delle decadenze processuali garantisce la stabilità delle commesse e protegge la concorrenza da accessi predatori.
06. Conclusioni
La decisione del Consiglio di Stato fissa un punto fermo nell’assetto del contenzioso amministrativo. Il rito superaccelerato per l’accesso agli atti non ammette dilazioni fondate sulla carente motivazione del provvedimento ostensivo. L’esistenza di una determinazione esplicita di secretazione esaurisce i margini di tolleranza temporale ed impone l’attivazione immediata delle difese. I professionisti del diritto non possono fare affidamento sulla successiva riqualificazione del silenzio o sulla riespansione dei termini camerali ordinari. Il rigore dei dieci giorni tutela la stabilità delle commesse pubbliche, circoscrivendo le controversie relative alla fase amministrativa di gara.
Questo assetto processuale si rivela coerente con le esigenze di protezione della concorrenza nell’era tecnologica. L’atto di oscuramento parziale della stazione appaltante deve essere percepito come un presidio strategico a salvaguardia del mercato. La progressiva automazione delle procedure e l’uso di algoritmi predittivi impongono alle imprese una tutela tempestiva dei propri segreti industriali. Il bilanciamento tra l’accesso difensivo e la riservatezza industriale trova stabilità solo attraverso il rispetto delle preclusioni decadenziali. L’onere di impugnazione immediata stabilito dalla giurisprudenza consolida la certezza delle relazioni giuridiche tra gli operatori economici.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
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Costituzione, art. 24 e art. 111 -
Direttiva 2014/25/UE, artt. 39, 70, 75 -
Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, artt. 1, 25, 35, 36, 90, 92, 99 -
Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.), artt. 55, 73, 116, 120 -
Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 22, 24 -
Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (Correttivo Contratti Pubblici) -
Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) -
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), art. 22 -
Legge 23 settembre 2025, n. 132 -
Decreto Legislativo 10 agosto 2024, n. 103
Giurisprudenza citata
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1.
Cons. Stato, Sez. V, Sent. 21 maggio 2026, n. 4105 — La pronuncia esclude che il difetto di motivazione infici l’esistenza del provvedimento di oscuramento, dichiarando l’irricevibilità del ricorso tardivo per superamento del termine di dieci giorni. -
2.
TAR Marche, Sez. I, Sent. 11 ottobre 2025, n. 748 — Il Tribunale valorizza l’intento ipercompresso e acceleratorio impresso dal legislatore delegato alla nuova disciplina dell’accesso digitale nelle procedure concorrenziali. -
3.
Cons. Stato, Sez. V, Sent. 24 marzo 2025, n. 2384 — Il Collegio ritiene applicabile la disciplina processuale abbreviata anche alle comunicazioni ostensive adottate dall’amministrazione in un momento successivo rispetto all’aggiudicazione. -
4.
Cons. Stato, Sez. V, Sent. 25 giugno 2025, n. 5547 — L’arresto pretorio stigmatizza l’impiego di clausole generiche o formule motivazionali di stile per negare l’accesso, imponendo una verifica in concreto delle ragioni di segretezza. -
5.
Cons. Stato, Sez. V, Sent. 1° dicembre 2025, n. 9454 — La pronuncia nega la configurabilità di un provvedimento implicito di diniego o oscuramento nell’ipotesi di totale omissione degli adempimenti pubblicitari automatici. -
6.
CGUE, Nona Sezione, Ordinanza 10 giugno 2025, C-686/24 — Il giudice sovranazionale impone agli enti aggiudicatori l’obbligo di effettuare un bilanciamento in concreto tra il diritto di difesa e la tutela della riservatezza commerciale delle imprese. -
7.
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, Sent. 22 settembre 2025, n. 1487 — Il Tribunale applica il canone di proporzionalità disponendo un’ostensione profilata e frazionata dei documenti di gara all’esito del contraddittorio con la controinteressata. -
8.
Cons. Stato, Adunanza Plenaria, Sent. 2 luglio 2020, n. 12 — La massima composizione nomofilattica codifica il vecchio principio della dilazione temporale mobile dei termini di impugnazione condizionato dalla conoscenza effettiva dei documenti.
Dottrina richiamata
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D1.
Fonderico G., La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti. Lo studio evidenzia il superamento strutturale del subprocedimento ostensivo ad istanza di parte per il tramite dell’automatizzazione sulle piattaforme telematiche. -
D2.
Serra G., Riflessioni “sistematizzanti” sul rito super accelerato per l’accesso agli atti di gara. L’Autore analizza l’eccezionalità dello statuto processuale abbreviato correlandolo rigorosamente ai limiti insiti nel principio del diritto di azione garantito dalla Costituzione. -
D3.
Valletti A., Il diritto di accesso nel nuovo Codice e nel Correttivo: la “sempre viva” istanza di accesso e la teoria del “doppio velo”. Il contributo illustra i meccanismi di operatività del doppio velo di tutela difensiva rispetto al regime dei dati aziendali e alle novelle introdotte dal decreto correttivo. -
D4.
di Cagno A., La disciplina del rito c.d. “super-accelerato” previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023…. Lo scritto mappa l’evoluzione delle posizioni dei tribunali amministrativi regionali sul perimetro applicativo del termine di dieci giorni in assenza di determinazioni espresse. -
D5.
Vernile S., L’accesso agli atti di gara. L’indagine approfondisce l’impatto formale della consumazione del potere amministrativo sulla stabilità del rapporto processuale e sulla decorrenza delle decadenze immediate. -
D6.
Provenzano P., Art. 36. L’analisi esamina le implicazioni strutturali derivanti dall’adozione della sentenza in forma semplificata nel perimetro del contenzioso di evidenza pubblica. -
D7.
Lombardi C. – Fiorillo G., Accesso agli atti e tutela della riservatezza nelle gare pubbliche: il TAR Calabria riafferma il principio di proporzionalità. Il saggio analizza l’estrinsecazione del canone di proporzionalità nell’istruttoria selettiva, stigmatizzando le finalità emulative delle istanze di accesso esplorativo. -
D8.
Musone R., Il termine di impugnazione dell’aggiudicazione in presenza di condotte ostruzionistiche…. La nota indaga la patologia del comportamento ostruzionistico della pubblica amministrazione e i passati rimedi giurisprudenziali volti a differire la decorrenza del ricorso. -
D9.
Patrito P., Il nuovo codice dei contratti pubblici – Il nuovo “rito appalti”…. L’Autore ricostruisce i profili di coordinamento procedurale intercorrenti tra il rito speciale sull’accesso e le strette tempistiche stabilite per il ricorso principale sull’aggiudicazione. -
D10.
Blasi F., Accesso agli atti e trasparenza digitale nelle procedure di evidenza pubblica. Il saggio descrive il rischio di espropriazione commerciale delle soluzioni tecniche e strategiche originarie a causa della consultazione indiscriminata dei file in piattaforma. -
D11.
Mercurio B., Accesso agli atti di gara e decorrenza dei termini. Il contributo esamina la distorsione delle finalità della trasparenza amministrativa laddove essa divenga uno strumento per l’acquisizione parassitaria del know-how dei concorrenti. -
D12.
Palumbo F., AI Act: la responsabilità civile dei sistemi decisionali autonomi. L’Autore indaga i profili di opacità intrinseca delle reti neurali stocastiche, evidenziando le ricadute civilistiche dei processi automatici privi di un controllo umano effettivo. -
D13.
Carloni E., Verso il paradigma fiduciario?. Lo studio riflette sulla ricalibrazione del principio di trasparenza nell’ordinamento digitale, evidenziando la necessità di tutelare le posizioni fiduciarie degli operatori economici. -
D14.
Racca G. M., La “fiducia digitale” nelle gare pubbliche. Il saggio rimarca l’onere di evitare l’abuso dello strumento ostensivo digitale per finalità estranee alla verifica di legittimità della singola procedura di affidamento.
